Regolamento sulla protezione della popolazione (500.110)
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Regolamento sulla protezione della popolazione

Regolamento sulla protezione della popolazione (RProtPop) (del 18 ottobre 2017) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge sulla protezione della popolazione dell’11 aprile 2017 (LProtPop), d e c r e t a : Capitolo primo Disposizioni generali

Dipartimento competente

Art. 1

1 Il Dipartimento delle istituzioni (di seguito Dipartimento) è l’autorità competente per l’applicazione della legge sulla protezione della popolazione.
2 Il Dipartimento delle finanze e dell’economia, è l’autorità competente per le indicazioni relative all’approvvigionamento economico del Paese.
3 Il Direttore del Dipartimento delle istituzioni funge da tramite tra il Consiglio di Stato e gli organi di condotta e rappresenta il Consiglio di Stato davanti a tali organi.
4 Il Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia, funge da tramite fra il Consiglio di Stato e i singoli Dipartimenti responsabili presso la Confederazione per i temi relativi all’approvvigionamento economico del Paese.

Commissione cantonale pericoli Ticino (CCPT)

Art. 2

1 Nello svolgimento delle proprie mansioni, il Dipartimento è assistito dalla Commissione cantonale pericoli Ticino (CCPT).
2 La CCPT è nominata dal Consiglio di Stato ogni quattro anni e si compone dei rappresentanti di ogni Dipartimento.
3 A seconda delle tematiche trattate, possono essere chiamati a collaborare con la CCPT, i partner istituzionali della protezione della popolazione e ulteriori specialisti.

Persona di riferimento comunale

Art. 3

1 La persona di riferimento, o un suo sostituto, garantisce, durante tutto l’arco dell’anno, la reperibilità a favore delle attività nell’ambito della protezione della popolazione.
2 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP), tiene i contatti e ne cura la formazione.

Collaborazioni

Art. 4

Il Dipartimento è autorizzato a stipulare le necessarie convenzioni atte a garantire la collaborazione degli enti e/o persone che possono essere utili all’adempimento dei compiti assegnati.

Messa a disposizione

Art. 5

I Dipartimenti e la Cancelleria dello Stato devono garantire la messa a disposizione dei loro impiegati al fine di ottemperare ai compiti di cui all’art. 7 della LProtPop. Capitolo secondo Organizzazioni di condotta e competenze

Organizzazione degli Stati maggiori

di condotta (OSMC)

Art. 6

1 L’Organizzazione degli Stati maggiori di condotta (OSMC) è composta dai rappresentanti della Polizia cantonale, della Federazione cantonale ticinese corpi pompieri, della Federazione cantonale ticinese servizi autoambulanze, del Servizio della protezione civile cantonale, dei servizi tecnici e del Dipartimento delle istituzioni; ogni organizzazione designa il proprio rappresentante.
2 A seconda delle necessità possono essere designati ulteriori responsabili per i servizi tecnici.
3 L’OSMC è diretta dal rappresentante del Dipartimento.

Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC)

Art. 7

1 Lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) si compone di una direzione, di rappresentanti designati dei partner della protezione della popolazione e da cellule specialistiche.
2 La direzione dello SMCC si compone del Capo dello SMCC, del Capo di Stato maggiore (SM) e dei loro sostituti.
3 Il Capo dello SMCC è, di principio, il Comandante della Polizia cantonale (o il suo sostituto). Durante la fase di ripristino egli può delegare, di principio al Capo della SMPP, la condotta delle operazioni.
4 Il Capo di SM è, di principio, il Capo dello SM operativo della Polizia cantonale. I suoi sostituti sono: il sostituto del Capo della SMPP e un ufficiale designato dalla Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri.
5 Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, in caso di impedimento da parte della Direzione dello SMCC, designa i nuovi membri.
6 Ogni ente che è chiamato a far parte dello SMCC deve garantire in ogni tempo un capo cellula e il personale necessario per assicurare il coordinamento delle operazioni nell’organo di condotta retro.

Stato maggiore regionale di condotta (SMRC)

Art. 8

1 Lo Stato maggiore regionale di condotta (SMRC) si compone di un Capo, dei partner della protezione della popolazione e da assistenti di SM.
2 Il Capo dello SMCC designa il Capo dello SMRC tra gli ufficiali della Polizia cantonale operanti nella regione interessata; in caso di impedimento, lo designa tra gli altri ufficiali della Polizia cantonale.
3 Ogni ente che potrebbe essere chiamato a far parte dello SMRC deve garantire in ogni tempo un capo intervento e il personale necessario per assicurare il coordinamento delle operazioni nell’organo di condotta retro.

Stato maggiore degli enti di primo intervento (SMEPI)

Art. 9

1 Ogni ente che compone lo Stato maggiore degli enti di primo intervento (SMEPI) deve garantire in ogni tempo: un capo intervento, il personale e i mezzi necessari per assicurare il coordinamento delle operazioni al fronte.
2 Lo SMEPI può essere completato con ulteriori elementi provenienti dagli enti partner della protezione della popolazione a dipendenza della tipologia e della gravità dell’evento.
3 La condotta spetta, di principio, a un quadro della Polizia cantonale il quale, in caso di impieghi concomitanti, può delegarla a un quadro di un’organizzazione partner coinvolta.

