Decreto esecutivo concernente la pesca nel bacino di Palagnedra (8.5.2.4)
CH - TI

Decreto esecutivo concernente la pesca nel bacino di Palagnedra

8.5.2.4 Decreto esecutivo concernente la pesca nel bacino di Palagnedra (del 15 gennaio 2013) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamati la Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991, la Legge cantonale sulla pesca e sulla pro tezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 e il relativo Regolamento di applicazione del 15 ottobre 1996 (RALCP) ; in previsione dello svuotamento del bacino di Palagnedra che comporterà la totale distruzione della fauna ittica presente nel bacino stesso; allo scopo di consentire il massimo sfruttamento del patrimonio ittico presente nel bacino; sentiti i preavvisi favorevoli della Federazione Ticinese per l ’ Acquicoltura e la Pesca (FTAP) e della Commissione consultiva sulla pesca; d e c r e t a : Art. 1 Nel bacino di Palagnedra l ’ esercizio della pesca è consentito, senza limitazioni del numero di catture e della misura minima, in deroga all ’ art. 22 cpv. 1, 2 e 3 del RALCP, dall ’ entrata in vigore del presente decreto, fino alla vigilia dell ’ inizio d elle operazioni di svuotamento del bacino, ai detentori di patenti del tipo D1 valide per l ’ anno 2013. Art. 2 Nei mesi di gennaio e febbraio la pesca è autorizzata dalle ore 07.00 alle ore 18.00. Per gli altri mesi fanno stato gli orari indicati nell ’ art. 4 del RALCP. Art. 3 Le catture dovranno essere regolarmente iscritte nei corrispondenti libretti di statistica. Art. 4 Durante il regolare esercizio della pesca in altri corpi d ’ acqua è vietato avere con sé pesci inferiori alla misura minima, o comporta nti il superamento del numero massimo di catture consentite previsti dall ’ art. 22 cpv. 1, 2 e 3 del RALCP e dai relativi allegati 1, 2 e 3, anche se catturati nel bacino di Palagnedra. Art. 5 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
1 Pubblicato nel BU 2013 , 6.

1

Entrata in vigore: 18 gennaio 2013 - BU 2013, 6.
Markierungen
Leseansicht