Legge sulla protezione delle rive dei laghi
                            1  Legge  sulla protezione delle rive dei laghi  1  (del 20 novembre 1961)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 23 marzo 1961 n. 949 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1-5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Campo di applicazione
                            Art. 5bis  3  I disposti di carattere edilizio della presente legge non sono applicabili nei Comuni con un  piano regolatore, un piano particolareggiato comunale o un piano di utilizzazione approvati.  Art. 6  ...  4
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Zona protetta
Art. 7
                            Le restrizioni della presente legge sono applicabili non oltre il limite di 60 metri dal livello  medio del lago.  Ove  esista,  all’entrata  in  vigore  della  presente  legge,  una  strada  cantonale,  comunale  o  consortile  entro tale limite, le restrizioni sono applicabili solo all’area compresa fra strada e lago.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Distanze verso strada
Art. 8
                            5  Per le distanze verso le strade pubbliche sono applicabili le norme dell’art. 29 della legge  edilizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Distanze verso lago
Art. 9
                            Sono vietate le costruzioni oltre la linea di arretramento, determinata sui piani in funzione  della distanza tra livello medio e ciglio stradale, secondo le seguenti regole:  a)  per distanze inferiori od uguali a 30 metri, a 5 metri dal livello medio;  b)  per distanze da 30 a 60 metri, a 5 metri + 50 cm per ogni metro di maggior distanza;  c)  per distanze superiori a 60 metri, a 20 metri dal livello medio.  Oltre  la  linea  di  arretramento  è  pure  vietata  ogni  nuova  sistemazione  del  terreno  che  modifichi  sostanzialmente la struttura naturale della riva.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Distanze verso il fondo vicino
Art. 10
                            Le costruzioni nella zona protetta devono avere una distanza minima di m 5 dal confine  con il fondo vicino.  All’interno  del  medesimo  fondo  le  costruzioni  dovranno  avere  una  distanza  minima  di  10  m  l’una  dall’altra.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Indice di occupazione e altezze
Art. 11
                            Ove  non  esiste  strada  le  costruzioni  avranno  un’altezza  massima  di  10  metri  e  non  potranno occupare più del 20% della superficie del fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Titolo modificato dalla L 18.3.1986, in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 221.
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                Art. abrogati dalla L 18.3.1986, in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 221.
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                Art. introdotto dalla L 23.5.1990, in vigore dal 13.11.1990 - BU 1990, 365.
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Art. abrogato dalla L 18.3.1986, in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 221.
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                Art. modificato dalla L 19.2.1973, in vigore dal 1.3.1974 - BU 1974, 49.
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                            Ove  la  strada  è  situata  a  un’altezza  di  8  metri  o  più  dal  livello  medio  le  costruzioni  non  devono  sorpassare  il  livello  stradale  con  nessun  corpo;  possono  avere  un’altezza  massima  di  10  m,  con  indice di occupazione del 20%.  Ove  la  strada  è  situata  a  un’altezza  inferiore  agli  8  metri  dal  livello  medio  le  costruzioni  avranno  un’altezza massima di 8 metri con i seguenti indici di occupazione:  a)  12% se la costruzione oltrepassa per 1 metro o più il livello stradale;  b)  16% se la costruzione oltrepassa il livello stradale per meno di 1 metro;  c)  20% se la costruzione non oltrepassa il livello stradale.  L’altezza viene misurata sulla facciata a lago in corrispondenza dell’asse della costruzione.  Nel computo dell’indice di occupazione si deve tener conto delle costruzioni esistenti.  La superficie residua, anche in caso di frazionamento, in quanto soggetta all’indice di cui sopra, non  è più computabile per altre costruzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                F. Menzione a R.F. dell’assoggettamento
Art. 12
                            Il  Dipartimento  delle  pubbliche  costruzioni  deve  provvedere  a  far  iscrivere  a  registro  fondiario  la  menzione  che  l’intero  fondo  è  stato  assoggettato  a  un  indice  di  occupazione  in  seguito  all’avvenuta edificazione.  Per i Comuni nei quali non è ancora introdotto il registro fondiario definitivo questa menzione dovrà,  per cura degli uffici registri, essere immediatamente notificata alla cancelleria comunale interessata,  rispettivamente al geometra incaricato del raggruppamento, perché sia iscritta negli estratti censuari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Darsene
Art. 13
                            Il    Dipartimento    delle    pubbliche    costruzioni    può    autorizzare    su    area    privata,  rispettivamente concedere sul dominio pubblico, la costruzione di darsene ad una distanza inferiore  di  m  4  dalla  strada  e  non  oltre  il  livello  medio.  Non  è  permessa  più  di  una  darsena  per  ogni  casa  d’abitazione. Sui fondi a lago non edificati non può essere permessa più di una darsena per ogni 15  metri di fronte del fondo stesso, misurato in linea retta tra i due termini estremi verso lago.  Il  Dipartimento  delle  pubbliche  costruzioni  provvede  ad  assicurare  il  libero  transito  lungo  la  riva  del  lago.
                        