Collaborazione con gli organi di condotta

Art. 10

Gli operatori delle organizzazioni di protezione civile possono essere chiamati a collaborare nelle strutture dello SMCC, dello SMRC e, in casi particolari, dello SMEPI, con mansioni di supporto.

Quadri delle organizzazioni partner

Art. 11

Sono considerati quadri di una organizzazione partner, gli ufficiali dei corpi di polizia, dei corpi pompieri, della protezione civile e il personale del servizio ambulanze che opera con funzione di capo intervento.

Divieto di cumulo

Art. 12

1 I quadri di una organizzazione partner non possono far parte dei quadri di un’altra organizzazione partner.
2 Fanno eccezione quei casi in cui, a livello comunale o regionale, due o più organizzazioni partner sono implementate in un’unica struttura e sono gestite da un comando unico. Capitolo terzo Preparativi

Coordinamento dei servizi

Art. 13

1 Il Dipartimento cura i preparativi e gli aspetti organizzativi e amministrativi di carattere generale.
2 Nell’ambito dell’organizzazione di condotta, il Dipartimento collabora segnatamente con gli altri coordinamento; il Dipartimento si avvale di servizi coordinati, in particolare nell’ambito sanitario, veterinario, dei trasporti, di protezione NBCR (nucleare, biologica, chimica e radiologica), delle trasmissioni, meteorologico e delle valanghe, dell’assistenza spirituale; il Dipartimento può fare capo a ulteriori servizi, quali i servizi sociali e dell’assistenza, l’aiuto in caso di catastrofe e la protezione delle infrastrutture critiche.
3 Ogni servizio cantonale dell’Amministrazione cura il monitoraggio, la prevenzione generale e supporta gli organi di condotta, segnatamente per fare fronte alle situazioni d’emergenza, nei rispettivi ambiti di competenza; esso cura pure i rapporti con i corrispondenti uffici federali, fatta salva la coordinazione del Dipartimento.

Installazioni

Art. 14

1 Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, si dota di locali e installazioni idonei per l’attività dello SMCC.
2 Lo SMCC può far capo alle infrastrutture decentralizzate, di tutte le organizzazioni partner, atte ad assicurare interventi geograficamente più limitati.
3 Il Dipartimento può emanare disposizioni speciali e particolari in quest’ambito. Capitolo quarto Istruzione e impiego

Coordinamento dell’istruzione cantonale

Art. 15

1 L’OSMC ha i seguenti compiti: a) b) c)
2 L’OSMC svolge i suoi compiti relativi all’istruzione per il tramite di una commissione tecnica da esso nominata e nella quale sono rappresentati tutti i partner della protezione della popolazione.
3 Per istruzioni specifiche, la commissione tecnica può avvalersi di consulenti esterni.

Istruzione

Art. 16

1 Ogni anno i singoli servizi dell’Amministrazione cantonale verificano e aggiornano le necessità di impiego delle persone indicate all’articolo 16 LProtPop.
2 I singoli servizi competenti si preoccupano che le persone indicate all’articolo 16 LProtPop svolgano corsi ed esercizi di formazione o aggiornamento; essi comunicano annualmente al Dipartimento i nomi dei partecipanti e i corsi da essi seguiti, nonché la loro idoneità al servizio.
3 Il Dipartimento disciplina la partecipazione degli interessati a corsi o esercizi, anche federali, nell’ambito generale della protezione della popolazione; esso può organizzare corsi ed esercizi nei vari settori di impiego.
4 Il Dipartimento tiene conto in tale ambito anche delle esigenze degli enti locali per quanto attiene alla condotta.

Esercizi

Art. 17

1 L’OSMC è competente per esercitare, principalmente, lo SMCC e gli SMRC.
2 L’OSMC è pure competente per i corsi comuni di formazione e perfezionamento dei membri delle organizzazioni partner che potrebbero essere chiamati a far parte di uno SMEPI.
3 Nell’ambito dell’istruzione viene esercitata la condotta, con o senza impiego effettivo di uomini e mezzi.

Impiego

Art. 18

1 Il capo dello SMCC, quando le circostanze lo permettono, sottopone al Consiglio di Stato la proposta di adozione delle misure d’urgenza e di assistenza.
2 Il capo dello SMRC, in caso di evento grave, informa tempestivamente il capo dello SMCC; lo informa pure circa le misure d’urgenza che intende adottare o che sono state adottate.

Indennità

Art. 19

Si applicano le indennità fissate nel regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali; esse sono di regola versate all’organizzazione mantello.
Capitolo quinto Stato di necessità

Coordinazione

Art. 20

1 Il Capo dello SMCC, se le circostanze lo impongono, interpella il Consiglio di Stato perché sia decretato lo stato di necessità.
2 Dichiarato lo stato di necessità lo SMCC coordina gli interventi. Capitolo sesto Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 21

Il regolamento sulla protezione della popolazione del 3 giugno 2008 (RProtPop) è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 22

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018. Pubblicato nel BU 2017 , 349.
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