Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst (442.310)
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Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst

Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst (del 16 dicembre 2014) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti il messaggio 11 marzo 1966 n. 1353 del Consiglio di Stato e l’art. 3 cpv. 2 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986, d e c r e t a : Art. 1 Il presente regolamento ha lo scopo di definire l’attività della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst (di seguito Pinacoteca). Art. 2 1 La Pinacoteca ha il compito di concorrere a promuovere e animare la vita culturale del Cantone nel settore delle arti figurative attraverso: a) b) c) Art. 3 1 La Pinacoteca è affidata alla responsabilità di un direttore-conservatore (di seguito direttore) ed è attribuita al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).
2 La sua attività è esaminata, in modo autonomo, da una commissione scientifica consultiva designata dal Consiglio di Stato.
2 Art. 4 3 Il direttore dirige e coordina l’esecuzione dei compiti affidati alla Pinacoteca, in accordo con la politica museale del Cantone. Art. 5
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1 La commissione scientifica vigila sulle attività della Pinacoteca collaborando con il direttore. In particolare: a) b) c) d) e) f)
2 La commissione scientifica si compone di 7 membri, fra cui un presidente, designati ogni 4 anni dal Consiglio di Stato. Essa comprende esperti riconosciuti nel campo delle arti figurative e della museologia, un rappresentante della città di Mendrisio, il direttore del Museo d’arte della Svizzera italiana, un delegato della Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU).
3 La commissione è convocata dal presidente, sentito il direttore della Pinacoteca, almeno due volte all’anno. Essa trasmette il verbale delle sue riunioni alla DCSU e redige un rapporto annuale all’indirizzo del Consiglio di Stato. Art. 6
1 Richiamato l’art. 14 del regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014 le eventuali acquisizioni di opere d’arte da parte della Pinacoteca avvengono secondo le disponibilità a preventivo.
2 Le attività espositive e di mediazione culturale sono finanziate da stanziamenti decisi in sede di preventivo annuale e da liberalità di terzi, enti pubblici o privati.
3 Le altre spese sono assunte dal Cantone.
1 Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.
2 Cpv. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.

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Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.
4 Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.
4 Il direttore, d’accordo con la commissione scientifica, preavvisa l’accettazione di donazioni, la cui Art. 7 5 La competenza decisionale in base al valore per le eventuali acquisizioni di opere d’arte destinate alla collezione cantonale su proposta del direttore della Pinacoteca è attribuita: a) b) c) d) Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015. Pubblicato nel BU 2014 , 564.
5 Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.
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