Legge concernente la raccolta di funghi (483.100)
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Legge concernente la raccolta di funghi

Legge concernente la raccolta di funghi 1 (del 30 maggio 2005) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a : Art. 1 La raccolta di funghi deve avvenire nel pieno rispetto del loro spazio vitale e dell’ambiente naturale in genere. In particolare è vietato distruggere i funghi che non vengono raccolti oppure fare uso di rastrelli, palette o ogni altro arnese che possa provocare danni all’ambiente o ai miceti. Art. 2 La raccolta di funghi è limitata ad un quantitativo complessivo giornaliero di 3 kg per persona. È vietata la raccolta dei funghi protetti dall’Ordinanza federale sulla protezione della natura e dal Regolamento cantonale sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi. Art. 3 1 La raccolta di funghi è inoltre vietata: a) b)
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2 È vietata la raccolta organizzata di funghi a scopo di lucro, come pure la distruzione intenzionale delle specie non oggetto di raccolta. Art. 4
1 L’Ufficio protezione della natura 3 può rilasciare autorizzazioni in deroga alle limitazioni previste dal presente regolamento per motivi didattici, di ricerca scientifica oppure, in via del tutto eccezionale, per motivi commerciali, nei casi in cui le persone interessate traggono una parte considerevole del loro guadagno dalla raccolta di funghi.
2 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. 4 Art. 5 Il controllo sulla raccolta dei funghi viene esercitato dal personale forestale, dai guardiacaccia e guardiapesca, dalle polizie cantonali e comunali e dalle guardie della natura. Essi hanno l’obbligo di notificare all’Ufficio protezione della natura
5 le infrazioni e di sequestrare il materiale abusivamente raccolto. I municipi e le autorità patriziali sono tenuti a collaborare. Art. 6 Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto legislativo è punibile con una multa massima fino a fr. 10'000.--. Le multe sono inflitte dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali. 6 Art. 7 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 7 Pubblicato nel BU 2005 , 259.
1 Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 40.
2 Cpv. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 217.
3 Denominazione modificata in «Ufficio natura e paesaggio» il 30.5.2006 - BU 2006, 180.
4 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 40.
5 Denominazione modificata in «Ufficio natura e paesaggio» il 30.5.2006 - BU 2006, 180.

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Denominazione modificata in «Sezione dello sviluppo territoriale» il 30.5.2006 - BU 2006, 180.
7 Entrata in vigore: 1° settembre 2005 - BU 2005, 260.
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