Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione (5.3.4.1.1)
CH - TI

Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione

5.3.4.1.1 Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione
1 (del 31 maggio 2011) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamati: – la legge della scuola del 1° febbraio 1990 ; – la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 ; – la legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform) ; – il regolamento della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e co ntinua del 1° aprile 2008 ; – il programma quadro di insegnamento del ciclo di formazione in informatica di gestione SSS del 19 maggio 2010 . ritenuto che nomi comuni relativi a cariche e professioni, utilizzati nel presente regolamento, s’intendono al masch ile e al femminile
2 d e c r e t a : Capitolo primo Formazione e vigilanza Art. 1
3
1 La formazione della scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) comprende: a) un piano di formazione sulla base di una struttura modulare ; b) un ins egnamento teorico in presenza; c) attività di formazione a distanza; d) l’esecuzione di lavori pratici con l’impiego delle istallazioni informatiche della scuola o del datore di lavoro.
2 La scuola è proposta a tempo pieno (diurna e serale) e parallela all’esercizio di una professione. Le caratteristiche di ciascuna sezione sono definite nel programma quadro d’insegnamento (in seguito PQ) approvato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). A rt. 2 La durata minima della formazione è specificata nel PQ. Il piano di formazione della scuola indica i semestri da sostenere per le sezioni proposte. Art. 3
1 La commissione di vigilanza si compone di: a) un rap presentante del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento); b) un rappresentante del Centro sistemi informativi; c) almeno due rappresentanti del settore privato.
4
2 Un rappresentante della Direzione della scuola par tecipa alle sedute della commissione. Art. 4 La commissione: a) vigila sul buon funzionamento dei corsi e ne studia i problemi generali; b) esprime il preavviso sul piano di formazione e sui programmi d’insegnamento; c) esamina gli atti che le vengono sottoposti dalla Direzione della scuola.

1

Titolo modificato dal R 18.3.2014; in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 - BU 2014, 163.

2

Ingresso modificato dal R 18.3.2014; in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 - BU 2014, 163.

3

Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 - BU 2014, 163 .

4

Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 - BU 2014, 163.
Capitolo secondo Funzionamento della Scuola Art. 5
1 L’anno scolastico della SSIG si sviluppa secondo le direttive emanate dal Dipartimento (e in particolare dalla Divisione della formazione professionale) riguardanti l’anno scolastico cantonale.
2 Esso è suddiviso in due semestri.
3 Le lezioni vengono impartite secondo quanto è specificato nel piano di formazione. Per la sezione parallela all’esercizio di una professione e a tempo pieno serale le lezioni vengono, di norma, proposte due sere alla settimana, durante una mezza giornata ed il sabato mattina. Art. 6
1 Lo stage, la cui durata minima è definita nel PQ, dev’essere sostenuto da tutti coloro che non raggiungono il quantitativo di ore minimo per ciò che concerne lo svolgimento di un’attività lavorativa nell’ambito dell’informatica di gestione parallela alla formazione.
2 Lo stage è oggetto di un regolamento specifico approvato dalla Direzione della scuola e il periodo di svolgimento è definito nel piano di formazione. Art. 7 1 Il piano di formazione fissa la dotazione oraria dei moduli e delle unità di insegnamento (in presenza e a distanza) e precisa quali unità di insegnamento sono oggetto di una prova d’esame.
2 Il piano di formazione è allestito dalla Direzione della scuola e approvato dalla Divisione della formazione professionale. Art. 8 I corsi hanno luogo, di regola, con un minimo di 10 studenti. a ed esclusione Art. 9
5 La frequenza delle lezioni è obbligatoria; le assenze complessive (considerati tutti i moduli) superiori al 20 % comportano l’esclusione dello studente dagli esami con la conseguente non promozione. Art. 10 1 U n comportamento riprovevole da parte di uno studente è oggetto di un colloquio chiarificatore con gli insegnanti ed eventualmente con un membro della Direzione.
2 In casi gravi di indisciplina o di reiterate assenze la Direzione, sentito il parere del Consi glio di classe, adotta, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonimento inflitto dal direttore; b) sospensione dalla scuola fino a tre giorni decisa dal direttore, con comunicazione scritta al Dipartimento.
3 In casi ripetuti di grave indisciplina o di reiterate assenze, ed esaurite le sanzioni precedenti, la Direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, può proporre l’esclusione definitiva dall’istituto che è di competenza del Dipartimento.
4 Lo studente escluso non può e ssere iscritto in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento.
5 Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto allo studente.
6 Contro la decisione di esclusione definitiva dall’istituto è dato ricorso al Consiglio d i Stato. Capitolo terzo Condizioni d’ammissione Art. 11 Le condizioni di ammissione sono definite nel PQ. Art. 12 ...
6

5

Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 - BU 2014, 163.

