Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard MINERGIE e dello sfruttamento delle energie rinnovabili indigene
                            9.1.7.1.3  Decreto esecutivo  concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi  per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici  secondo gli standard MINERGIE e dello sfruttamento  delle energie rinnovabili indigene  (del 22 agosto 2006)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  richiamati:  -  il Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 4'800'000.  --  per il  periodo  2006  -  2009,  allo  scopo  di  promuovere  il  risanamento  e  la  costruzione  di  edifi  ci  secondo  gli  standard  MINERGIE  e  lo  sfruttamento  delle  energie  rinnovabili  indigene,  del  20  marzo 2006.  -  la Legge cantonale dell’energia, dell’8 febbraio 1994;  -  la Legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994;  d e c r e t a :  Capitolo I  Generalità  Art. 1  Il presente Decreto regola le condizioni e le modalità per la concessione di sussidi per  la   promozione   del   risanamento   e   della   costruzione   di   edifici   secondo   gli   standard   edilizi  MINERGIE e dello sfruttamento delle energie rinnovabili indigene.  artizione del credito quadro  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   ripartizione   indicativa   del   credito   quadro   tra   le   componenti   del   programma  promozionale è la seguente:  –  Impianti a legna  1  '  200  ’  000.  –  –  Pro  mozione energia del legno AELSI  200  ’  000.  –  –  Minergie nuovo, Minergie  risanamenti, Minergie P, Minergie ECO  1  '  500  ’  000.  –  –  Solare termico  850  ’  000.  –  –  Solare fotovoltaico  535  ’  000.  –  –  Biogas/recupero calore  95  ’  000.  –  –  Promozione delle attività d’inform  azione e di politica energetica  dei Comuni  270  ’  000.  –  –  Gestione  programma p  romozionali  150  ’  000.  –  Capitolo II  Autorità competente  Art. 3  1  L’esecuzione del presente decreto e le decisioni di sussidiamento sono di competenza  della Sezione protezione aria, acqua e suolo (in seguito SPAAS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’applicazione de  l presente decreto, la SPAAS può avvalersi di enti e specialisti esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  SPAAS  è  autorizzata  a  pubblicare,  a  scopo  divulgativo,  i  dati  tecnici  degli  oggetti  e  la  loro  ubicazione.  Capitolo III  Condizioni e ammontare del sussidio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  enimento dei sussidi  Art. 4  1  Per l’ottenimento dei sussidi devono essere rispettate le seguenti condizioni:
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art. modificato dal DE 25.11.2008; in vigore dal  28.11.2008  -  BU 2008 ̧682; precedenti modifiche: BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2007, 483; BU 2007, 727.
2
                            Titolo modificato dal DE 13.3.2007; in vigore dal 16.3.2007  -  BU 2007, 98.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A)  Edifici realizzati o risanati con gli standard MINERGIE  -  superficie (SRE) minima 100 mq;  -  certificato definitivo che ne attesti lo standard MI  NERGIE;  -  pagamento della tassa di certificazione;  B)  Impianti solari termici  -  licenza edilizia cresciuta in giudicato;  -  superficie  minima  netta  di  riferimento  del  collettore  solare  8  mq  ponderati  in  funzione  dell’efficienza energetica;  -  qualità provata  secondo la norma europea EN 12975.  C)  Impianti solari fotovoltaici  -  licenza edilizia cresciuta in giudicato;  -  potenza elettrica di picco minima 1 kW;  -  allacciamento alla rete di distribuzione pubblica;  -  qualità  dei  moduli  fotovoltaici  riconosciuta  dal  Laboratorio  energia,  ecologia  ed  economia  (LEEE) della SUPSI;  -  l’impianto, deve essere applicato su un edificio Minergie oppure riconosciuto quale sistema  fotovoltaico  integrato  nella  costruzione  (BiPV  -  Building  integrated  photovoltaic).  Fanno  eccezione  gli impianti dimostrativi (semplici) realizzati da scuole medie e professionali.  D)  Impianti per la produzione di biogas o il recupero di calore  -  licenza edilizia cresciuta in giudicato;  -  gli impianti per la produzione di biogas devono trattare un quant  itativo di almeno 1000 (mille)  tonnellate di biomassa all’anno;  -  i progetti per il recupero del calore verranno valutati di caso in caso.  E  )  Promozione delle attività d’informazione e di politica energetica svolte dai comuni membri  delle  associazioni  Citt  à  dell’energia,  AssoVEL2  o  TicinoEnergia  oppure  dalle  associazioni  stesse  –  il  comune  richiedente  deve  essere  membro  dell’associazione  Città  dell’energia,  dell’associazione Infovel o di TicinoEnergia;  –  le richieste dei comuni devono essere preavvisate fav  orevolmente dal responsabile regionale  del programma SvizzeraEnergia per i comuni o da AssoVEL2 o da TicinoEnergia;  –  la  documentazione  delle  attività  deve  essere  messa  a  disposizione  degli  altri  comuni  nell’ambito del programma SvizzeraEnergia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  dirit  to  al  sussidio  decade  se,  entro  12  mesi,  per  le  lettere  A),  B)  ed  C),  i  lavori  di  costruzione,  ristrutturazione o d’installazione degli impianti non sono iniziati.  