Regolamento sul rapporto d’impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande
Regolamento sul rapporto d’impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande (del 22 febbraio 2011) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 20 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo
1995, d e c r e t a :
Campo d’applicazione
Art. 1
1 Il presente regolamento si applica ai dipendenti del Ristorante Castelgrande, che non sono incaricati o nominati prevalentemente anche per compiti d’insegnamento nella Scuola superiore alberghiera e del turismo (in seguito SSAT), segnatamente dei settori: a) b) c)
2 Il rapporto d’impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande di cui al cpv. 1 (in seguito dipendenti) è retto dal diritto privato.
Assunzione
Art. 2
1 L’assunzione dei dipendenti compete al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. 1
2 L’assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro, di regola sulla base di un pubblico concorso.
Durata del rapporto d’impiego
Art. 3
La durata del rapporto d’impiego dei dipendenti può essere determinata o indeterminata.
Stipendio, previdenza e assicurazioni
Art. 4
1 Per stipendio, previdenza e assicurazioni malattia e infortunio dei dipendenti fanno stato le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCLN), dichiarato d’obbligatorietà generale.
2 Il Consiglio di Stato può derogarvi in meglio tenendo conto dell’età, della formazione e dell’esperienza professionale di ogni dipendente, come pure dei compiti che gli sono assegnati.
Cassa pensioni
Art. 5
I dipendenti sono affiliati alla cassa pensioni Fondazione Istituto collettore LPP secondo gli obblighi stabiliti dalle relative leggi, che determinano pure i premi, la loro ripartizione e l’ammontare delle prestazioni di diritto degli assicurati.
Compiti dei dipendenti
Art. 6
Il direttore della SSAT e per esso il personale dirigente subordinato stabiliscono gli oneri e i compiti.
Cessazione del rapporto d’impiego
a) per scadenza
Art. 7
Il rapporto d’impiego di durata determinata cessa con la scadenza del termine stabilito dalla decisione di assunzione.
b) per disdetta
Art. 8
Per la disdetta valgono le disposizioni del CCLN (art. 6 e 7).
Altre disposizioni
1 Cpv. modificato dal R 22.1.2014; in vigore dal 24.1.2014 - BU 2014, 53.
Art. 9
Ai dipendenti si applicano inoltre, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, le disposizioni del CCLN.
Entrata in vigore
Art. 10
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 2011. Pubblicato nel BU 2011 , 111.
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