Legge cantonale sul lavoro (841.100)
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Legge cantonale sul lavoro

1 Legge cantonale sul lavoro (dell’11 novembre 1968) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati gli art. 41 e relativi, 71 e relativi della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964; visto il messaggio 19 gennaio 1968 n. 1498 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Capitolo I Autorità e organi competenti Art. 1-3 ... 1 Capitolo II Norme d’applicazione della Legge federale Art. 4 ... 2 Art. 5 ... 3 Art. 6 ... 4 Capitolo III Norme cantonali sul lavoro Art. 7 ... 5 Art. 8 ... 6 Art. 9-12bis ... 7 Art. 13-16 ... 8 Capitolo IV Apertura e chiusura dei negozi

Campo d’applicazione

Art. 17

1 Le norme disciplinanti l’apertura dei negozi sono applicabili: a) alle aziende o ai rami di aziende che si occupano della vendita al minuto di merci di qualsiasi genere, sia che dispongano di negozi o di altri impianti di vendita stabili, sia che la vendita avvenga in spacci occasionali, esclusi i distributori automatici; b) alle farmacie, escluse quelle di turno per il servizio notturno o festivo;

1

Art. abrogati dalla L 10.11.1998; in vigore dal 1.7.2000 - BU 2000, 217.

2

Art. abrogati dalla L 10.11.1998; in vigore dal 1.7.2000 - BU 2000, 217.

3

Art. abrogato dalla L 10.11.1998; in vigore dal 1.7.2000 - BU 2000, 217; precedente modifica: BU 1984,

227.

4

Art. abrogato dalla L 10.11.1998; in vigore dal 1.7.2000 - BU 2000, 217; precedente abrogazione: BU

1972, 97.

5

Art. abrogato dalla L 10.11.1998; in vigore dal 1.7.2000 - BU 2000, 217; precedente modifica: BU 1984,

227.

6

Art. abrogati dalla L 10.11.1998; in vigore dal 1.7.2000 - BU 2000, 217.

7

Art. abrogati dalla L 10.11.1998; in vigore dal 1.7.2000 - BU 2000, 217; precedente abrogazione: BU

1984, 227.

8

Art. abrogati dalla L 10.11.1998; in vigore dal 1.7.2000 - BU 2000, 217.

2

c) ai negozi di parrucchiere, di pettinatrice e simili.
2 Le norme disciplinanti l’apertura dei negozi sono applicabili sia alle aziende che occupano lavoratori secondo la legge federale, sia a quelle che non ne occupano.

Classificazione delle aziende

Art. 18

L’assegnazione di una azienda a una determinata categoria, per l’applicazione delle norme del capo IV è fatta dal Dipartimento competente, tenuto conto del genere di commercio esercitato in maniera preponderante dall’azienda medesima.

Riserva delle norme sulla durata

del lavoro e del riposo

Art. 19

Le norme disciplinanti l’apertura dei negozi non liberano in ogni caso il datore di lavoro dall’osservanza della legislazione federale e cantonale circa la durata del lavoro e del riposo dei lavoratori.

Obbligo di chiusura nei giorni festivi

Art. 20

1 I negozi, gli spacci e le aziende in genere di cui all’art. 17 devono rimanere chiusi nelle domeniche e nei giorni festivi considerati ufficiali dalla legislazione cantonale.
2 In deroga alla norma del primo capoverso è ammessa l’apertura: a) dei negozi di fiorai, fino alle ore 12.30; b) delle pasticcerie che non beneficiano già di una patente di esercizio pubblico, fino alle ore
19.00; c) delle edicole di giornali e degli spacci di tabacchi, fino alle ore 21.00; d) delle stazioni di vendita di carburante, lubrificante e affini, escluse quelle di turno per il servizio notturno, fino alle ore 23.00; e) dei locali che vendono unicamente cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici, fino alle ore 22.00.
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3 Sono riservate le deroghe di cui agli art. 22 e 23.

