Convenzione tra la Repubblica e Stato del Cantone Ticino e l’Università della Svizzera italiana concernente la creazione e la gestione della rete telematica per l’insegnamento superiore, la ricerca e la documentazione in Ticino
5.3.1.3.1 Convenzione tra la Repubblica e Stato del Cantone Ticino e l’Università della Svizzera italiana concernente la creazione e la gestione della rete telematica per l’insegnamento superiore, la ricerca e la documentazione in Ticino (del 2 settembre 1996)
1. Lo Stato e l’USI si associano, in forma di società semplice, per creare e gestire una rete telematica denominata ti - edu, in favore dello scambio e della diffusione delle informazioni relative all’insegnamento superiore, alla ricerca scientifica, alla documentazione e al patrimonio culturale. Scopi della rete sono segnatamente: – allacciare gli istituti ticinesi, pubblici o di interesse pubblico, attivi nella formazione superiore, nella ricerca scientifica o nella promozione culturale (scuole, uff ici, biblioteche, ecc.) alla rete telematica universitaria e della ricerca scientifica svizzera (Switch); – sviluppare il sistema bibliotecario ticinese (SBT), c ome definito all’art. 16 della l egge cantonale delle biblioteche dell’11 marzo 1991, nell’ambit o delle reti telematiche nazionali e internazionali; – razionalizzare le procedure e i costi per tutti gli enti statali o sussidiati dallo Stato, che operano tramite la diffusione e la ricerca d’informazioni di rilevanza scientifica o culturale, offrendo l a medesima possibilità a terzi con sedi in Ticino e con finalità analoghe.
2. L’USI provvede a gestire la rete e a stipulare contratti con terzi a questo scopo, in nome e per conto proprio, conformemente alle decisioni del Comitato di gestione (punto 7).
3. È previsto l’allacciamento a ti - edu dei seguenti utenti finali dello Stato: – biblioteche cantonali; – scuole cantonali professionali di grado terziario (in primo luogo quelle destinate a comporre la futura scuola universitaria professionale); – scuole medie - superiori; – altri istituti dello Stato con attività di ricerca o patrimonio di documentazione di rilevanza scientifica o culturale; e dei seguenti utenti finali dell’USI: – Accademia di architettura – Facoltà di Lugano.
4. La rete e la sua gestion e vengono impostati conformemente alla relazione tecnica allegato A e quindi sviluppati secondo principi di economicità, tenendo conto degli allacciamenti concessi, delle velocità di trasmissione richieste e dei quantitativi di utilizzo.
5. La ripartizione dei costi avviene - sia fra le due parti contraenti, sia nei riguardi di terzi allacciati - in proporzione alle risorse usate. Per gli investimenti iniziali e per il primo esercizio, il riparto avviene in base alla velocità di trasmissione all acciata presso i rispettivi utenti finali. A partire dal 1998, con revisione annuale, il riparto avviene per l’80% in proporzione alla velocità di trasmissione allacciata, e per il 20% in base ai quantitativi di utilizzo. Questa chiave di riparto potrà ess ere adeguata agli sviluppi tecnici futuri per accordo tra il Consiglio di Stato e il Consiglio dell’USI.
6. L’allacciamento alla rete e le relative condizioni tecniche e finanziarie competono al Comitato di gestione, ritenuto che (segnatamente per le prio rità di allacciamento e per la definizione delle velocità di trasmissione richieste): – ogni allacciamento di istituti, scuole, uffici, ecc. appartenenti all’amministrazione cantonale deve essere preavvisato dal DFE (Centro cantonale d’informatica) e dal D IC (Ufficio studi universitari), oltre che approvato dal rispettivo Dipartimento di appartenenza; – ogni allacciamento di facoltà o istituti propri o integrati nell’USI deve essere approvato dal Consiglio dell’USI; – l’allacciamento di istituti, scuole, ec c. retti da terzi presuppone di regola la natura non - profit dell’istituzione. Eccezioni possono essere fatte per centri di ricerca aziendali di evidente interesse pubblico. In tutti i casi sono richiesti il preavviso del Dipartimento cantonale che
(eventua lmente) autorizza, riconosce o sussidia l’istituzione e il preavviso della Facoltà dell’USI che (eventualmente) opera nel rispettivo campo scientifico. – le biblioteche devono inoltre di regola preventivamente essere ammesse alla SBT secondo la procedura p revista dalla l egge sulle biblioteche.
7. L’impostazione tecnica e amministrativa della rete è diretta e controllata da un Comitato di gestione composto da due rappresentanti dello Stato (settore dell’insegnamento universitario e settore dell’informatica) e due rappresentanti dell’USI (responsabile amministrativo e responsabile tecnico della rete). Restano riservate le competenze, segnatamente quelle finanziarie, dei rispettivi organi istituzionali.
8. In caso di disaccordo circa l’applicazione della pres ente convenzione, si applica l’art. 2 cpv. 6 della l egge sull’Università della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995.
9. La presente convenzione è stipulata a tempo indeterminato, con la possibilità per ciascuna delle parti di disdirla, con almeno diciotto mesi di anticipo, per la fine di ogni anno civile.
10. La presente convenzione diventa vincolante per le due parti con l’approvazione del Gran Consiglio. Bellinzona e Lugano, 2 settembre 1996 Consiglio dell ' Università della Svizzera italiana: l’Amm inistratore delegato: Giuseppe Buffi il Segretario generale: Mauro Dell’Ambrogio Consiglio di Stato del Cantone Ticino: il Presidente: Pietro Martinelli p.o. il Cancelliere: Giampiero Gianella Pubblicat a nel BU 1997 , 421.
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