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Disposizioni procedurali della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale

Disposizioni procedurali della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (del 16 novembre 2015) La Commissione amministrativa della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale decreta: in esecuzione dell’art. 97 cpv. 2 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982 1 e degli art. 80 e segg. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 2 e in applicazione dell’art. 11 lett. h della convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 settembre 2005:
3 I. Disposizioni generali
Campo di applicazione Art. 1 Questo decreto è applicabile: a) istituti di previdenza con sede nei Cantoni di Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello San Gallo, Grigioni e Turgovia così come Ticino; 4 b) fondazioni ai sensi degli art. 80-89 CC (fondazioni classiche) con sede nei Cantoni di San e Turgovia così come Ticino. Questo decreto non è applicabile agli istituti di previdenza e alle fondazioni classiche sottoposte alla vigilanza della Confederazione, alle fondazioni classiche sottoposte alla vigilanza di un Comune del Cantone di Turgovia e alle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia.
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Competenza

Art. 2 La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale è l’Autorità di vigilanza. 6 Per le fondazioni classiche 7 sottoposte alla sua vigilanza essa è nel contempo autorità di modifica e di trasformazione. Questo vale anche per le fondazioni classiche sottoposte alla vigilanza di un’autorità comunale. II. Compiti degli istituti di previdenza e delle fondazioni classiche
1. Trasmissione della documentazione

Regolamenti

Art. 3 L’istituto di previdenza o la fondazione classica trasmette spontaneamente all’autorità di vigilanza i regolamenti nuovi o modificati.

Rapporti

1 RS 831.40 (LPP).
2 RS 210 (CC).
3 Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:
– Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
– Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
– Cantone di Appenzello Interno: 831.410;
– Cantone di San Gallo: 355.01;
– Cantone dei Grigioni: 219.160;
– Cantone di Turgovia: 831.41.
4 Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:
– Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
– Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
– Cantone di Appenzello Interno: 831.410;
– Cantone di San Gallo: 355.01;
– Cantone dei Grigioni: 219.160;
– Cantone di Turgovia: 831.41.
5 Art. 87 CC.

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Art. 61 cpv. 1 LPP.
7 Art. 84 cpv. 2 CC.
a) degli istituti di previdenza Art. 4 L’istituto di previdenza trasmette spontaneamente all’autorità di vigilanza il rapporto annuale entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile. Esso trasmette: a) annuale approvato e firmato validamente dagli aventi diritto; b) di attività; c) dell’ufficio di revisione; d) del perito in materia di previdenza professionale sulla verifica periodica.
b) delle fondazioni Art. 5 La fondazione classica trasmette spontaneamente all’autorità di vigilanza il rapporto annuale entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile. Essa trasmette: a) annuale approvato e firmato validamente dagli aventi diritto; b) di attività; c) dell’ufficio di revisione, qualora la fondazione non sia esonerata dall’obbligo di un secondo l’art. 83b cpv. 2 CC.
Altra documentazione Art. 6 L’istituto di previdenza o la fondazione classica trasmette dietro richiesta dell’autorità di vigilanza eventuale altra documentazione.
2. Doveri di informazione
Doveri di informazione nei confronti degli assicurati Art. 7 L’istituto di previdenza: a) a disposizione dei destinatari i documenti che regolano il rapporto previdenziale nella forma appropriata e li informa nella medesima forma circa le modifiche e le abrogazioni; b) annualmente i destinatari circa i loro diritti per quanto concerne i contributi e le prestazioni e di libero passaggio; c) annualmente i destinatari nella forma più appropriata sull’andamento degli affari; 8 d) dietro richiesta degli interessati la consultazione dei conti annuali e del rapporto di revisione.
Doveri di informazione nei confronti
dell’autorità di vigilanza Art. 8 L’istituto di previdenza o la fondazione classica informa senza indugio l’autorità di vigilanza sui fatti che hanno una conseguenza rilevante sul patrimonio, o che hanno influenza sull’attività della fondazione. III. Compiti dell’autorità di vigilanza

Principio

Art. 9 L’autorità di vigilanza: a) i compiti attribuiti ad essa dalla legge;
9 b) il registro della previdenza professionale; 10 c) le disposizioni necessarie per l’esercizio dei propri compiti. 11
Visione degli atti Art. 10 L’autorità di vigilanza esamina gli atti trasmessi. L’esame degli atti non implica lo scarico delle responsabilità degli organi degli istituti di previdenza e delle fondazioni classiche.

