Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la p... (9.1.7.1.3)
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Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard MINERGIE e dello sfruttamento delle energie rinnovabili indigene

9.1.7.1.3 Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard MINERGIE e dello sfruttamento delle energie rinnovabili indigene (del 22 agosto 2006) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamati: - il Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 4'800'000. -- per il periodo 2006 - 2009, allo scopo di promuovere il risanamento e la costruzione di edifi ci secondo gli standard MINERGIE e lo sfruttamento delle energie rinnovabili indigene, del 20 marzo 2006. - la Legge cantonale dell’energia, dell’8 febbraio 1994; - la Legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994; d e c r e t a : Capitolo I Generalità Art. 1 Il presente Decreto regola le condizioni e le modalità per la concessione di sussidi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard edilizi MINERGIE e dello sfruttamento delle energie rinnovabili indigene. artizione del credito quadro Art. 2
1 La ripartizione indicativa del credito quadro tra le componenti del programma promozionale è la seguente: – Impianti a legna 1 ' 200 ’ 000. – – Pro mozione energia del legno AELSI 200 ’ 000. – – Minergie nuovo, Minergie risanamenti, Minergie P, Minergie ECO 1 ' 500 ’ 000. – – Solare termico 850 ’ 000. – – Solare fotovoltaico 535 ’ 000. – – Biogas/recupero calore 95 ’ 000. – – Promozione delle attività d’inform azione e di politica energetica dei Comuni 270 ’ 000. – – Gestione programma p romozionali 150 ’ 000. – Capitolo II Autorità competente Art. 3 1 L’esecuzione del presente decreto e le decisioni di sussidiamento sono di competenza della Sezione protezione aria, acqua e suolo (in seguito SPAAS).
2 Nell’applicazione de l presente decreto, la SPAAS può avvalersi di enti e specialisti esterni.
3 La SPAAS è autorizzata a pubblicare, a scopo divulgativo, i dati tecnici degli oggetti e la loro ubicazione. Capitolo III Condizioni e ammontare del sussidio
2 enimento dei sussidi Art. 4 1 Per l’ottenimento dei sussidi devono essere rispettate le seguenti condizioni:

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Art. modificato dal DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008 ̧682; precedenti modifiche: BU

2007, 483; BU 2007, 727.

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Titolo modificato dal DE 13.3.2007; in vigore dal 16.3.2007 - BU 2007, 98.
A) Edifici realizzati o risanati con gli standard MINERGIE - superficie (SRE) minima 100 mq; - certificato definitivo che ne attesti lo standard MI NERGIE; - pagamento della tassa di certificazione; B) Impianti solari termici - licenza edilizia cresciuta in giudicato; - superficie minima netta di riferimento del collettore solare 8 mq ponderati in funzione dell’efficienza energetica; - qualità provata secondo la norma europea EN 12975. C) Impianti solari fotovoltaici - licenza edilizia cresciuta in giudicato; - potenza elettrica di picco minima 1 kW; - allacciamento alla rete di distribuzione pubblica; - qualità dei moduli fotovoltaici riconosciuta dal Laboratorio energia, ecologia ed economia (LEEE) della SUPSI; - l’impianto, deve essere applicato su un edificio Minergie oppure riconosciuto quale sistema fotovoltaico integrato nella costruzione (BiPV - Building integrated photovoltaic). Fanno eccezione gli impianti dimostrativi (semplici) realizzati da scuole medie e professionali. D) Impianti per la produzione di biogas o il recupero di calore - licenza edilizia cresciuta in giudicato; - gli impianti per la produzione di biogas devono trattare un quant itativo di almeno 1000 (mille) tonnellate di biomassa all’anno; - i progetti per il recupero del calore verranno valutati di caso in caso. E ) Promozione delle attività d’informazione e di politica energetica svolte dai comuni membri delle associazioni Citt à dell’energia, AssoVEL2 o TicinoEnergia oppure dalle associazioni stesse – il comune richiedente deve essere membro dell’associazione Città dell’energia, dell’associazione Infovel o di TicinoEnergia; – le richieste dei comuni devono essere preavvisate fav orevolmente dal responsabile regionale del programma SvizzeraEnergia per i comuni o da AssoVEL2 o da TicinoEnergia; – la documentazione delle attività deve essere messa a disposizione degli altri comuni nell’ambito del programma SvizzeraEnergia.
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2 Il dirit to al sussidio decade se, entro 12 mesi, per le lettere A), B) ed C), i lavori di costruzione, ristrutturazione o d’installazione degli impianti non sono iniziati. Art. 5 Gli importi dei sussidi e dei contributi per le componenti del programma promozionale di cui all’art. 4 cpv. 1 sono così stabiliti per ogni singolo oggetto: A) Edifici standard MINERGIE - Edifici nuovi SRE da 100 a 250 mq fr. 5'000. -- importo forfetario SRE > 250 mq fr./mq 20. -- Il limite massimo fr. 50'000. -- - Edifici risanati SRE da 100 a 250 mq fr. 10'000. -- importo forfetario SRE > 250 mq fr./mq 40. -- Il limite massimo fr. 100'000. -- - Edifici MINERGIE - P e/o MINERGIE - ECO (nuovi e risanati) SRE da 100 a 250 mq fr. 20'000. -- importo forfetario SRE > 250 mq fr./mq 80. -- Il limite massimo fr. 60'000. -- B) Impianti solari termici Sussidio per superficie netta dell’assorbitore di: - collettori piani vetrati fr./mq 250. -- - collettori piani non vetrati, selettivi fr./mq 175. -- - collettori con tubi sottovuoto fr./mq 300. -- In ogni caso fino a un massimo di fr. 25'000. -- C) Impianti solari fotovoltaici - Sussidio per potenza elettrica di picco del campo PV (kWp) fr./kWp 4'500. -- massimo fr. 18'000. --

