Legge sul coordinamento delle procedure
Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord) (del 10 ottobre 2005) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a : Capitolo I Disposizioni generali
Campo d’applicazione
Art. 1
1 La presente legge disciplina il coordinamento delle procedure nei casi in cui la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti decisioni di più autorità (autorizzazioni, concessioni, accordi, approvazioni o decisioni di risanamento).
2 Il coordinamento non è necessario nel caso in cui risulti manifesto che un’autorizzazione indispensabile non può essere rilasciata.
Scopo
Art. 2
Il coordinamento ha lo scopo di armonizzare cronologicamente e materialmente le decisioni e di accelerare le procedure.
Definizioni
Art. 3
1. Decisione globale: è la decisione che riunisce tutte le decisioni accentrate necessarie alla costruzione o alla trasformazione di un edificio o di un impianto ai sensi dell’art. 1 cpv. 1;
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Termini
Art. 4
1 Le autorità specializzate rendono le loro decisioni o i loro pareri entro il termine di 30 giorni.
2 Il termine inizia a decorrere dal momento in cui le autorità specializzate dispongono di tutti i documenti richiesti.
3 L’autorità direttrice può fissare altri termini o eccezionalmente prolungare il termine su richiesta motivata.
Assistenza ai Comuni
Art. 5
Nei casi in cui sono chiamati a fungere da autorità direttrice, i Municipi possono farsi consigliare, in materia di coordinamento delle procedure, dall’istanza cantonale giusta l’art. 9. Capitolo II
Coordinamento
Principio
Art. 6
1 L’autorità direttrice svolge il coordinamento delle procedure in vista della decisione globale.
2 Qualora il Gran Consiglio o il Consiglio di Stato siano autorità direttrice, il Dipartimento competente per materia agisce a loro nome sino alla decisione globale.
3 Nei casi in cui il diritto federale dovesse impedire l’emanazione di una decisione globale, le procedure sono comunque coordinate nella misura del possibile.
Individuazione della procedura direttrice
Art. 7
1 Quando è necessario esperire l’esame dell’impatto sull’ambiente la procedura direttrice è quella determinante giusta la legislazione sulla protezione dell’ambiente. Il Consiglio di Stato regola lo svolgimento di tale esame.
2 Nel caso in cui non si effettui alcun esame d’impatto ambientale, la procedura direttrice è: a)
1 b)
3 Se i capoversi 1 e 2 non sono applicabili, è procedura direttrice quella dell’autorizzazione a costruire.
4 Negli altri casi, la procedura direttrice è quella che, per prima, permette un esame globale.
5 In caso di dubbio, la procedura direttrice è designata dal Dipartimento o, nel caso in cui fossero coinvolti più Dipartimenti, dal Consiglio di Stato.
Compiti dell’autorità direttrice
a) in generale
Art. 8
1 L’autorità direttrice: a) b) c) d)
2 All’inizio della procedura, l’autorità direttrice stabilisce almeno: a) b) c) d)
3 L’autorità direttrice ordina le altre misure da prendere relative all’esame e al coordinamento non appena l’avanzamento della procedura lo permette.
4 L’autorità direttrice può richiedere agli istanti i documenti supplementari necessari all’esame.
5 Nel caso in cui il coordinamento non fosse necessario dal profilo materiale, l’autorità direttrice può, d’intesa con l’istante, determinare le decisioni che dovranno essere richieste solo successivamente.
b) Municipio
Art. 9
1 Nei casi in cui l’autorizzazione a costruire sia rilasciata dal Municipio, l’autorità direttrice è costituita per l’applicazione del diritto federale e cantonale da un’istanza cantonale designata dal Consiglio di Stato (in seguito istanza cantonale), e dal Municipio per l’applicazione del diritto comunale.
2 L’istanza cantonale si occupa del coordinamento a livello cantonale, e segnatamente: a) b) c)
3 Il Municipio: a) b)
1 Lett. modificata dalla L 6.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 575.
c)
4 vicendevolmente.
5 L’avviso cantonale vincola il Municipio nella misura in cui è negativo. Resta riservato il caso in cui l’autorizzazione a costruire è chiesta dal Municipio per il Comune.
Coordinamento nell’ambito della procedura
relativa ai piani d’utilizzazione
Art. 10
L’autorità direttrice è quella incaricata dell’approvazione dei piani d’utilizzazione. Essa svolge i compiti di cui all’art. 8 e rende la decisione globale di cui all’art. 12.
Appianamento delle divergenze
Art. 11
1 L’autorità direttrice organizza sollecitamente delle riunioni di appianamento delle divergenze con le autorità specializzate se, in considerazione della ponderazione degli interessi in gioco o per altri motivi giuridici, non ne condivide i pareri o se fra questi vi sono contraddizioni.
2 Esito dell’appianamento delle divergenze: a) b) I pareri divergenti vanno riportati nella motivazione della decisione.
3 In caso di applicazione dell’art. 9, la procedura di appianamento delle divergenze è condotta, solo a livello cantonale, dall’istanza cantonale.
Decisione globale
Art. 12
1 L’autorità direttrice emana la decisione globale.
2 Il dispositivo indica le singole decisioni comprese nella decisione globale.
3 L’autorità direttrice invia per conoscenza la decisione globale alle autorità specializzate. In caso di applicazione dell’art. 9, la decisione globale è intimata all’istanza cantonale, che ne trasmette copia alle autorità specializzate. Capitolo III Rimedi giuridici e tasse
Legittimazione
Art. 13
La legittimazione per interporre reclamo o ricorso è retta dalla legislazione speciale anche nella procedura coordinata.
Ricorso
Art. 14
La decisione globale e le successive decisioni delle autorità cantonali possono essere impugnate, indipendentemente dai motivi invocati, unicamente per mezzo dei rimedi di diritto ammessi nella procedura direttrice.
Tasse e spese
Art. 15
1 Le autorità specializzate notificano le tasse e le spese di loro competenza all’autorità direttrice.
2 L’autorità direttrice fissa i costi complessivi della procedura nella decisione globale. Capitolo IV Disposizioni transitorie e finali
Disposizione transitoria
Art. 16
1 Le procedure in corso sono portate a termine dalle stesse autorità giusta il diritto previgente.
2 ... 2
Entrata in vigore
2 Cpv. abrogato dalla L 12.4.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 446.
Art. 17
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 3 Pubblicata nel BU 2006 , 431.
3 Entrata in vigore: 1° gennaio 2007 - BU 2006, 436.
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