Regolamento del Fondo dei contributi sostitutivi
Regolamento del Fondo dei contributi sostitutivi (del 17 dicembre 2013) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 36 della legge cantonale sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 (in seguito LPCi), d e c r e t a : Capitolo primo Campo di applicazione, scopo e finanziamento
Campo di applicazione
Art. 1
Questo regolamento disciplina la gestione del Fondo dei contributi sostitutivi istituito dal Consiglio di Stato.
Scopo
Art. 2
Lo scopo del Fondo è quello di gestire le giacenze transitorie relative ai contributi sostitutivi versate al Cantone in attesa di essere utilizzate per la realizzazione di strutture protette e per altri scopi di protezione civile.
Finanziamento
Art. 3
Il Fondo è finanziato dai contributi sostitutivi versati dai cittadini che sono stati esonerati dall’obbligo di realizzare un rifugio. Capitolo secondo Disposizioni generali
Gestione del fondo
Art. 4
1 Il Fondo è gestito dal Dipartimento delle istituzioni per il tramite della Sezione del militare e della protezione della popolazione.
2 I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.
Utilizzo dei contributi sostitutivi
a) in generale
Art. 5
I contributi sostitutivi incassati dal Cantone sono impiegati per gli scopi definiti all’art. 36 LPCi secondo il principio di solidarietà intercomunale.
b) rifugi privati
Art. 6
I contributi sostitutivi possono essere destinati al rinnovamento dei rifugi privati conformi alle normative vigenti in materia qualora: – –
Partecipazione
Art. 7
La partecipazione tramite contributi sostitutivi a progetti comunali riguardanti la costruzione di nuovi impianti pubblici è possibile tenuto conto dei bisogni stabiliti dalla pianificazione cantonale come pure dei costi preventivati, rispettivamente del piano di finanziamento nonché dell’impatto delle misure proposte.
Quota parte e competenze decisionali
Art. 8
1 L’ammontare dei proventi da destinare ai singoli settori viene indicata annualmente in sede di preventivo.
2 Le competenze decisionali sugli importi dei sussidi sono attribuite come segue: a)
b) c)
Reclamo
Art. 9
Contro le decisioni di cui agli art. 5, 6 e 7 è data facoltà di reclamo entro 30 giorni all’autorità che ha emanato la decisione. Capitolo terzo Modalità di gestione dei fondi
Modalità di gestione
Art. 10
1 I contributi sostitutivi di competenza del Cantone depositati nel Fondo sono registrati a puro scopo statistico per singolo Comune di provenienza.
2 I crediti previsti per l’anno seguente sono iscritti nei conti preventivi del Cantone e approvati dal Gran Consiglio.
3 I mezzi finanziari del Fondo rientrano nella gestione finanziaria dello Stato e su tali importi non è corrisposto nessun interesse remunerativo. Capitolo quarto Disposizioni finali
Entrata in vigore
Art. 11
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2014. Pubblicato nel BU 2013 , 559.
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