Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale (2.1.1.2.1)
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Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale

2.1.1.2.1 Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale (del 21 giugno 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO – visto il messaggio 25 maggio 2011 n. 6498 del Consiglio di Stato; – visto il rapporto 8 giugno 2011 n. 6498R della Commissione della legislazione, d e c r e t a : Art. 1 Il presente decreto legislativo definisce le competenze e i criteri per la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale. Art. 2 1 Il moltiplica tore d’imposta è la percentuale di prelievo per l’imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del Comune.
2 L’Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di imposta al più tardi entro il 31 ottobre.
3 Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se la modifica è stata valutata dalla Commissione della gestione.
4 Il moltiplicatore d’imposta non può in ogni caso essere oggetto di mozione.
5 La dec isione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.
6 Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell’anno precedente; è riservato l’art. 3. tervento glio di Stato Art. 3
1 Nella fissazione del moltiplicatore, l’Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell’equilibrio finanziario secondo l’art. 151 cpv. 1, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cp v. 2 e 158 cpv. 5.
2 In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d’ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell’art. 158 cpv. 5. Art. 4 Con l’entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sospesi l’art. 162 LOC e l’art. 110 cpv. 1 lett. a LOC per quanto riferita alla competenza municipale di fissare il moltiplicatore d’imposta. Art. 5 1 Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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2 Esso perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d’urgenza. Pubblicato nel BU 2011 , 350.

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Entrata in vigore: 28 giugno 2011 - BU 2011, 350.
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