Regolamento sulla ricerca e sulla raccolta di rocce, minerali e fossili (9.3.1.7.1)
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Regolamento sulla ricerca e sulla raccolta di rocce, minerali e fossili

9.3.1.7.1 Regolamento sulla ricerca e sulla raccolta di rocce, minerali e fossili IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (Lcn), in particolare gli art. 22-29,

Competenze

Art. 1

L'applicazione del Regolamento sulla ricerca e sulla raccolta di rocce, minerali e fossili è Esso ha in particolare il compito di: a) rilasciare le autorizzazioni di ricerca e di raccolta, applicando le relative tasse; b) concedere eventuali deroghe ai sensi degli art. 22 cpv. 2 e 25 cpv. 3 Lcn; c) impartire le opportune direttive di ricerca e di raccolta; d) decidere l'acquisto dei ritrovamenti di particolare valore scientifico e stabilire l'ammontare dell'indennità ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 Lcn; e) vigilare sull'osservanza dei disposti f) segnalare alla Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio le contravvenzioni di sua competenza. La Divisione dell'ambiente è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni al presente regolamento e alla Lcn in materia di ricerca e raccolta di rocce, minerali e fossili.
Obbligo e tipo di autorizzazione (art. 23 Lcn) Art. 2 Chi intende eseguire la ricerca e la raccolta di rocce e minerali deve farne richiesta di autorizzazione al Museo. Vengono rilasciati i seguenti tipi di a) autorizzazione personale annuale (patente), distinta in scientifica, dilettantistica e commerciale; b) autorizzazione per escursioni. E' soggetto al rilascio della patente commerciale chi trae beneficio dalla vendita del materiale estratto per un importo superiore a fr. 6'000.-- annui. La patente è personale ed ha validità annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno. L'autorizzazione per escursioni è rilasciata a gruppi di almeno 5 persone su base giornaliera; per persone singole può essere rilasciata al massimo per una settimana l'anno.
Contenuto della richiesta Art. 3 La a) i dati personali e il domicilio del richiedente; b) lo scopo della ricerca; Per la ricerca a scopo scientifico, la richiesta deve inoltre contenere: a) la documentazione e le referenze che b) l'indicazione delle zone di esplorazione; c) l'oggetto specifico della ricerca e d) la durata prevista dell'attività di ricerca e di raccolta.
Mezzi per la ricerca e

(art. 25 cpv. 1 e 2 Lcn)

Art. 4

Per la ricerca e la raccolta possono di tipo manuale, segnatamente martelli, mazze, scalpelli, piccozze, badili e leve.
Deroghe (art. 22 cpv. 2 e 25 cpv. 3 Lcn) Art. 5 Il a) per la ricerca e la raccolta di fossili, unicamente nell'ambito di studi che rientrano negli scopi scientifici del Museo e che sono svolti in collaborazione con lo stesso; b) per la ricerca e la raccolta di rocce e minerali mediante l'uso di esplosivi e macchine perforanti o mediante altri
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non contemplati esclusivamente a detentori della patente annuale, quando si tratta di singoli giacimenti il c u i sfruttamento richiede necessariamente l'uso di questi mezzi e sia dimostrato un interesse pubblico particolare; possono essere sentiti altri servizi cantonali che operano sul territorio. La ricerca e la raccolta mediante l'uso di esplosivi e macchine perforanti o mediante altri mezzi suscettibili di arrecare danno alla natura e al paesaggio non contemplati all'art. 4 non sono comunque permesse: a) la domenica e gli altri giorni festivi riconosciuti; b) durante il periodo di caccia alta. La richiesta per l'utilizzo di esplosivi e macchine perforanti o altri mezzi suscettibili di arrecare danno alla natura e all'art. 3, deve contenere: a) l'ubicazione precisa (coordinate la descrizione del giacimento; b) le modalità di estrazione; c) l'indicazione del periodo nel quale si intende svolgere l'attività; d) l'autorizzazione scritta del proprietario del fondo interessato dalla ricerca; e) per l'uso di esplosivi, il permesso d'uso di esplosivi e il tipo di esplosivo previsto; f) per l'uso di esplosivi, la prova della stipulazione di un'assicurazione sulla responsabilità civile da parte del titolare del permesso, la quale preveda la copertura di almeno fr.
1'000'000.-- per sinistro e per l'insieme dei danni provocati da morte, lesioni corporali e danni materiali.
Tasse (art. 24 Lcn) Art. 6 Sono stabilite le seguenti tasse:
1. per la patente dilettantistica: a) domiciliati nel Cantone: fr. 150.-- b) domiciliati fuori Cantone: fr. 250.-- c) richiedenti con meno di 18 anni compiuti: fr. 50.--.
2. per la patente commerciale: a) domiciliati nel Cantone: fr. 2'000.-- b) domiciliati fuori Cantone: fr. 3'000.--.
3. per l'autorizzazione per escursioni: a) a persone singole solo per una settimana l'anno: fr. 70.--. b) a gruppi di più di 5 persone: - fino a 10 persone fr. - da 11 a 20 persone fr. 350.-- al giorno - per più di 21 persone fr. 500.-- al giorno La patente scientifica è esente da tassa. Per la deroga al divieto dell'uso di esclusione dell'uso di esplosivo, è prelevata una tassa di fr. 250.--;
4 al divieto dell'uso di esplosivo, abbinato o meno all'impiego di macchinari e mezzi non contemplati all'art. 4, è prelevata una tassa di fr. 500.--.
Comunicazione, presentazione e consegna

(art. 27 s. Lcn)

Art. 7

I cercatori sono tenuti ad inviare al Museo una lista dettagliata dei ritrovamenti effettuati, compilando l'apposito formulario di notifica entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello del rilascio dell'autorizzazione. Su richiesta, i ritrovamenti di rocce e I ritrovamenti di fossili, cosi come quelli di rocce e minerali di eccezionale valore scientifico, devono essere consegnati al Museo.
Vigilanza (art. 30 Lcn) Art. 8 Il cercatore deve portare con sé i documenti relativi all'autorizzazione ed esibirli, se richiesto, alle persone addette alla sorveglianza. Il personale addetto alla sorveglianza ai sensi dell'art. 30 Lcn è inoltre autorizzato a controllare i mezzi impiegati e, se del caso, a procedere al sequestro, così come a sequestrare il materiale raccolto in modo illecito. L'accertamento di qualsiasi violazione è deve essere consegnato il materiale sequestrato.
Rifiuto o revoca
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quando l'interesse pubblico lo esige e in particolare quando il cercatore contravviene alle disposizioni di legge.

Ricorso

Art. 10

facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Disposizioni finali

Art. 11

Il presente regolamento è pubblicato esecutivi ed entra [1] Pubblicato nel BU 2005 , 42.
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Entrata in vigore: 28 gennaio 2005 - BU 2005, 17.

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