Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni
Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni (del 29 novembre 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – – d e c r e t a :
Autorità di vigilanza
a. In materia di LPP
Art. 1
Il Gran Consiglio designa, mediante decreto legislativo, l’autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale (art. 61 cpv. 1 LPP) e sulle istituzioni di previdenza a favore del personale (art. 89a cpv. 6 CC).
b. In materia di fondazioni classiche
Art. 2
Fatta salva una diversa decisione del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato designa il dipartimento competente a fungere da autorità unica di vigilanza sulle fondazioni e da autorità superiore di vigilanza sulle fondazioni a carattere comunale, nonché a decidere quale autorità di trasformazione e di modifica nei casi attribuiti ai Cantoni dal Codice civile svizzero.
c. Attribuzione della vigilanza a un’altra autorità
Art. 3
Il Gran Consiglio può attribuire le competenze di vigilanza secondo gli articoli 1 e 2 a un’autorità di un altro Cantone o a un’autorità sovracantonale.
Rimedi giuridici
a. Istituti di previdenza professionale
Art. 4
1 Le controversie tra istituti di previdenza professionale, datori di lavoro e aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.
2 Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è pure competente per: a) b) c) d)
3 È applicabile la legge del 23 giugno 2008 di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
b. Fondazioni
Art. 5
1 Contro le decisioni dell’autorità inferiore di vigilanza in materia di fondazioni è data facoltà di ricorso all’autorità superiore di vigilanza entro il termine di trenta giorni.
2 Contro le decisioni dell’autorità superiore di vigilanza in materia di fondazioni è data facoltà di ricorso alla Prima Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di trenta giorni.
3 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa.
Disposizioni di esecuzione
Art. 6
Il Consiglio di Stato può emanare le disposizioni di esecuzione, compresa la tariffa per le decisioni.
Entrata in vigore
Art. 7
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge unitamente al suo allegato è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
1 Pubblicata nel BU 2012 , 7.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2012 - BU 2012, 7.
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