6

Art. abrogato dal R 18.3.2014; in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 - BU 2014, 163.

Art. 13

1 La Direzione della scuola, può decidere l’ammissione di altri candidati, se la loro formazione è giudicata equivalente o superiore a quella definita agli art. 11 e 12.
2 La Direzione della scuola può pure decidere sull’ammissione a semestri superiori di candidati che h anno una formazione adeguata. Art. 14 Per il corso parallelo all’esercizio di una professione, l’onere minimo dell’attività lavorativa è definito nel PQ. Capitolo quarto Esame d’ammissione Art. 15
7 Devono sostenere un esame di ammissione i candidati in possesso di un titolo di studio diverso da quelli previsti all’art. 11 (eventualmente ammessi su «dossier»). L’esame di ammissione (scritto e/o orale) è previsto in una o più delle seguenti materie: a) italiano; b) matematica; c) inglese; d) economia aziendale. Art. 16 1 Sono esonerati dall’esame di italiano i candidati di lingua madre italiana o che hanno frequentato gli ultimi 5 anni di scuola nella Svizzera italiana o in Italia.
2 Sono esonerati dall’esame di inglese i candidati che possono comprovare di aver seguito un corso della durata di almeno 140 ore o di possedere una formazione giudicata equivalente dalla Direzione della scuola. Art. 17 L’esame di ammissione ha luogo ne l corso del mese di agosto; esso è organizzato dalla Direzione della scuola in collaborazione con la commissione d’esame. Art. 18
1 La commissione d’esame d’ammissione è composta da un membro della Direzione della scuola e dai docenti delle materie d’esame.
2 La commissione prende atto dei risultati dell’esame o dei risultati ottenuti precedentemente nel caso di candidati esonerati e decide sull’ammissione al corso allestendo, se del caso, una graduatoria. Art. 19 La Direzione della scuola fornisce agli iscritti all’esame di ammissione tutte le indicazioni necessarie. Capitolo quinto Valutazione: generalità Art. 20 1 La valutazione delle competenze acquisite dallo studente c omprende: a) un controllo continuo esercitato mediante prove scritte e/o orali per ogni modulo d’insegnamento previsto dal piano di formazione; b) delle prove d’esame; c) il lavoro pratico di diploma, compresa la sua difesa orale.
8
2 Al termine di ogni seme stre lo studente riceve una pagella. Art. 21 1 La scala delle note è la seguente:
6 molto buono
5 buono

7

Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 - BU 2014, 163.

8

Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 - BU 2014, 163.
4 sufficiente
3 insufficiente
2 molto debole
1 nullo.
2 Tutte le note possono essere frazionate al decimo di punto.
3 Le medie si calcolano approssimandole al decimo di punto. Capitolo sesto Esami e promozione Art. 22
9
1 Il Consiglio di classe è composto da un membro della Direzione della scuola e dai relativi docenti.
2 Esso constata e verifica i risultati semest rali e finali. Art. 23
1 Ogni docente presenta alla Direzione, entro i termini fissati, un progetto d’esame scritto; la Direzione lo trasmette all’esperto della materia per l’approvazione.
2 Gli esami scritti sono corretti e valutati dal docen te.
10 Art. 24
1 Il candidato è interrogato dal docente in presenza dell’esperto; le domande sono di regola estratte a sorte.
2 L’esperto può completare, ponendo delle domande, l’interrogazione orale del candidato.
3 La valutazione della prova oral e viene concordata tra il docente e l’esperto.
11
4 Il docente e l’esperto tengono un verbale dell’esame. Art. 25
1 Se per motivi di forza maggiore uno studente non può partecipare all’esame o può parteciparvi solo parzialmente, è tenuto ad informare immediatamente la Direzione della scuola.
2 In caso di malattia o di infortunio lo studente deve dimostrare con un certificato medico che non è in grado di svolgere l’esame.
3 L’intero esame o una parte dello stesso deve e ssere ricuperato al più presto. Art. 26
1 L’esclusione dall’esame avviene se lo studente, durante lo svolgimento dello stesso: a) si serve di mezzi ausiliari non autorizzati o trasgredisce in modo grave l’ordinamento dell’esame; b) si assenta se nza un motivo di forza maggiore.
2 In caso di esclusione, l’esame deve essere ripetuto secondo le indicazioni date dalla direzione della scuola.
12 Art. 27
13 Ciascun anno di studio può essere ripetuto una sola volta. Lo studente che ripete è esone rato dai moduli la cui nota dell’anno precedente era maggiore o uguale a 5.0. Sulla pagella comparirà la nota precedentemente acquisita. Art. 28 Agli esami possono assistere il docente, l’esperto, un membro della Direzione e le p ersone autorizzate dalla Direzione. Art. 29 Prima di ogni esame agli studenti vengono comunicati gli eventuali mezzi ausiliari di cui si possono servire durante la prova.

