Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino Norma transitoria
1.1.1.1.1 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (del 14 dicembre 1997) Norma transitoria (del 1° giugno 2008)
1. In deroga all’articolo 81 capoverso 1 e all’articolo 95, il periodo di nomina dei magistrati della giurisdizione penale ai sensi dell’articolo 76 capoverso 3 e dell’articolo 78 è prorogato fino all’entrata in vigore del codice del 5 ottobre 2007 di diritto processuale penale svizzero; il periodo di nomina successivo cessa il 31 dicembre del decimo anno.
2. In deroga all’articolo 81 capoverso 1 e all’articolo 95, il periodo di nomina del presidente della Pretura penale ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 lettera a è prorogato fino all’entrata in vigore del codice del 5 ottobre 2007 di diritto processuale penale svizzero, qualora qu esto non sia ancora entrato in vigore alla scadenza dell’attuale periodo di nomina; la scadenza del successivo periodo di nomina è allineata a quella dei pretori della giurisdizione civile ai sensi dell’articolo 75 capoverso 1 lettera b.
3. In deroga all’art icolo 81 capoverso 1 e all’articolo 95, il periodo di nomina del magistrato dei minorenni ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 lettera c è prorogato fino all’entrata in vigore della legge federale di diritto processuale penale minorile; la scadenza del su ccessivo periodo di nomina è allineata a quella dei magistrati giusta la cifra 1.
1 Ottenuta l’approvazione del Popolo, la presente modifica della Costituzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
1
2 Le cifre 1 e 2 decadono con l’entrata in vigore del codice del 5 ottobre 2007 di diritto processuale penale svizzero.
3 La cifra 3 decade con l’entrata in vigore della legge federale di diritto processuale penale minorile.
1
Approvata con votazione popolare cantonale del 1.6.2008: voti favorevoli 68 ’ 127, voti con trari 23’108
BU 2008, 327.
Feedback