Disposizioni procedurali della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale
                            Disposizioni  procedurali  della  Vigilanza   sulle   fondazioni e  LPP  della   Svizzera   orientale  (del  16  novembre  2015)  La  Commissione  amministrativa   della  Vigilanza   sulle  fondazioni  e   LPP  della  Svizzera  orientale  decreta:  in    esecuzione   dell’art.   97  cpv.  2   della  legge  federale  sulla   previdenza  professionale  per   la    vecchiaia,  i  superstiti  e   l’invalidità  del  25  giugno    1982  1  e  degli    art.  80    e   segg.  del  Codice  civile  svizzero  del  10  dicembre  1907  2  e in  applicazione   dell’art.  11  lett.  h   della   convenzione  intercantonale  sulla   vigilanza  sulle  fondazioni  e LPP  della  Svizzera  orientale  del  26  settembre  2005:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I.   Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  1  Questo  decreto   è applicabile:  a)  istituti  di  previdenza  con    sede  nei  Cantoni    di  Glarona,  Appenzello    Esterno,  Appenzello  San  Gallo,   Grigioni  e   Turgovia   così  come  Ticino;  4  b)  fondazioni  ai sensi  degli  art.   80-89  CC  (fondazioni   classiche)  con   sede   nei  Cantoni  di  San  e Turgovia  così  come  Ticino.  Questo  decreto   non  è   applicabile  agli   istituti   di    previdenza  e   alle   fondazioni  classiche  sottoposte  alla  vigilanza  della  Confederazione,  alle   fondazioni  classiche  sottoposte  alla  vigilanza  di    un   Comune  del  Cantone  di    Turgovia   e   alle  fondazioni  ecclesiastiche   e di famiglia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  2  La  Vigilanza  sulle  fondazioni   e LPP  della   Svizzera  orientale   è l’Autorità  di vigilanza.  6  Per  le    fondazioni  classiche  7  sottoposte  alla   sua  vigilanza   essa  è   nel  contempo   autorità  di    modifica  e  di  trasformazione.  Questo   vale   anche  per  le    fondazioni  classiche  sottoposte  alla  vigilanza   di    un’autorità  comunale.  II.    Compiti  degli  istituti  di  previdenza   e   delle  fondazioni  classiche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Trasmissione  della   documentazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamenti
                            Art.  3  L’istituto  di  previdenza  o la fondazione  classica  trasmette  spontaneamente  all’autorità  di  vigilanza  i  regolamenti  nuovi  o modificati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti
                            1    RS  831.40  (LPP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    RS  210  (CC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Raccolta  delle  leggi  dei  cantoni  aderenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  Cantone  di    Glarona:  III    B   /  4   /  2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  Cantone  di    Appenzello   Esterno:  212.02;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  Cantone  di    Appenzello   Interno:  831.410;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  Cantone  di    San  Gallo:  355.01;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  Cantone  dei  Grigioni:  219.160;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  Cantone  di    Turgovia:  831.41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Raccolta  delle  leggi  dei  cantoni  aderenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –   Cantone  di    Glarona:  III    B   /  4   /  2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –   Cantone  di    Appenzello   Esterno:  212.02;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –   Cantone  di    Appenzello   Interno:  831.410;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –   Cantone  di    San  Gallo:  355.01;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –   Cantone  dei  Grigioni:  219.160;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –   Cantone  di    Turgovia:  831.41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  87  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art.  61  cpv.  1   LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  84  cpv.  2   CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  degli   istituti  di  previdenza  Art.  4  L’istituto  di  previdenza  trasmette  spontaneamente  all’autorità  di  vigilanza    il    rapporto  annuale  entro  sei  mesi  dalla  chiusura  dell’esercizio  contabile.  Esso  trasmette:  a)  annuale  approvato  e   firmato  validamente  dagli  aventi  diritto;  b)  di    attività;  c)  dell’ufficio  di    revisione;  d)  del  perito  in    materia  di    previdenza   professionale  sulla  verifica   periodica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  delle   fondazioni  Art.  5  La  fondazione    classica    trasmette  spontaneamente  all’autorità    di  vigilanza  il    rapporto  annuale  entro  sei  mesi  dalla  chiusura  dell’esercizio  contabile.  Essa  trasmette:  a)  annuale  approvato  e   firmato  validamente  dagli  aventi  diritto;  b)  di    attività;  c)  dell’ufficio  di  revisione,  qualora  la  fondazione  non  sia  esonerata    dall’obbligo  di  un   secondo  l’art.  83b  cpv.   2   CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altra  documentazione  Art.  6  L’istituto  di  previdenza  o   la  fondazione  classica  trasmette  dietro  richiesta  dell’autorità  di  vigilanza  eventuale  altra  documentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Doveri  di informazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Doveri  di informazione  nei  confronti  degli   assicurati  Art.  7  L’istituto  di    previdenza:  a)  a disposizione  dei  destinatari  i  documenti  che  regolano   il  rapporto  previdenziale  nella  forma  appropriata  e   li informa  nella   medesima  forma  circa  le    modifiche  e   le    abrogazioni;  b)   annualmente  i  destinatari  circa  i  loro  diritti  per  quanto  concerne  i contributi  e   le prestazioni  e di libero   passaggio;  c)   annualmente   i  destinatari  nella   forma   più   appropriata   sull’andamento  degli  affari;  8  d)    dietro  richiesta  degli  interessati    la  consultazione  dei  conti  annuali  e    del  rapporto  di    revisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Doveri  di informazione  nei  confronti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dell’autorità  di  vigilanza  Art.  8  L’istituto  di previdenza  o la    fondazione  classica  informa  senza  indugio  l’autorità  di vigilanza  sui  fatti   che   hanno  una  conseguenza  rilevante   sul  patrimonio,  o   che   hanno  influenza  sull’attività  della  fondazione.  