9

Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigor e dall’anno scolastico 2013/2014 - BU 2014, 163.

10

Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 - BU 2014, 163.

11

Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 - BU 2014, 163.

12

Cpv. introdotto da l R 18.3.2014; in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 - BU 2014, 163.

13

Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 - BU 2014, 163.
Capitolo settimo Promozione all’anno successivo Art . 30
14 I moduli, gli esami, la forma, la durata e la collocazione degli stessi sono indicati nel piano di formazione. Art. 31
15 Al termine di ogni semestre e di ogni anno scolastico, viene assegnata una nota per ciascun modulo. assegnazione Art. 32
16
1 La nota dei moduli è assegnata secondo i criteri stabiliti nel piano di formazione della scuola e nelle schede descrittive degli stessi.
2 Un modulo è acquisito se la nota finale è uguale o superiore a 4.0.
3 Se un docente non assegna una nota di un modulo deve motivarlo per scritto. Art. 33
1 Lo studente è promosso all’anno successivo o, dopo l’ultimo anno di formazione a scuola, accede al lavoro di diploma se vengono rispettate le seguenti condizioni: a) la media delle note di tutti i moduli è uguale o superiore a 4.0; b) i moduli con note insufficienti sono al massimo pari ad 1/4 (un quarto) dei moduli totali previsti dal piano di formazione per l’anno scolastico di riferimento; c) la percentuale delle assenze da lle lezioni (calcolata sul tempo effettivo delle lezioni di tutti i moduli) non supera il 20%.
17
2 La media di tutti i moduli è calcolata in funzione di ponderazioni definite nel piano di formazione della scuola.
3 La mancata assegnazione di una nota di modul o comporta la non promozione. Art. 34 ...
18 Capitolo ottavo Lavoro di diploma e titolo Art. 35 Il ciclo di formazione termina con lo svolgimento e la presentazione del lavoro di diploma, oggetto di un regolamento specifico approvato dalla Direzione della scuola. Art. 36
1 Il titolo rilasciato è quello di «informatico/a di gestione dipl. SSS».
2 Il nome dei diplomati è pubblicato sul sito web della scuola e sui quotidiani locali.
19 Capitolo nono Disposizioni finali Art. 37 La procedura di ricorso è regolata dal Titolo IX della Legge della scuola. Art. 38 Il Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione del 31 maggio 2011 si applica agli studenti che hanno iniziato la loro formazione durante l’anno scolastico 2010/2011. Per coloro i quali hanno iniziato prima, rimane in vigore il Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione del 14 dicembre 1999.

14

Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 - BU 2014, 163 .

15

Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 - BU 2014, 163.

16

Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 - BU 2014, 163.

17

Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dall’anno scolastico 2 013/2014 - BU 2014, 163.

18

Art. abrogato dal R 18.3.2014; in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 - BU 2014, 163.

19

Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 - BU 2014, 163.
in vigore Art. 39 Il presente Regola mento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
20 Pubblicato nel BU 2011 , 331.

20

Entrata in vigore: 3 giugno 2011 - BU 2011, 331.
Markierungen
Leseansicht