Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione (842.110)
Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione (842.110)
Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione
Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione (del 31 maggio 2011) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge sull’Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011, d e c r e t a : Art. 1 Il segretario dell’Ufficio cantonale di conciliazione (in seguito: UCC) svolge i seguenti compiti: a) b) c) d) e) f)
Requisiti e diritti personali dei membri permanenti,
dei supplenti ed assessori
Art. 2
1 I membri permanenti e i supplenti devono essere cittadini svizzeri, domiciliati nel Cantone Ticino.
2 Gli assessori sono scelti liberamente dalle parti interessate e hanno voto deliberativo al pari dei membri permanenti. Quando una delle parti rifiuti di nominare il proprio assessore, la scelta è fatta dal presidente dell’UCC.
La carica di supplente
Art. 3
1 Il supplente rimpiazza di regola il membro diretto della parte alla quale appartiene, nei casi di impedimento di quest’ultimo.
2 La sua designazione è fatta dal presidente dell’UCC, il quale può anche designare un supplente straordinario in caso di impedimento del supplente diretto.
Decadenza dalla carica
Art. 4
1 Un membro permanente o supplente è dichiarato decaduto dalla carica: a) b) c)
2 La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Stato, che nella propria decisione può negare l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
Nomina in caso di vacanza
Art. 5
Verificandosi una vacanza nel corso del quadriennio, il Consiglio di Stato procede immediatamente alla nomina di rimpiazzo fino alla scadenza del periodo.
Verbale delle udienze
Art. 6
Il verbale delle udienze dell’UCC contiene le indicazioni seguenti: a) b) c) d) e) f)
Entrata in vigore
Art. 7
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
1 Pubblicato nel BU 2011 , 338.
1 Entrata in vigore: 3 giugno 2011 - BU 2011, 338.