Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole (402.185)
Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole (402.185)
Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole
Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole (dell’11 giugno 2007) IL MEDICO CANTONALE Richiamati gli art. 26 e 44 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e l’art. 4 cpv. 4 del Regolamento sulla medicina scolastica del
23 settembre 1998; tenuto conto della necessità di regolare l’impiego dei certificati medici inerenti agli allievi nelle istituzioni scolastiche; in accordo con la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale; sentito l’avviso del Collegio dei medici scolastici, emana la seguente Direttiva: Art. 1 I certificati medici iscritti nella tabella sottostante devono essere presentati all’autorità scolastica al verificarsi dei casi elencati. Ordine di scuola Caso Medico ● Scuola dell’infanzia, elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. Assenza per malattia/infortunio superiore ai 14 giorni. N.B. Assenze inferiori o uguali ai
14 giorni sono giustificate dai genitori. Certificato rilasciato dal medico curante . ● Scuola dell’infanzia, elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. Rientro a scuola dopo una malattia infettiva, indipendentemente dalla durata dell’assenza: secondo le Direttive del Medico cantonale concernenti l’ammissione e l’esclusione degli allievi dalla scuola in caso di malattie infettive. Certificato rilasciato dal medico curante . ● Scuola elementare, media, speciale, scuole post- obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. Incapacità prolungata a frequentare le lezioni di educazione fisica per ragioni di salute. N.B. In caso di manifesta impossibilità alla frequenza (es. traumi fissati con gesso), la presentazione del certificato non è necessaria. Certificato del medico curante , secondo l’apposito modulo del Medico cantonale. Certificato (e visita) del medico scolastico se l’incapacità a seguire le lezioni si protrae oltre la durata di 1 mese. ● Scuola elementare e media, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. Incapacità a frequentare periodi di scuola fuori sede per ragioni di salute. Certificato del medico curante. ● Scuola dell’infanzia. Ammissione quale nuovo allievo alla scuola. Certificato del medico curante secondo l’apposito modulo del Medico cantonale. Art. 2 In caso di dubbio nell’interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il medico scolastico assicura la necessaria consulenza al direttore o al docente responsabile della sede scolastica. Art. 3 Certificati diversi da quelli elencati non sono necessari. Art. 4 La presente Direttiva abroga quella del 20 aprile 2000. Essa è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° settembre 2007.
Pubblicata nel BU 2007 , 484.