Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali
Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol) (del 16 marzo 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – d e c r e t a : Capitolo primo Scopo, finanziamento, esercizio delle competenze e convenzione
Scopo
Art. 1
La presente legge ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione fra Cantone e comuni in materia di sicurezza, e in modo particolare il coordinamento delle attività di polizia fra il corpo della polizia cantonale e i corpi delle polizie comunali.
Finanziamento
Art. 2
I comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l’assolvimento di compiti di polizia di loro competenza.
Esercizio delle competenze di polizia comunali
Art. 3
1 Previa ratifica del Consiglio di Stato i comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite: a) b)
2 Il regolamento stabilisce i compiti di polizia spettanti ai comuni e le condizioni del loro esercizio.
Convenzioni
Art. 4
1 Per l’esercizio dei compiti di polizia, i comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere un’apposita convenzione.
2 La convenzione può essere sottoscritta direttamente con il comune polo oppure fra comuni appartenenti alla medesima regione.
3 La convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l’esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.
4 In assenza della convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l’affiliazione del comune interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia strutturato. Capitolo secondo Coordinamento del dispositivo di sicurezza cantonale e suddivisione territoriale
a) In generale Coordinamento delle attività di polizia
Art. 5
1 Il coordinamento della sicurezza, dell’ordine pubblico e delle attività di polizia giudiziaria a livello cantonale è compito della polizia cantonale.
2 Per il coordinamento delle attività di polizia comunale, rispettivamente ai fini di una maggiore efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate, il Cantone è suddiviso in regioni di polizia comunale.
3 Il coordinamento sul piano regionale è assicurato dalla polizia del comune polo.
b) In particolare
Attività di coordinamento
Art. 6
Previa ratifica del Consiglio di Stato, il corpo di polizia del comune polo, e in particolare il suo comandante, hanno le seguenti competenze di coordinamento sul piano regionale:
a) b) c) d) e) f) g)
Suddivisione regionale del territorio cantonale
Art. 7
1 Sono inizialmente istituite le seguenti regioni di polizia comunale e i relativi comuni polo, i cui corpi di polizia esercitano il coordinamento regionale: – Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso – Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio – Luganese, comune polo Lugano – – Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona – – –
2 Il Consiglio di Stato tramite regolamento definisce l’appartenenza dei singoli comuni alle regioni, tenendo conto del principio della coerenza territoriale.
3 In presenza di processi di aggregazione che modificano la situazione di fatto, la composizione del numero delle regioni è suscettibile di riduzione.
4 Con l’accordo dei comuni polo interessati le regioni di polizia comunale possono essere unificate.
5 I corpi di polizia strutturati possono essere costituiti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale (corpi misti).
6 Una speciale convenzione fra Cantone e comune disciplina le modalità della collaborazione e di conduzione del corpo misto.
Confidenzialità
Art. 8
Tutte le attività di polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio; in questo ambito le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse alle autorità comunali. Capitolo terzo Uniformazione e funzionamento del dispositivo di sicurezza cantonale
Uniformazione
Art. 9
Per rafforzare la collaborazione e il coordinamento, il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei comuni polo nell’ambito della conferenza consultiva della sicurezza, può emanare direttive concernenti: a) b) c) d) e)
Conferenza cantonale
Art. 10
1 È istituita la conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, composta dal capo del dipartimento cantonale competente, che la presiede, e dai rappresentanti dei comuni polo.
2 Essa si riunisce almeno due volte l’anno con i seguenti compiti:
a) b) c) d) e)
3 Alle riunioni della conferenza partecipano senza diritto di voto un rappresentante del Ministero pubblico, il comandante della polizia cantonale e un rappresentante dei comandanti delle polizie dei comuni polo.
Consiglio cantonale dei comandanti
Art. 11
1 È istituito il consiglio cantonale dei comandanti delle polizie composto dal comandante della polizia cantonale, che lo presiede, dal capo di Stato Maggiore, dal capo della polizia giudiziaria, dal capo della gendarmeria e dai comandanti delle polizie dei comuni polo. A dipendenza delle esigenze specifiche possono essere associati altri membri responsabili.
2 Esso ha in particolare le seguenti competenze: a) b) c) d)
3 Il consiglio cantonale dei comandanti si riunisce di regola almeno trimestralmente.
Supporto alla polizia cantonale per i compiti speciali
Art. 12
Il comando della polizia cantonale, sentiti nell’ambito del consiglio cantonale i comandanti delle polizie dei comuni polo, dispone del sostegno delle polizie comunali per: a) b) c) Capitolo quarto Rimedi di diritto ed entrata in vigore
Autorità di ricorso
Art. 13
1 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Entrata in vigore
Art. 14
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore. 2 Pubblicata nel BU 2012 , 249.
1
Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.
2 Entrata in vigore: 1° settembre 2012 - BU 2012, 253.
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