Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione (842.110)
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Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione

Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione (del 31 maggio 2011) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge sull’Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011, d e c r e t a : Art. 1 Il segretario dell’Ufficio cantonale di conciliazione (in seguito: UCC) svolge i seguenti compiti: a) b) c) d) e) f)

Requisiti e diritti personali dei membri permanenti,

dei supplenti ed assessori

Art. 2

1 I membri permanenti e i supplenti devono essere cittadini svizzeri, domiciliati nel Cantone Ticino.
2 Gli assessori sono scelti liberamente dalle parti interessate e hanno voto deliberativo al pari dei membri permanenti. Quando una delle parti rifiuti di nominare il proprio assessore, la scelta è fatta dal presidente dell’UCC.

La carica di supplente

Art. 3

1 Il supplente rimpiazza di regola il membro diretto della parte alla quale appartiene, nei casi di impedimento di quest’ultimo.
2 La sua designazione è fatta dal presidente dell’UCC, il quale può anche designare un supplente straordinario in caso di impedimento del supplente diretto.

Decadenza dalla carica

Art. 4

1 Un membro permanente o supplente è dichiarato decaduto dalla carica: a) b) c)
2 La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Stato, che nella propria decisione può negare l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

Nomina in caso di vacanza

Art. 5

Verificandosi una vacanza nel corso del quadriennio, il Consiglio di Stato procede immediatamente alla nomina di rimpiazzo fino alla scadenza del periodo.

Verbale delle udienze

Art. 6

Il verbale delle udienze dell’UCC contiene le indicazioni seguenti: a) b) c) d) e) f)

Entrata in vigore

Art. 7

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
1 Pubblicato nel BU 2011 , 338.
1 Entrata in vigore: 3 giugno 2011 - BU 2011, 338.
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