Orari di chiusura nei giorni feriali

Art. 21

1 Gli orari di chiusura, nei giorni feriali, dei negozi, degli spacci o delle aziende in genere di cui all’art. 17 sono fissati come segue: a) ramo alimentare: dal lunedì al venerdì entro le ore 18.30 al sabato entro le ore 17.00; b) altri generi, salvo le categorie elencate in seguito: dal lunedì al venerdì entro le ore 18.30 al sabato entro le ore 17.00; c) farmacie, salvo quelle di turno: dal lunedì al venerdì entro le ore 18.30 al sabato entro le ore 17.00; d) tabacchi, edicole di giornali: tutta la settimana entro le ore 21.00; e) stazioni di vendita di carburanti, lubrificanti e affini, escluse quelle di turno per il servizio notturno: dal lunedì al venerdì entro le ore 22.00 al sabato o alla vigilia dei giorni festivi entro le ore 23.00; f) botteghe di parrucchiere, di pettinatrice e simili: tutta la settimana entro le ore 19.00; g) locali che vendono unicamente cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici, tutta la settimana entro le ore 22.00. 10
2 Per il servizio della clientela che si trovasse in negozio al momento della chiusura, il lavoro può essere prolungato di mezz’ora al massimo.

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Lett. introdotta dalla L 18.9.2006; in vigore dal 14.11.2006 - BU 2006, 471.

10 Lett. introdotta dalla L 18.9.2006; in vigore dal 14.11.2006 - BU 2006, 471.
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3 Durante i giorni e gli orari in cui determinate categorie di negozi devono rimanere chiusi, è vietata la vendita di articoli dei rispettivi generi in ogni negozio o ramo di commercio annesso od altra azienda e così pure negli spacci all’aria aperta. Salvo contraria disposizione è pure vietata la distribuzione di merci a domicilio.
4 Sono riservate le deroghe di cui gli art. 22 e 23.

Deroghe

1. di competenza del Consiglio di Stato

Art. 22

1 Per soddisfare le esigenze del movimento turistico o per facilitare il commercio nelle zone di confine, il Consiglio di Stato, sentito l’avviso dei Municipi dei rispettivi Comuni, delle associazioni dei commercianti e dei lavoratori, può prolungare gli orari d’apertura dei negozi per determinati Comuni o per determinate zone, in deroga a quanto stabilito dagli art. 20 e 21.
2 Analoghe modificazioni, e segnatamente l’obbligo di chiusura di mezza giornata ogni settimana, possono essere fissate dal Consiglio di Stato, su domanda di associazioni o di gruppi di titolari di aziende, per talune parti di Comuni, regioni o per l’intero Cantone.

2. di competenza del Dipartimento

Art. 23

Il Dipartimento competente, in deroga a quanto stabilito dagli art. 20 e 21, può: a) autorizzare l’apertura delle latterie, durante due ore, nei giorni festivi; b) autorizzare l’apertura di determinati negozi in occasione di determinati giorni festivi particolari, manifestazioni, sagre, ecc. oppure durante le feste di fine e di principio d’anno, di Pasqua, di Pentecoste e Ferragosto.

3. Procedura

Art. 24

Il regolamento d’applicazione della legge stabilisce le norme di procedura per le domande di cui agli art. 22 e 23, in modo tale che gli interessi dei terzi siano sufficientemente tutelati.

Nozione di giorni festivi

Art. 25

Per l’applicazione delle norme del capo IV sono giorni festivi quelli stabiliti dal decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934. Capitolo V Ricorsi e penalità

Ricorsi

Art. 26

11 1 Contro le decisioni del Dipartimento di cui agli art. 18 e 23 è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato di cui all’art. 22 è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 Contro le decisioni dell’Autorità cantonale competente in applicazione della legge federale o della presente legge è per il resto proponibile il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
4 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; nel caso di ricorsi contro le decisioni pronunciate in virtù del diritto federale, sono inoltre applicabili gli art. 56 e 58 della legge federale. 12

Contravvenzioni

Art. 27

1 Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr.
5000.-.
2 Chi contravviene alle norme del diritto federale è punibile secondo gli art. 59 e seguenti della legge federale.
3 Se un’infrazione è commessa in un’azienda di una persona giuridica o di una società commerciale, sono punibili le persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa. La persona giuridica o la società commerciale risponde solidamente della multa e delle spese, salvo che provi di avere usato tutta la diligenza voluta affinché le persone predette rispettassero le prescrizioni.

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Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 40.
12 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.

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4 La pena privativa della libertà è pronunciata dall’Autorità giudiziaria, la multa dal Dipartimento competente, secondo le norme della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. 13 Capitolo VI Norme transitorie e finali Art. 28-30 ... 14 Pubblicata nel BU 1968 , 255. Data dell’entrata in vigore 1° gennaio 1969. Approvazione federale: 10 dicembre 1968.

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Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
14 Art. abrogati dalla L 10.11.1998; in vigore dal 1.7.2000 - BU 2000, 217.
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