Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale (2.1.1.2.1)
Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale (2.1.1.2.1)
Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale
2.1.1.2.1 Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale (del 21 giugno 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO – visto il messaggio 25 maggio 2011 n. 6498 del Consiglio di Stato; – visto il rapporto 8 giugno 2011 n. 6498R della Commissione della legislazione, d e c r e t a : Art. 1 Il presente decreto legislativo definisce le competenze e i criteri per la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale. Art. 2 1 Il moltiplica tore d’imposta è la percentuale di prelievo per l’imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del Comune.
2 L’Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di imposta al più tardi entro il 31 ottobre.
3 Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se la modifica è stata valutata dalla Commissione della gestione.
4 Il moltiplicatore d’imposta non può in ogni caso essere oggetto di mozione.
5 La dec isione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.
6 Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell’anno precedente; è riservato l’art. 3. tervento glio di Stato Art. 3
1 Nella fissazione del moltiplicatore, l’Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell’equilibrio finanziario secondo l’art. 151 cpv. 1, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cp v. 2 e 158 cpv. 5.
2 In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d’ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell’art. 158 cpv. 5. Art. 4 Con l’entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sospesi l’art. 162 LOC e l’art. 110 cpv. 1 lett. a LOC per quanto riferita alla competenza municipale di fissare il moltiplicatore d’imposta. Art. 5 1 Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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2 Esso perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d’urgenza. Pubblicato nel BU 2011 , 350.
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Entrata in vigore: 28 giugno 2011 - BU 2011, 350.