Regolamento sull’interruzione della gravidanza
Regolamento sull’interruzione della gravidanza (del 27 marzo 2007) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - - - d e c r e t a :
Scopo
Art. 1
Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le disposizioni del Codice Penale Svizzero relative all’interruzione non punibile della gravidanza. Esso definisce le autorità competenti in questa materia e precisa le procedure.
Autorizzazione
Art. 2
1 Sono autorizzati d’ufficio a praticare l’interruzione della gravidanza e a fornire la relativa consulenza approfondita: a) b)
2 Il Medico cantonale può, in casi particolari, concedere autorizzazioni ad altri medici e istituti di cura, purché siano adempiti i requisiti di qualità necessari.
Interruzione dopo la 12ma settimana
Art. 3
1 Il giudizio del medico che giustifica l’esecuzione di un’interruzione di gravidanza, al fine di evitare alla gestante un pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica (art. 119 cpv. 1 CPS), è formulato per iscritto e dev’essere conservato quale parte della cartella sanitaria.
2 Solo i medici autorizzati in base all’articolo 2 possono emettere questo giudizio.
Vigilanza e formazione
Art. 4
1 Il Medico cantonale vigila sull’esecuzione delle interruzioni di gravidanza e può emanare direttive ai medici ed agli istituti sanitari che le eseguono.
2 Egli può organizzare appositi corsi di formazione e aggiornamento destinati ai medici autorizzati ai sensi dell’ art. 2 ed agli operatori dei centri di consulenza.
Informazione e consulenza
Art. 5
1 Il Dipartimento della sanità e della socialità assicura che alle gestanti sia garantita dell’intervento, sulle alternative all’interruzione di gravidanza e sugli aiuti materiali e morali forniti da enti pubblici e privati.
2 Ogni medico autorizzato a praticare l’interruzione di gravidanza come pure le strutture socio- sanitarie pubbliche competenti, in particolare i Centri di pianificazione familiare, devono offrire alla gestante una consulenza adeguata a complemento e sostegno dell’opuscolo informativo.
Opuscolo informativo
(art. 120 cpv. 1 lett. b CPS)
Art. 6
1 Il Medico cantonale è responsabile per l’allestimento dell’opuscolo informativo.
2 Per la preparazione dello stesso egli si avvale della Commissione cantonale prevista dalla Legge d’applicazione della legge federale sui consultori di gravidanza.
3 L’opuscolo informativo deve essere redatto in una lingua comprensibile per le gestanti dei principali gruppi linguistici presenti sul territorio cantonale.
Statistica
Art. 7
1 Il medico che esegue un’interruzione della gravidanza deve tempestivamente annunciarla al Medico cantonale, conformemente all’art. 119 cpv. 5 CPS e secondo le modalità stabilite tramite Direttiva.
2 Il Medico cantonale pubblica annualmente la statistica delle interruzioni di gravidanza nel rendiconto d’attività del suo Ufficio e ne promuove la diffusione.
Revoca
Art. 8
1 In caso di grave o ripetuta inadempienza dei propri obblighi da parte del medico, il Medico cantonale, sentita la Commissione di vigilanza (art. 21 Legge sanitaria), può revocarne l’autorizzazione fondata sull’art. 2.
2 Contro la decisione di revoca è dato ricorso al Consiglio di Stato; contro le decisioni di quest’ultimo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Abrogazione
Art. 9
Il Regolamento sull’interruzione della gravidanza del 27 settembre 1994 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 10
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
1 Pubblicato nel BU 2007 , 127 e 131.
1 Entrata in vigore: 30 marzo 2007 - BU 2007, 128.
Feedback