Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali
                            Legge  sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali  (LCPol)  (del 16 marzo 2011)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  –  d e c r e t a :  Capitolo primo  Scopo, finanziamento, esercizio delle competenze e convenzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            La presente legge ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione fra Cantone e  comuni in materia di sicurezza, e in modo particolare il coordinamento delle attività di polizia fra il  corpo della polizia cantonale e i corpi delle polizie comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
Art. 2
                            I   comuni   contribuiscono   al   finanziamento   dei   costi   di   sicurezza   conseguenti  l’assolvimento di compiti di polizia di loro competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esercizio delle competenze di polizia comunali
Art. 3
                            1  Previa ratifica del Consiglio di Stato i comuni esercitano le competenze di polizia loro  attribuite:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il regolamento stabilisce i compiti di polizia spettanti ai comuni e le condizioni del loro esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convenzioni
Art. 4
                            1  Per  l’esercizio  dei  compiti  di  polizia,  i  comuni  privi  di  un  corpo  di  polizia  strutturato  sono tenuti a concludere un’apposita convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  convenzione  può  essere  sottoscritta  direttamente  con  il  comune  polo  oppure  fra  comuni  appartenenti alla medesima regione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  convenzione  soggiace  alla  ratifica  del  Consiglio  di  Stato,  competente  per  l’esame  della  sua  sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  assenza  della  convenzione,  il  Consiglio  di  Stato  può  imporre  l’affiliazione  del  comune  interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia strutturato.  Capitolo secondo  Coordinamento del dispositivo di sicurezza cantonale e suddivisione territoriale
                        
                        
                    
                    
                    
                a) In generale Coordinamento delle attività di polizia
Art. 5
                            1  Il  coordinamento  della  sicurezza,  dell’ordine  pubblico  e  delle  attività     di  polizia  giudiziaria a livello cantonale è compito della polizia cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il  coordinamento  delle  attività  di  polizia  comunale,  rispettivamente  ai  fini  di  una  maggiore  efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate, il Cantone è  suddiviso in regioni di polizia comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il coordinamento sul piano regionale è assicurato dalla polizia del comune polo.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) In particolare
Attività di coordinamento
Art. 6
                            Previa ratifica del Consiglio di Stato, il corpo di polizia del comune polo, e in particolare  il suo comandante, hanno le seguenti competenze di coordinamento sul piano regionale:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                Suddivisione regionale del territorio cantonale
Art. 7
                            1  Sono  inizialmente  istituite  le  seguenti  regioni  di  polizia  comunale  e  i  relativi  comuni  polo, i cui corpi di polizia esercitano il coordinamento regionale:  –  Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso  –  Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio  –  Luganese, comune polo Lugano  –  –  Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato tramite regolamento definisce l’appartenenza dei singoli comuni alle regioni,  tenendo conto del principio della coerenza territoriale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In presenza di processi di aggregazione che modificano la situazione di fatto, la composizione del  numero delle regioni è suscettibile di riduzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Con l’accordo dei comuni polo interessati le regioni di polizia comunale possono essere unificate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  corpi  di  polizia  strutturati  possono  essere  costituiti  da  agenti  di  polizia  cantonale  e  di  polizia  comunale (corpi misti).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Una speciale convenzione fra Cantone e comune disciplina le modalità della collaborazione e di  conduzione del corpo misto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Confidenzialità
Art. 8
                            Tutte  le  attività  di  polizia  giudiziaria  sono  coperte  dal  segreto  istruttorio;  in  questo  ambito le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse alle autorità  comunali.  Capitolo terzo  Uniformazione e funzionamento del dispositivo di sicurezza cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Uniformazione
Art. 9
                            Per  rafforzare  la  collaborazione  e  il  coordinamento,  il  Consiglio  di  Stato,  sentiti  i  rappresentanti  dei  comuni  polo  nell’ambito  della  conferenza  consultiva  della  sicurezza,  può  emanare direttive concernenti:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                Conferenza cantonale
Art. 10
                            1  È  istituita  la  conferenza  cantonale  consultiva  sulla  sicurezza,  composta  dal  capo  del  dipartimento cantonale competente, che la presiede, e dai rappresentanti dei comuni polo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa si riunisce almeno due volte l’anno con i seguenti compiti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Alle  riunioni  della  conferenza  partecipano  senza  diritto  di  voto  un  rappresentante  del  Ministero  pubblico,  il  comandante  della  polizia  cantonale  e  un  rappresentante  dei  comandanti  delle  polizie  dei comuni polo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consiglio cantonale dei comandanti
Art. 11
                            1  È istituito il consiglio cantonale dei comandanti delle polizie composto dal comandante  della  polizia  cantonale,  che  lo  presiede,  dal  capo  di  Stato  Maggiore,  dal  capo  della  polizia  giudiziaria,  dal  capo  della  gendarmeria  e  dai  comandanti  delle  polizie  dei  comuni  polo.  A  dipendenza delle esigenze specifiche possono essere associati altri membri responsabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso ha in particolare le seguenti competenze:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il consiglio cantonale dei comandanti si riunisce di regola almeno trimestralmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Supporto alla polizia cantonale per i compiti speciali
Art. 12
                            Il   comando   della   polizia   cantonale,   sentiti   nell’ambito   del   consiglio   cantonale   i  comandanti delle polizie dei comuni polo, dispone del sostegno delle polizie comunali per:  a)  b)  c)  Capitolo quarto  Rimedi di diritto ed entrata in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità di ricorso
Art. 13
                            1  Contro  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato  è  dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 14
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore.  2  Pubblicata nel BU  2012  , 249.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Entrata in vigore: 1° settembre 2012 - BU 2012, 253.