Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato
                            Decreto esecutivo  concernente il servizio sanitario coordinato  (del 20 giugno 1990)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  l’Ordinanza   del   Consiglio   federale   concernente   la   preparazione   del   servizio   sanitario  coordinato  del  1°  settembre  1976  e  la  concezione  del  servizio  sanitario  coordinato  dello  SM  della difesa del 1° dicembre 1980;  -  la legge federale sull’edilizia di protezione civile, del 4 ottobre 1963, art. 3, 5 cpv. 1 e 6 cpv. 1,  e l’Ordinanza federale sull’edilizia di protezione civile del 27 novembre 1978, Art. 8;  -  la legge cantonale sullo stato straordinario e d’urgenza del 4 ottobre 1982, art. 9, 13 e 14;  -  la  legge  cantonale  della  protezione  civile  del  7  novembre  1988,  art.  2  e  3,  e  la  legge  cantonale sull’edilizia di protezione civile del 7 novembre 1988, art. 8 e 10 cpv. 1;  -  la  risoluzione  del  Consiglio  di  Stato  n.  5875  del  30  giugno  1978,  che  accoglie  il  concetto  di  base del servizio sanitario coordinato, e la risoluzione n. 8250 del 4 ottobre 1979 che approva  il concetto per la costruzione degli impianti protetti per il servizio sanitario coordinato;  d e c r e t a :  Il  Dipartimento  militare,  per  mezzo  del  responsabile  dei  preparativi  della  difesa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Commissione SSC in particolare è responsabile per:  -  la direzione e il coordinamento delle attività preparatorie;  -  l’elaborazione di disposizioni e direttive ai responsabili della sanità pubblica e della protezione  civile cantonale;  -  l’elaborazione  di  direttive  terapeutiche,  tenendo  conto  del  personale  e  dei  mezzi  tecnici  a  disposizione:  -  la pianificazione del trasporto dei pazienti e dell’ospedalizzazione;  -  l’informazione agli addetti, alle autorità e alla popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Dipartimento militare, tramite la protezione civile, è responsabile per:  -  la  pianificazione  e  il  promuovimento  della  realizzazione  Posti  sanitari  (PO  san)  dei  posti  sanitari di soccorso (PSS) e degli ospedali di soccorso (OS) della protezione civile;  -  l’istruzione del personale attribuito ai Po san, ai PSS e agli OS della protezione civile;  -  l’istruzione dei medici nell’ambito della medicina di catastrofe;  -  la consulenza tecnica per la realizzazione dei Centri operatori protetti (COP);  -  la definizione della chiave di riparto fra i Comuni per il finanziamento degli impianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Dipartimento della sanità e della socialità è l’autorità competente per:  -  la designazione delle categorie degli istituti di cura;  -  la designazione degli istituti di cura che gestiscono gli OS;  -  l’attribuzione del personale ai COP e agli OS secondo le direttive federali;  -  svolgimento degli esercizi pratici nelle infrastrutture ospedaliere protette;  -  l’approvvigionamento,  tramite  gli  istituti  di  cura  interessati,  del  materiale  sanitario  e  dei  medicinali; la relativa costituzione di scorte e la loro gestione.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  la  condotta  del  Servizio  sanitario  coordinato  il  territorio  del  Cantone  Ticino  è
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Dipartimento militare designa i capi e i sostituti dei settori del SSC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per    la    ripartizione    dei    costi    di    realizzazione    dei    COP    e    OS,    i    settori    sanitari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerati  istituti  di  cura  privilegiati  di  categoria  I  gli  ospedali,  le  cliniche  e  gli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il personale può essere dispensato e esonerato da obblighi militari o di protezione civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I responsabili degli istituti di cura devono istruire, secondo il concetto SSC, il personale addetto ai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  Comuni  che  si  basano  sui  COP  partecipano  al  finanziamento  della  loro  realizzazione  con  una  Sono  considerati  istituti  di  cura  privilegiati  di  categoria  II  gli  istituti  che  devono  Sono  considerati  istituti  di  cura  privilegiati  di  categoria  III  gli  istituti  che  continuano  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli OS, i PSS ed i Po san previsti dalla concezione vengono realizzati dai Comuni (o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  che  si  basano  sugli  OS,  sui  PSS  e  sui  Po  san,  partecipano  al  finanziamento  con  una
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Laddove esiste un raggruppamento di Comuni, la chiave di riparto viene stabilita conformemente  Il Dipartimento militare trasmette ad ogni Comune e agli organismi locali di protezione  L’esecutore   dell’impianto   del   SSC   incassa   le   quote-parti   dei   singoli   Comuni,  Il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1990  , 181.