Regolamento della legge sulla statistica cantonale
Regolamento della legge sulla statistica cantonale (RLStaC) (del 2 marzo 2010) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009, d e c r e t a : Capitolo primo Partecipazione e repertorio delle rilevazioni
Partecipazione alle rilevazioni
Art. 1
Nel caso di rilevazioni dirette, le persone interrogate sono informate dell’oggetto della rilevazione, dello scopo, delle popolazioni di riferimento, dell’organismo responsabile e dell’obbligo o meno di informare, nonché delle conseguenze penali derivanti da una violazione di tale obbligo.
Repertorio delle rilevazioni
Art. 2
1 Le rilevazioni periodiche, dirette o indirette, eseguite in applicazione della legge sono messe a repertorio con menzione delle basi giuridiche, dell’oggetto, dello scopo, delle popolazioni di riferimento, dell’organismo responsabile e, se del caso, degli altri organismi che vi partecipano, nonché dell’obbligo o meno di informare.
2 Il repertorio, realizzato e gestito dall’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (in seguito: Ufficio di statistica) con la collaborazione degli altri organismi della statistica cantonale, può essere consultato presso il menzionato ufficio. Capitolo secondo Programma pluriennale della statistica cantonale
Finalità e durata
Art. 3
1 Il programma pluriennale della statistica cantonale (in seguito: programma pluriennale) è lo strumento operativo del Consiglio di Stato per la definizione, la pianificazione, la gestione e la valutazione dell’attività statistica cantonale.
2 Il programma pluriennale si estende su quattro anni a partire dal 1. gennaio dell’anno che segue l’avvio di una nuova legislatura.
Preparazione
Art. 4
1 Gli organismi della statistica pubblica cantonale forniscono all’Ufficio di statistica tutte le informazioni necessarie per l’allestimento del programma pluriennale, in particolare attività prospettate, obiettivi prefissati, caratteristiche dei progetti e risorse previste.
2 Nella preparazione del programma pluriennale, l’Ufficio di statistica invita la Commissione scientifica della statistica cantonale (in seguito: Commissione) a fornire il suo apporto, in termini di formulazione di bisogni e orientamenti generali, di raccomandazioni per progetti e attività statistiche e di interventi per lo sviluppo e il miglioramento della statistica cantonale.
3 presa di posizione e successivamente al Consiglio di Stato per approvazione.
Aggiornamento annuale
Art. 5
1 Gli organismi della statistica pubblica cantonale sono tenuti a fornire annualmente all’Ufficio di statistica le indicazioni relative allo stato di avanzamento delle attività statistiche pianificate nel programma pluriennale, eventuali modifiche sostanziali, nuove attività o la decadenza di attività previste.
2 L’Ufficio di statistica fornisce alla Commissione le informazioni in merito allo stato di avanzamento del programma pluriennale rispettivamente al raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti necessarie alla stesura del suo rapporto annuale all’attenzione del Consiglio di Stato.
3 L’Ufficio di statistica informa il Consiglio di Stato in merito allo stato di avanzamento del primo trimestre dell’anno successivo e gli sottopone eventuali modifiche per approvazione. Capitolo terzo Commissione scientifica della statistica cantonale
Entrata in funzione e composizione
Art. 6
1 La Commissione entra in funzione il 1. gennaio dell’anno d’inizio di una nuova legislatura.
2 La Commissione si compone di sei membri, uno in rappresentanza di ciascuna delle istituzioni seguenti: a) b) c) d) e) f)
3 I membri della Commissione sono rieleggibili al massimo due volte.
Organizzazione
Art. 7
1 Il rappresentante dell’Amministrazione cantonale assume la presidenza della Commissione; l’Ufficio di statistica ne assume il segretariato.
2 La Commissione si riunisce su convocazione del presidente.
3 Per il resto, la Commissione organizza liberamente il proprio funzionamento interno.
Competenze
Art. 8
1 La Commissione fornisce il suo contributo propositivo alla statistica cantonale, sostenendo l’Ufficio di statistica nella preparazione del programma pluriennale e allestendo all’attenzione del Consiglio di Stato una nota sulla bozza di programma pluriennale.
2 La Commissione allestisce annualmente all’attenzione del Consiglio di Stato un rapporto sullo stato di avanzamento rispettivamente sul raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma pluriennale in base alle indicazioni fornite dall’Ufficio di statistica. Capitolo quarto Coordinamento
Fornitura di dati
Art. 9
Gli organismi della statistica cantonale forniscono gratuitamente all’Ufficio di statistica sia i dati e i risultati provenienti dai propri registri e dalle rilevazioni che hanno eseguito sia quelli ad essi trasmessi.
Persone di contatto
Art. 10
1 Per assicurare una relazione funzionale permanente, favorire la collaborazione e rinforzare il coordinamento in materia statistica, gli organismi principali della statistica pubblica e i singoli dipartimenti dell’Amministrazione cantonale designano una persona di contatto al loro interno.
2 L’Ufficio di statistica si avvale della collaborazione delle persone di contatto per coordinare la statistica cantonale, per preparare il programma pluriennale e per fornire al Consiglio di Stato le informazioni relative allo stato di avanzamento del programma pluriennale rispettivamente al raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti. Capitolo quinto Protezione e sicurezza dei dati
Collaborazione alle rilevazioni
da parte di organismi di diritto privato
Art. 11
1 L’assunzione di compiti di rilevamento da parte di organismi di diritto privato che non sottostanno alla legge è regolata tramite contratto specifico.
2 Il contratto impone loro di:
a) b) c) d) e)
Sicurezza dei dati
Art. 12
Oltre che dalle disposizioni generali sulla protezione dei dati, la sicurezza dei dati è garantita dalle direttive sull’informatica nell’amministrazione cantonale.
Trasmissione di dati
Art. 13
1 Previa domanda scritta e motivata, i produttori della statistica cantonale possono trasmettere dati personali a terzi per un’elaborazione a scopo statistico senza riferimento a persone specifiche, se una trasmissione anonimizzata e pseudoanonimizzata non è compatibile con lo scopo perseguito.
2 La trasmissione soggiace alla stipulazione di un contratto particolare, che deve almeno indicare: a) b) c) d) e) Capitolo sesto Diffusione dell’informazione statistica
Utilizzazione da parte di terzi a scopo di lucro
Art. 14
1 Chiunque utilizzi dati della statistica cantonale a scopo di lucro necessita l’autorizzazione dell’organismo responsabile.
2 L’autorizzazione può essere condizionata e regolata in un’apposita convenzione; qualora le condizioni poste siano violate, è se del caso applicabile la legge federale sui diritti d’autore. Capitolo settimo Disposizioni finali
Entrata in funzione della Commissione
Art. 15
La Commissione entra in funzione la prima volta il 1° settembre 2010.
Entrata in vigore
Art. 16
Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 10 marzo 2010. Pubblicato nel BU 2010 , 92.
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