Regolamento sulla protezione della popolazione --> 1.5.4.2.1 / 500.110 (1.5.4.6)
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Regolamento sulla protezione della popolazione --> 1.5.4.2.1 / 500.110

1.5.4.6 Regolamento sulla protezione della popolazione (RProtPop) (del 3 giugno 2008) IL CONSIGLIO DI STATO richiamata la legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione (LProtPop), Capitolo primo Disposizioni generali

Dipartimento competente

(art. 3 cpv. 2 LProtPop)

Art. 1

Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente per l’applicazione della legge sulla protezione della popolazione. Il Direttore del Dipartimento delle istituzioni funge da tramite tra il Consiglio di Stato e gli organi di condotta e rappresenta il Consiglio di Stato davanti a tali organi.

Commissione cantonale della sicurezza (CCS)

Art. 2 Nello svolgimento delle proprie mansioni, il Dipartimento è assistito dalla Commissione cantonale della sicurezza (CCS), che ha un ruolo consultivo. La CCS è nominata dal Consiglio di Stato ogni quattro anni e si compone dei rappresentanti di ognuna delle organizzazioni partner della protezione della popolazione e del Dipartimento ed è diretta dal Capo dello Stato maggiore cantonale di condotta; il Dipartimento ne stabilisce le modalità di funzionamento. A seconda delle tematiche trattate, possono essere chiamati a collaborare con la CCS, ulteriori specialisti. Organizzazioni di condotta e competenze

Organizzazione degli Stati maggiori

di condotta (OSMC) (art. 9 LProtPop) Art. 3 L’Organizzazione degli Stati maggiori di condotta (OSMC) è composta dai rappresentanti della Polizia cantonale, della Federazione cantonale ticinese corpi pompieri, della Federazione cantonale ticinese servizi autoambulanze, del servizio della protezione civile cantonale, dei servizi tecnici e del Dipartimento; ogni organizzazione designa il proprio rappresentante. A seconda delle necessità possono essere designati ulteriori responsabili per i servizi tecnici. L’OSMC è diretta dal rappresentante del Dipartimento.

Stato maggiore di condotta cantonale (SMCC)

(art. 10 LProtPop)

Art. 4

Lo Stato maggiore di condotta cantonale (SMCC) si compone di una direzione e, di principio, dei seguenti ambiti: operativo, supporto e comunicazione. La direzione dello SMCC si compone del Capo dello SMCC, del sostituto e degli addetti; essa fa capo all’ambito del supporto. Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, designa il Capo dello SMCC, i suoi sostituti e i membri e disciplina l’organizzazione dei singoli ambiti.

Nucleo operativo catastrofi (NOC)

(art. 11 LProtPop)

Art. 5 cantonale. Il NOC si compone di elementi operativi (decisionali), di supporto e di comunicazione. Di regola, è stazionato presso la polizia cantonale. Il Dipartimento definisce l’organizzazione e il funzionamento del NOC. L’attivazione del NOC viene, di regola, decisa dal comandante o dall’ufficiale di picchetto della polizia cantonale dopo l’apprezzamento della situazione.
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Il capo del NOC designa i settori di impiego e i rispettivi capi intervento. Di principio vengono scelti i responsabili in loco del servizio maggiormente coinvolto nell’evento.

Stato maggiore enti di primo intervento (SMEPI)

(art. 12 LProtPop)

Art. 6

garantire in ogni tempo: un capo intervento e il personale e i mezzi necessari per assicurare il coordinamento delle operazioni al fronte. Lo SMEPI può essere rinforzato con ulteriori elementi provenienti dagli enti partner della protezione della popolazione a dipendenza della tipologia e della gravità dell’evento. Il coordinamento spetta, di regola, alla polizia cantonale; esso può essere delegato all’ente maggiormente coinvolto. La Centrale

Collaborazione con le organizzazioni di condotta

Art. 7

collaborare nelle strutture dello SMCC, del NOC e, in casi particolari, dello SMEPI, con mansioni di supporto e/o nell’ambito della comunicazione.

