Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali
Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali (del 10 dicembre 1948) Approvato dal Consiglio federale il 26 settembre 1949 Data dell’entrata in vigore il 6 ottobre 1949 I SOTTOSCRITTI GOVERNI CANTONALI, allo scopo di applicare in modo uniforme e senza restrizioni le loro norme legali in materia tributaria a tutti indistintamente, persone ed enti soggetti all’imposta, ed evitare, riservate le clausole concordatarie, la concessione di privilegi fiscali, convengono quanto segue: Art. 1
1 I Cantoni si obbligano a non stipulare convenzioni fiscali con contribuenti e a non far più uso delle competenze loro conferite per legge o regolamento di stipulare tali convenzioni.
2 Le convenzioni di durata limitata, concluse prima dell’adesione di un Cantone al Concordato, diverranno prive d’effetto alla loro scadenza e non potranno essere rinnovate, né prolungate. Le convenzioni di durata illimitata saranno valevoli per il rimanente dell’anno in cui il Cantone ha aderito al Concordato e per i dieci anni seguenti.
3 È consentita, in quanto prevista dalla legge, la facoltà di accordare speciali agevolazioni tributarie: a) b) c)
4 I Cantoni si impegnano a non concludere convenzioni particolari in contraddizione con la loro legislazione in materia di imposte sulle successioni, le donazioni e le mutazioni.
5 Sono riservate le esenzioni accordate agli Stati esteri, al personale delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, agli istituti e alle opere internazionali, ufficiali, semi-ufficiali e private e al loro personale, come pure al personale delle delegazioni accreditate presso di loro. Art. 2 Le norme concordatarie si applicano alle imposte cantonali ed a quelle percepite dalle organizzazioni amministrative autonome dei Cantoni, come distretti, circoli e comuni. Art. 3
1 I Cantoni si obbligano a comunicare l’ultima tassazione fiscale del contribuente, persona fisica o giuridica, che lascia il loro territorio, se ne sono richiesti dal Cantone del nuovo domicilio, o dimora, o della nuova sede.
2 Parimenti il Cantone del nuovo domicilio, o dimora, o della nuova sede, farà conoscere, a richiesta, la nuova tassazione al Cantone dal quale il contribuente, persona fisica o giuridica, proviene.
3 Art. 4 1 La sorveglianza sull’applicazione del Concordato è affidata ad una Commissione nominata dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze: essa pronuncia sulle infrazioni alle norme concordatarie.
2 La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze stabilisce il regolamento concernente il modo di elezione e di rimunerazione dei membri della Commissione, la procedura e le spese inerenti alle decisioni.
3 Il Cantone concordatario il quale constata che un altro Cantone concordatario o uno dei suoi distretti, circoli o comuni, non impone un contribuente in conformità alle norme che precedono, o non adempie l’obbligo di fornire le informazioni cui è tenuto, propone reclamo alla Commissione del concordato. Questa, esperita un’indagine in contraddittorio, stabilisce se esiste un’infrazione al concordato.
4 Se con decisione della Commissione si accerta che le autorità o i funzionari di un Cantone, dei suoi distretti, circoli o comuni, hanno contravvenuto alle disposizioni del concordato, l’atto amministrativo contrario al concordato sarà annullato. Il Cantone in colpa dovrà inoltre pagare la multa fissata dalla Commissione.
5 La multa sarà fissata: a) b)
6 Le decisioni della Commissione sono inappellabili ed equiparate ai giudizi esecutivi. La Commissione ne cura l’esecuzione.
7 Le multe vengono versate ad un fondo amministrato dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. La Conferenza ne decide la destinazione, dopo aver interpellato i Governi dei Cantoni aderenti al Concordato. Art. 5 1 Il Concordato entra in vigore, dopo la ratifica del Consiglio federale, con la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Confederazione.
2 I Cantoni aderenti al Concordato hanno diritto di uscirne per la fine dell’anno civile, con un preavviso di due anni.
3 Le notifiche di adesione e di rinuncia devono essere inviate al Consiglio federale, per la trasmissione alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e alla commissione del Concordato, nonché ai Cantoni concordatari.
1 Protocollo finale Considerata la situazione economica straordinaria del momento, è accordata l’autorizzazione di concedere a titolo transitorio e allo scopo di combattere la penuria degli alloggi, facilitazioni fiscali di carattere legale per la costruzione di nuove abitazioni.
1 Hanno aderito al Concordato tutti i Cantoni (stato al 1.7.1984).
Adesione del Cantone Ticino con ris. gov. n. 4390 del 25.9.1959 ed effetto a contare dal 1.10.1959 - RU
1959, 968 (v. anche DL di approvazione del 20.12.1950 - BU 1951 , 23).
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