Decreto esecutivo concernente la pesca nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco (923.260)
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Decreto esecutivo concernente la pesca nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco

Decreto esecutivo concernente la pesca nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco (del 18 maggio 2016) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991, la legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 e il relativo regolamento di applicazione del 15 ottobre 1996; constatata nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco l’eccessiva presenza di grossi pesci predatori che rendono difficoltosa la gestione del patrimonio ittico; allo scopo di tentare uno sfoltimento di questi pesci attraverso l’attività di pesca dilettantistica, prima di un eventuale intervento con la posa di reti; sentito il preavviso favorevole della Commissione laghi alpini della Federazione Ticinese per l’Acquicoltura e la Pesca (FTAP); su proposta del Dipartimento del territorio; d e c r e t a : Art. 1 Dal 6 giugno al 30 settembre 2016, per l’esercizio della pesca nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco (indicati rispettivamente con il numero 20, 51 e 63 sul libretto per la registrazione delle catture e sulla relativa cartina), ai detentori delle patenti D1 è consentito l’uso contemporaneo di due canne, a condizione che le stesse siano ambedue innescate con pesce naturale vivo o morto, oppure artificiale per la cattura di grossi pesci predatori. Art. 2 1 Per l’innesco è consentito unicamente l’uso di pesci non protetti, oppure pesci artificiali, la cui lunghezza totale non deve essere inferiore a 7 cm.
2 Per l’innesco con pesce vivo è consentito unicamente l’uso della sanguinerola (bameli), innescata per la bocca in conformità con l’art. 5b dell’Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca del 24 novembre 1993. Art. 3 Le catture di grossi pesci predatori di lunghezza pari o superiore ai 50 cm, effettuate in questi laghi secondo le modalità di cui agli art. 1 e 2, oltre che essere regolarmente iscritte nel libretto di statistica, dovranno essere segnalate telefonicamente entro 48 ore all’Ufficio della caccia e della pesca (091 814 28 71). Art. 4 Il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto saranno perseguite giusta gli art. 32 segg. LCP. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 6 giugno
2016. Pubblicato nel BU 2016 , 233.
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