Regolamento concernente la banca dati degli Enti locali (181.130)
CH - TI

Regolamento concernente la banca dati degli Enti locali

Regolamento concernente la banca dati degli Enti locali (del 13 aprile 2010) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati gli art. 10a, 106 let. e) e 144 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, d e c r e t a :

Definizione

Art. 1

La banca dati degli Enti locali (in seguito: banca dati) è uno strumento amministrativo di consultazione che raccoglie i nominativi, gli indirizzi, la carica/funzione ricoperta e altre informazioni delle persone elette negli Esecutivi, nei Legislativi comunali e dei Segretari comunali.

Scopo

Art. 2

1 La banca dati intende favorire e agevolare l’elaborazione e la trasmissione uniformi di informazioni per uso esclusivamente amministrativo tra gli Enti locali, nonché tra questi e l’Amministrazione cantonale.
2 I dati contenuti possono essere elaborati per la realizzazione di sondaggi e statistiche, per l’invio e lo scambio di informazioni (intese quelle utili allo svolgimento dell’attività amministrativa degli Enti coinvolti) e documentazione tra autorità, comprese le comunicazioni relative all’offerta formativa del Centro di formazione per gli Enti locali della Divisione della formazione professionale.
3 Rimangono riservate le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

Catalogo dei dati

a) obbligatori

Art. 3

I dati obbligatori da inserire nella banca dati sono i seguenti: - - - - - -

b) facoltativi

Art. 4

La raccolta e l’inserimento di altri dati quali: - - - sono subordinati al rilascio di un’autorizzazione da parte della persona interessata.

Autorità competenti e compiti

a) SEL

Art. 5

La Sezione degli enti locali (in seguito: SEL) è l’autorità di contatto e di riferimento per i Comuni, rispettivamente: - - - -

b) Responsabile operativo

Art. 6

Il Responsabile operativo comunale designato dal Municipio: - - - - - - -

Autorizzazione di accesso alle informazioni

Art. 7

1 Accedono alla banca dati, nel rispetto degli scopi previsti dall’art. 2: - -
2 La SEL regola la procedura di autorizzazione nei limiti della Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Entrata in vigore

Art. 8

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 1 Pubblicato nel BU 2010 , 137.
1 Entrata in vigore: 16 aprile 2010 - BU 2010, 137.
Markierungen
Leseansicht