Convenzione tra la Repubblica e Stato del Cantone Ticino e l’Università della Svizzera italiana concernente la creazione e la gestione della rete telematica per l’insegnamento superiore, la ricerca e la documentazione in Ticino
                            5.3.1.3.1  Convenzione  tra la Repubblica e Stato del Cantone Ticino  e l’Università della Svizzera italiana concernente la creazione  e la gestione della rete telematica per l’insegnamento superiore,  la ricerca e la documentazione in Ticino  (del 2 settembre  1996)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Lo  Stato  e  l’USI  si  associano,  in  forma  di  società  semplice,  per  creare  e  gestire  una  rete  telematica  denominata  ti  -  edu,  in  favore  dello  scambio  e  della  diffusione  delle  informazioni  relative   all’insegnamento   superiore,   alla   ricerca   scientifica,  alla   documentazione   e   al  patrimonio culturale. Scopi della rete sono segnatamente:  –  allacciare  gli  istituti  ticinesi,  pubblici  o  di  interesse  pubblico,  attivi  nella  formazione  superiore,  nella  ricerca  scientifica  o  nella  promozione  culturale  (scuole,  uff  ici,  biblioteche,  ecc.) alla rete telematica universitaria e della ricerca scientifica svizzera (Switch);  –  sviluppare  il  sistema  bibliotecario  ticinese  (SBT),  c  ome  definito  all’art.  16  della  l  egge  cantonale delle biblioteche dell’11 marzo 1991, nell’ambit  o delle reti telematiche nazionali e  internazionali;  –  razionalizzare  le  procedure  e  i  costi  per  tutti  gli  enti  statali  o  sussidiati  dallo  Stato,  che  operano tramite la diffusione e la ricerca d’informazioni di rilevanza scientifica o culturale,  offrendo l  a medesima possibilità a terzi con sedi in Ticino e con finalità analoghe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  L’USI provvede a gestire la rete e a stipulare contratti con terzi a questo scopo, in nome e per  conto proprio, conformemente alle decisioni del Comitato di gestione (punto 7).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  È previsto l’allacciamento a ti  -  edu dei seguenti utenti finali dello Stato:  –  biblioteche cantonali;  –  scuole cantonali professionali di grado terziario (in primo luogo quelle destinate a comporre  la futura scuola universitaria professionale);  –  scuole  medie  -  superiori;  –  altri  istituti  dello  Stato  con  attività  di  ricerca  o  patrimonio  di  documentazione  di  rilevanza  scientifica o culturale;  e dei seguenti utenti finali dell’USI:  –  Accademia di architettura  –  Facoltà di Lugano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  La rete e la sua gestion  e vengono impostati conformemente alla relazione tecnica allegato A e  quindi sviluppati secondo principi di economicità, tenendo conto degli allacciamenti concessi,  delle velocità di trasmissione richieste e dei quantitativi di utilizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  La  ripartizione dei costi avviene  -  sia fra le due parti contraenti, sia nei riguardi di terzi allacciati  -  in proporzione alle risorse usate. Per gli investimenti iniziali e per il primo esercizio, il riparto  avviene in base alla velocità di trasmissione all  acciata presso i rispettivi utenti finali. A partire  dal  1998,  con  revisione  annuale,  il  riparto  avviene  per  l’80%  in  proporzione  alla  velocità  di  trasmissione allacciata, e per il 20% in base ai quantitativi di utilizzo. Questa chiave di riparto  potrà  ess  ere  adeguata  agli  sviluppi  tecnici  futuri  per  accordo  tra  il  Consiglio  di  Stato  e  il  Consiglio dell’USI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  L’allacciamento alla rete e le relative condizioni tecniche e finanziarie competono al Comitato  di  gestione,  ritenuto  che  (segnatamente  per  le  prio  rità  di  allacciamento  e  per  la  definizione  delle velocità di trasmissione richieste):  –  ogni allacciamento di istituti, scuole, uffici, ecc. appartenenti all’amministrazione cantonale  deve essere preavvisato dal DFE (Centro cantonale d’informatica) e dal  D  IC  (Ufficio studi  universitari), oltre che approvato dal rispettivo Dipartimento di appartenenza;  –  ogni allacciamento di facoltà o istituti propri o integrati nell’USI deve essere approvato dal  Consiglio dell’USI;  –  l’allacciamento di istituti, scuole, ec  c. retti da terzi presuppone di regola la natura non  -  profit  dell’istituzione.  Eccezioni  possono  essere  fatte  per  centri  di  ricerca  aziendali  di  evidente  interesse pubblico. In tutti i casi sono richiesti il preavviso del Dipartimento cantonale che
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (eventua  lmente)  autorizza,  riconosce  o  sussidia  l’istituzione  e  il  preavviso  della  Facoltà  dell’USI che (eventualmente) opera nel rispettivo campo scientifico.  –  le biblioteche devono inoltre di regola preventivamente essere ammesse alla SBT secondo  la procedura p  revista dalla l  egge sulle biblioteche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  L’impostazione  tecnica  e  amministrativa  della  rete  è  diretta  e  controllata  da  un  Comitato  di  gestione composto da due rappresentanti dello Stato (settore dell’insegnamento universitario  e  settore  dell’informatica)  e  due  rappresentanti  dell’USI  (responsabile  amministrativo  e  responsabile  tecnico  della  rete).  Restano  riservate  le  competenze,  segnatamente  quelle  finanziarie, dei rispettivi organi istituzionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  In caso di disaccordo circa l’applicazione della pres  ente convenzione, si  applica l’art. 2 cpv. 6  della l  egge sull’Università della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  La  presente  convenzione  è  stipulata  a  tempo  indeterminato,  con  la  possibilità  per  ciascuna  delle parti di disdirla, con almeno diciotto  mesi di anticipo, per la fine di ogni anno civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  La  presente  convenzione  diventa  vincolante  per  le  due  parti  con  l’approvazione  del  Gran  Consiglio.  Bellinzona e Lugano, 2 settembre 1996  Consiglio dell  '  Università della Svizzera italiana:  l’Amm  inistratore delegato:  Giuseppe Buffi  il Segretario generale:  Mauro Dell’Ambrogio  Consiglio di Stato del Cantone Ticino:  il Presidente:  Pietro Martinelli  p.o. il Cancelliere:  Giampiero Gianella  Pubblicat  a  nel BU  1997  , 421.