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Lett. modificata dal DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 682.
- Contributo per impianti dimostrativi nelle scuole medie e professionali fr. 6'000. -- importo forfetario D) Impianti per la produzione di biogas o il recupero di calore L’ammontare del sussidio è determinato tenendo conto dell’efficienza energetica e ambientale dell’impianto, ritenuto un importo massimo di fr. 50'000. -- . E) Promozione delle attività d’informazione e di politica energetica realizzate dai singoli comuni o da gruppi di comuni attraverso le associazioni Città dell’energia, AssoVEL2 o Tic inoEnergia Contributi per: – certificazione «Città dell’energia» fase A (Valutazione della situazione in vista dell’ottenimento o del rinnovo del label)
50% dei costi effettivi fr. 6 ’ 000. – massimo – certificazione «Città dell’energia» fase B (ottenimento o rinnovo del label)
50% dei costi effettivi fr. 6 ’ 000. – massimo – analisi secondo lo strumento «Fattore 21»
50% dei costi effettivi fr. 6 ’ 000. – massimo – singole misure adottate nel quadro del programma SvizzeraEnergia per i comuni fr. 3 ’ 000. – massimo – misure adottate dalle associazioni Città dell’energia, AssoVEL2 o TicinoEnergia a favore di più comuni fr. 75 ’ 000. – massimo Contributo complessivo massimo per singolo comune
4 fr. 25 ’ 000. – Art. 6
5 Ogni beneficiario, persona fisica o giuridica, può ricevere complessivamente, cumulando i sussidi e i contributi previsti all’art. 5, lettere da A a D, al massimo un importo di fr.
100’000. -- . Art. 7
1 Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modul o.
2 Le domande di sussidio per lo standard MINERGIE devono essere presentate, al più tardi, entro tre mesi dall’ottenimento della certificazione definitiva MINERGIE. Capitolo IV Disposizioni finali Art. 8
1 Edifici nuovi o risanati provvi sti di un certificato MINERGIE rilasciato prima del 1° gennaio 2006 non possono beneficiare del sussidio.
2 I proprietari d’immobili in possesso di una certificazione MINERGIE rilasciata tra il 1° gennaio
2006 e l’entrata in vigore del presente decreto poss ono beneficiare del sussidio a condizione che la domanda sia presentata entro il 31 dicembre 2006. Art. 9 1 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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2 Esso decade con l’esaurimento del credito quadro o al più tardi il 31 dicembre 2009. Pubblicato nel BU 2006 , 305.

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Lett. modificata da l DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 682.

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Art. modificato dal DE 13.3.2007; in vigore dal 16.3.2007 - BU 2007, 98.

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Entrata in vigore: 25 agosto 2006 - BU 2006, 305.
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