Decisioni

a) Oggetti Art. 11 L’autorità di vigilanza emana decisioni riguardanti in particolare: a) di vigilanza degli istituti di previdenza o delle fondazioni classiche;
8 Art. 65a e 86b LPP.
9 Art. 84 cpv. 2 CC e art. 62 LPP.

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Art. 48 cpv. 1 LPP.
11 Art. 62 cpv. 1 LPP e art. 84 e segg. CC.
b) degli istituti di previdenza; c) o cancellazione dal registro della previdenza professionale; d) o adozione di nuovi statuti o altre basi legali di un istituto di previdenza o di una classica; e) di trasferimenti o ripartizioni di patrimonio tra istituti di previdenza; f) o cancellazioni di istituti di previdenza; g) dei regolamenti di liquidazione totale e parziale di istituti di previdenza.
b) Provvedimenti per eliminare i difetti accertati Art. 12 L’autorità di vigilanza prende provvedimenti per l’eliminazione dei difetti. In particolare: a) istruzioni agli istituti di previdenza, alle fondazioni classiche, all’ufficio di revisione o al in materia di previdenza professionale; b) organi degli istituti di previdenza o della fondazione classica e nomina amministrazioni ad c) o annulla decisioni dell’istituto di previdenza o della fondazione classica; d) perizie; e) l’esercizio e la contabilità presso la sede dell’istituto di previdenza o della fondazione f) esecuzioni d’ufficio; g) multe disciplinari. IV. Rimedi di diritto

Competenza

Art. 13 Le decisioni dell’autorità di vigilanza riguardanti la previdenza professionale possono essere impugnate.
12 L’autorità giudiziaria cantonale competente 13 giudica le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Contro le decisioni dell’autorità di vigilanza riguardanti le fondazioni classiche aventi sede nel Cantone di San Gallo è possibile presentare ricorso al Dipartimento delle finanze del Cantone San Gallo, per le fondazioni classiche aventi sede nel Cantone di Turgovia è possibile presentare ricorso al Dipartimento delle finanze e della socialità del Cantone Turgovia, per le fondazioni classiche aventi sede nel Cantone Ticino è possibile presentare ricorso al Tribunale d’appello a Lugano. V. Disposizioni finali
Abrogazione del diritto vigente Art. 14 Le disposizioni procedurali riguardanti la Vigilanza sulle istituzioni di previdenza e sulle fondazioni del 26 novembre 2010 sono abrogate a partire dal 16 novembre 2015.
Entrata in vigore Art. 15 Queste disposizioni entrano in vigore il 17 novembre 2015. Queste disposizioni, conformemente all’art. 7 della Convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 settembre 2005,
14 sono pubblicate nei Cantoni aderenti. San Gallo, 16 novembre 2015 Commissione amministrativa della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale Il Presidente della Commissione amministrativa Landamano: Dr. iur. Daniel Fässler
12 Art. 74 cpv. 1 LPP.

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Art. 73 LPP.
14 Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:
– Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
– Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
– Cantone di Appenzello Interno: 831.410;
– Cantone di San Gallo: 355.01;
– Cantone dei Grigioni: 219.160;
– Cantone di Turgovia: 831.41.
Capo del Dipartimento dell’economia pubblica del Cantone Appenzello Interno Il Vice Presidente della Commissione amministrativa Consigliere di Stato: lic. iur. Fredy Fässler Capo del Dipartimento di sicurezza e di giustizia del Cantone San Gallo Pubblicate nel BU 2016 , 21.
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