III.  Compiti  dell’autorità  di  vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  9  L’autorità  di    vigilanza:  a)   i  compiti   attribuiti  ad  essa  dalla  legge;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  b)   il   registro   della  previdenza  professionale;  10  c)  le    disposizioni   necessarie  per  l’esercizio   dei  propri  compiti.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Visione  degli  atti  Art.  10  L’autorità  di    vigilanza  esamina  gli atti  trasmessi.  L’esame  degli  atti  non   implica  lo    scarico  delle   responsabilità   degli  organi  degli  istituti  di    previdenza   e  delle  fondazioni  classiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisioni
                            a)  Oggetti  Art.  11  L’autorità  di    vigilanza  emana  decisioni  riguardanti  in particolare:  a)  di    vigilanza  degli  istituti  di    previdenza   o   delle  fondazioni   classiche;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  65a  e   86b  LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  84  cpv.  2   CC  e art.  62  LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Art.  48  cpv.  1 LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  62  cpv.  1 LPP  e   art.  84  e   segg.  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   degli   istituti  di previdenza;  c)  o   cancellazione  dal  registro  della  previdenza  professionale;  d)  o    adozione  di  nuovi  statuti  o  altre  basi  legali  di  un    istituto  di  previdenza  o  di  una  classica;  e)  di    trasferimenti   o   ripartizioni  di    patrimonio  tra  istituti  di    previdenza;  f)   o   cancellazioni   di    istituti  di    previdenza;  g)  dei  regolamenti   di liquidazione  totale  e parziale  di    istituti   di    previdenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Provvedimenti  per   eliminare  i  difetti  accertati  Art.  12  L’autorità  di    vigilanza  prende  provvedimenti  per   l’eliminazione  dei  difetti.   In    particolare:  a)   istruzioni  agli  istituti  di    previdenza,  alle  fondazioni  classiche,  all’ufficio   di    revisione   o   al  in    materia  di previdenza   professionale;  b)  organi  degli  istituti  di previdenza   o   della  fondazione  classica  e   nomina  amministrazioni   ad  c)  o   annulla  decisioni  dell’istituto  di    previdenza   o   della   fondazione  classica;  d)  perizie;  e)  l’esercizio  e   la  contabilità  presso  la sede  dell’istituto  di  previdenza   o della   fondazione  f)  esecuzioni  d’ufficio;  g)  multe   disciplinari.  IV.  Rimedi  di  diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  13  Le  decisioni    dell’autorità  di  vigilanza  riguardanti  la  previdenza  professionale  possono  essere  impugnate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  L’autorità  giudiziaria   cantonale  competente  13  giudica  le controversie  tra  istituti  di    previdenza,  datori   di  lavoro  e   aventi  diritto.  Contro  le    decisioni  dell’autorità  di    vigilanza  riguardanti   le    fondazioni  classiche   aventi  sede  nel  Cantone  di  San  Gallo  è   possibile  presentare  ricorso  al Dipartimento  delle  finanze  del  Cantone  San  Gallo,   per  le  fondazioni  classiche  aventi  sede  nel  Cantone  di  Turgovia  è  possibile    presentare  ricorso  al  Dipartimento  delle  finanze   e della  socialità  del  Cantone   Turgovia,  per  le fondazioni  classiche   aventi  sede  nel  Cantone  Ticino  è   possibile   presentare  ricorso   al    Tribunale  d’appello  a Lugano.  V. Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abrogazione  del  diritto  vigente  Art.  14  Le  disposizioni  procedurali  riguardanti    la  Vigilanza  sulle  istituzioni  di  previdenza  e  sulle  fondazioni  del  26  novembre   2010  sono   abrogate  a   partire  dal  16   novembre   2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  15  Queste  disposizioni  entrano  in    vigore   il 17  novembre  2015.  Queste  disposizioni,  conformemente  all’art.  7   della   Convenzione  intercantonale  sulla  Vigilanza   sulle  fondazioni  e  LPP  della  Svizzera  orientale  del    26  settembre  2005,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  sono  pubblicate  nei  Cantoni  aderenti.  San  Gallo,  16  novembre  2015  Commissione  amministrativa  della  Vigilanza  sulle   fondazioni   e LPP  della  Svizzera  orientale  Il   Presidente  della  Commissione   amministrativa  Landamano:  Dr.  iur.  Daniel  Fässler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  74  cpv.  1 LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Art.  73  LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Raccolta   delle  leggi  dei  cantoni  aderenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  Cantone  di    Glarona:  III    B   /  4   /  2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  Cantone  di    Appenzello   Esterno:  212.02;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  Cantone  di    Appenzello   Interno:  831.410;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  Cantone  di    San  Gallo:  355.01;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  Cantone  dei  Grigioni:  219.160;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  Cantone  di    Turgovia:  831.41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capo  del  Dipartimento  dell’economia  pubblica  del  Cantone  Appenzello  Interno  Il   Vice  Presidente  della  Commissione   amministrativa  Consigliere  di    Stato:   lic.   iur.  Fredy   Fässler  Capo  del  Dipartimento  di    sicurezza  e di    giustizia  del  Cantone  San  Gallo  Pubblicate  nel   BU  2016  ,  21.