Quadri delle organizzazioni partner

Art. 8

I quadri delle organizzazioni partner non possono far parte dei quadri di un’altra organizzazione partner. Capitolo terzo Preparativi

Coordinamento dei servizi

Art. 9

Il Dipartimento cura i preparativi e gli aspetti organizzativi ed amministrativi di carattere generale. Nell’ambito dell’organizzazione di condotta, il Dipartimento collabora con gli altri Dipartimenti, i servizi cantonali, le organizzazioni di soccorso e gli enti esterni, assicurandone il coordinamento; il Dipartimento si avvale di servizi coordinati, segnatamente nell’ambito sanitario, veterinario, dei trasporti, di protezione NBCR (nucleare, biologica, chimica e radiologica), delle trasmissioni, meteorologico e delle valanghe, dell’assistenza spirituale; il Dipartimento può fare capo a ulteriori servizi, quali i servizi sociali e dell’assistenza, l’aiuto in caso di catastrofe, la protezione delle opere contro gli effetti delle armi e gli atti di sabotaggio o diversivi, la requisizione. Ogni servizio cantonale dell’Amministrazione cura la premunizione, la prevenzione generale e i preparativi, segnatamente per fare fronte alle situazioni d’emergenza, nei rispettivi ambiti di competenza; esso cura pure i rapporti con i corrispondenti uffici federali, fatta salva la coordinazione del Dipartimento.
Installazioni (art. 14 LProtPop) Art. 10 Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, si dota di locali e installazioni idonei per l’attività dello SMCC e del NOC. Può far capo alle infrastrutture decentralizzate, di tutte le organizzazioni partner, atte ad assicurare interventi geograficamente più limitati. Il Dipartimento può emanare disposizioni speciali e particolari in quest’ambito. Capitolo quarto Istruzione e impiego

Coordinamento dell’istruzione cantonale

Art. 11

L’OSMC ha i seguenti compiti: a) coordinare e pianificare l’istruzione e le esercitazioni annuali comuni; b) sviluppare un indirizzo di istruzione comune pluriennale nell’ambito della protezione della popolazione; c) esaminare, su proposta della CCS, problemi particolari legati all’istruzione. L’OSMC svolge i suoi compiti relativi all’istruzione per il tramite di una commissione tecnica da esso nominata e nella quale sono rappresentati tutti i partner della protezione della popolazione. Per istruzioni specifiche, la commissione tecnica può avvalersi di consulenti esterni.

Istruzione

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le necessità di impiego delle persone indicate all’articolo 16 della legge sulla protezione della popolazione. I singoli servizi competenti si preoccupano che le persone indicate all’articolo 16 della legge svolgano corsi e esercizi di formazione o aggiornamento; essi comunicano annualmente al Dipartimento i nomi dei partecipanti e i corsi da essi seguiti, nonché la loro idoneità al servizio. Il Dipartimento disciplina la partecipazione degli interessati a corsi o esercizi, anche federali, nell’ambito generale della protezione della popolazione; esso può organizzare corsi o esercizi nei vari settori di impiego. Il Dipartimento tiene conto in tale ambito anche delle esigenze degli enti locali per quanto attiene alla condotta.

Esercizi

Art. 13

L’OSMC è competente per esercitare, principalmente, il NOC e lo SMCC. È pure competente per i corsi comuni di formazione e perfezionamento dei membri delle organizzazioni partner che potrebbero essere chiamati a far parte di uno SMEPI. Nell’ambito dell’istruzione viene esercitata la condotta, con o senza impiego effettivo di uomini e mezzi.

Impiego

Art. 14

Il capo del NOC, quando le circostanze lo permettono, sottopone al Consiglio di Stato la proposta di adozione delle misure d’urgenza e di assistenza. Il capo del NOC, in caso di evento grave, informa tempestivamente il capo dello SMCC; lo informa pure circa le misure d’urgenza che intende adottare o che sono state adottate. Il Capo dello SMCC, sentito il Capo del NOC, se le circostanze lo impongono, interpella il Consiglio di Stato perché siano decretati lo stato di necessità o l’entrata in funzione dello SMCC.

Indennità

Art. 15

Si applicano le indennità fissate nel regolamento del 5 febbraio 1997 concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali; esse sono di regola versate all’organizzazione mantello. Capitolo quinto Stato di necessità

Coordinazione

Art. 16

Dichiarato lo stato di necessità, lo SMCC coordina gli interventi per il tramite degli SMEPI, i quali possono essere rinforzati con i rappresentanti di altri enti della protezione della popolazione. Capitolo sesto Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 17

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2008. Pubblicato nel BU 2008 , 287.
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