Regolamento concernente le vaccinazioni contro le malattie trasmissibili
Regolamento concernente le vaccinazioni contro le malattie trasmissibili (del 18 febbraio 2003) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - d e c r e t a :
Scopo
Art. 1
Per combattere la diffusione di malattie trasmissibili, il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) promuove la vaccinazione della popolazione contro le seguenti malattie: - - - - - - - - - -
Vaccinazioni straordinarie
Art. 2
In caso di pericolo d’epidemia, il Consiglio di Stato, su proposta del Medico cantonale, può ordinare ai sensi dell’art. 41, cpv. 2, della Legge sanitaria, vaccinazioni obbligatorie locali, regionali o per l’intero territorio del Cantone.
Direttive del Medico cantonale
Art. 3
Il Medico cantonale emana apposite direttive tecnico-scientifiche, nelle quali sono stabilite le indicazioni mediche per le vaccinazioni e le modalità della loro esecuzione.
Valutazione della copertura vaccinale
Art. 4
1 Il Medico cantonale valuta periodicamente la copertura vaccinale della popolazione per ogni malattia per la quale il Dipartimento promuove la vaccinazione.
2 A tale scopo egli può avvalersi del Servizio di medicina scolastica e della collaborazione di specialisti esterni.
Norma abrogativa ed entrata in vigore
Art. 5
Questo regolamento abroga e sostituisce quello del 26 marzo 1991 ed entra in vigore 1 con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 2003 , 76.
1 Entrata in vigore: 21 febbraio 2003 - BU 2003, 71.
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