Art. 5  Gli  importi dei sussidi e dei contributi per  le componenti  del  programma promozionale  di cui all’art. 4 cpv. 1 sono così stabiliti per ogni singolo oggetto:  A)  Edifici standard MINERGIE  -  Edifici nuovi  SRE da 100 a 250 mq  fr.  5'000.  --  importo forfetario  SRE > 250 mq  fr./mq  20.  --  Il limite massimo  fr.  50'000.  --  -  Edifici risanati  SRE da 100 a 250 mq  fr.  10'000.  --  importo forfetario  SRE > 250 mq  fr./mq  40.  --  Il limite massimo  fr.  100'000.  --  -  Edifici MINERGIE  -  P e/o MINERGIE  -  ECO (nuovi e risanati)  SRE da 100 a 250 mq  fr.  20'000.  --  importo  forfetario  SRE > 250 mq  fr./mq  80.  --  Il limite massimo  fr.  60'000.  --  B)  Impianti solari termici  Sussidio per superficie netta dell’assorbitore di:  -  collettori piani vetrati  fr./mq  250.  --  -  collettori piani non vetrati, selettivi  fr./mq  175.  --  -  collettori con tubi sottovuoto  fr./mq  300.  --  In ogni caso fino a un massimo di  fr.  25'000.  --  C)  Impianti solari fotovoltaici  -  Sussidio per potenza elettrica di picco del campo PV (kWp)  fr./kWp  4'500.  --  massimo fr. 18'000.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Lett. modificata dal DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008  -  BU 2008, 682.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  Contributo per impianti dimostrativi nelle scuole  medie e professionali  fr.  6'000.  --  importo forfetario  D)  Impianti per la produzione di biogas o il recupero di calore  L’ammontare del sussidio è determinato tenendo conto dell’efficienza energetica  e ambientale  dell’impianto, ritenuto un importo massimo di fr. 50'000.  --  .  E)  Promozione delle attività d’informazione e di politica energetica realizzate dai singoli comuni o  da gruppi di comuni attraverso le associazioni Città dell’energia, AssoVEL2 o Tic  inoEnergia  Contributi per:  –  certificazione «Città dell’energia» fase A  (Valutazione della situazione in vista dell’ottenimento  o del rinnovo del label)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50% dei costi effettivi  fr.   6  ’  000.  –  massimo  –  certificazione «Città dell’energia» fase B  (ottenimento o rinnovo del label)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50% dei costi effettivi  fr.   6  ’  000.  –  massimo  –  analisi secondo lo strumento «Fattore 21»
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50% dei costi effettivi  fr.   6  ’  000.  –  massimo  –  singole misure adottate nel quadro del programma  SvizzeraEnergia per i comuni  fr.  3  ’  000.  –  massimo  –  misure adottate dalle associazioni Città dell’energia,  AssoVEL2 o TicinoEnergia a favore di più comuni  fr. 75  ’  000.  –  massimo  Contributo complessivo massimo per singolo comune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  fr. 25  ’  000.  –  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ogni   beneficiario,  persona   fisica   o   giuridica,   può   ricevere   complessivamente,  cumulando i sussidi e i contributi previsti all’art. 5, lettere da A a D, al massimo un importo di fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100’000.  --  .  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modul  o.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le domande di sussidio per lo standard MINERGIE devono essere presentate, al più tardi, entro  tre mesi dall’ottenimento della certificazione definitiva MINERGIE.  Capitolo IV  Disposizioni finali  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Edifici  nuovi  o  risanati  provvi  sti  di  un  certificato  MINERGIE  rilasciato  prima  del  1°  gennaio 2006 non possono beneficiare del sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I proprietari d’immobili in possesso di una certificazione MINERGIE rilasciata tra il 1° gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006 e l’entrata in vigore del presente decreto poss  ono beneficiare del sussidio a condizione che  la domanda sia presentata entro il 31 dicembre 2006.  Art. 9  1  Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti  esecutivi ed entra immediatamente in  vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso decade con l’esaurimento del credito quadro o al più tardi il 31 dicembre 2009.  Pubblicato  nel BU  2006  , 305.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Lett. modificata da  l DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008  -  BU 2008, 682.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art. modificato dal DE 13.3.2007; in vigore dal 16.3.2007  -  BU 2007, 98.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Entrata in vigore: 25 agosto 2006  -  BU 2006, 305.