                        
                    
                    
                    
                Casi particolari
Art. 14
                            Il  Dipartimento  delle  pubbliche  costruzioni  per  assicurare  la  vista  del  lago  può  rifiutare  l’approvazione dei progetti che, pure rispettando le restrizioni degli articoli precedenti, prevedessero  costruzioni costituenti un eccessivo schermo vero il lago oppure sporgenti oltre la strada in punti di  particolare pregio panoramico.  Resta espressamente riservato l’art. 23 della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Piantagioni
Art. 15
                            Sono vietate le piantagioni che tolgono la vista tra la strada e il lago.
                        
                        
                    
                    
                    
                Opera di cinta
Art. 16
                            Cinte e siepi verso lago, verso strada o tra fondi contigui non possono superare l’altezza  di m 1,20 dal suolo e devono avere una distanza di m 4 dal ciglio delle strade cantonali, comunali e  consortili e di m 5 dal livello medio del lago.  Il proprietario potrà, a titolo precario e previa autorizzazione del dipartimento, erigere cinte o siepi di  altezza  non  superiore  a  m  1,20  dal  livello  stradale  entro  la  striscia  di  4  metri  dal  ciglio  delle  strade  cantonali e anche a confine del ciglio stesso.  Le  autorizzazioni  di  cui  sopra  sono  revocabili  senza  compenso  in  caso  di  realizzazione  di  opere  pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Restrizioni per ragioni estetiche
Art. 17
                            Restano in ogni caso riservate le disposizioni inerenti la protezione delle bellezze naturali  del paesaggio giusta il decreto legislativo del 16 gennaio 1940.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deroghe
Art. 18
                            Il Consiglio di Stato può permettere deroghe:  a)  per opere di interesse pubblico e turistico generale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  b)  per costruzioni nell’agglomerato;  c)  per costruzioni che non occupano più del 15% di un sedime di almeno 5000 mq.  Nel caso della lettera a) sarà stipulata e iscritta a favore dello Stato una servitù di limitazione della  facoltà di destinazione.  Per le opere di interesse pubblico e turistico generale può essere concessa anche l’occupazione di  area di dominio pubblico.  Art. 19  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Autorizzazioni di nuove opere e di modificazioni
Art. 20
                            Le  nuove  opere,  le  riattazioni  o  le  modificazioni  di  un’opera  esistente  che  si  trovano  in  fondi soggetti all’applicazione della presente legge devono essere autorizzate dal Dipartimento delle  pubbliche costruzioni.  Le  approvazioni  cantonali  anteriori  all’entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono  parificate  alle  nuove  autorizzazioni,  sempreché  i  lavori  vengono  iniziati  entro  un  anno  dall’avvenuta  emanazione  della  corrispondente  licenza  comunale  e  in  ogni  caso  entro  tre  mesi  dall’entrata  in  vigore  della  presente legge, e sempreché non vengano sospesi per un periodo superiore a tre mesi.  Art. 21-30   ...  7
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni finali
Art. 31
                            La  presente  legge  abroga  quella  del  9  ottobre  1952  e  il  relativo  decreto  esecutivo  del  3  marzo 1954.  Il Consiglio di Stato determina mediante decreto esecutivo le norme particolari per l’esecuzione della  presente  legge,  che  è  pubblicata,  trascorso  il  termine  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  nel  Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore  8  .  Pubblicata nel BU  1962  , 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Art. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
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Art. abrogati dalla L 18.3.1986, in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 221.
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