Legge concernente l’organico dei segretari comunali
                            1  Legge  concernente l’organico dei segretari comunali  (del 5 novembre 1984)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 27 settembre 1983 n. 2748 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Stipendi minimi
a) Segretari comunali occupati a tempo parziale
Art. 1
                            1  Lo stipendio annuo minimo dei segretari comunali occupati a tempo parziale è stabilito in  base  alla  popolazione  e  alla  classe  23.  dell’organico  dei  dipendenti  dello  Stato  prevista  dall’art.  3  della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato del 5 novembre 1954, dedotto il 15%, secondo la  tabella seguente per i Comuni sino a 600 abitanti:  Abitanti  Minimo  Massimo  - /100  fr.   7140.-- (1530.--)  fr.   8670.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101/150  fr.   8364.-- (2295.--)  fr. 10659.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            151/200  fr. 11159.-- (3060.--)  fr. 14219.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            201/250  fr. 13943.-- (3825.--)  fr. 17768.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            251/300  fr. 16738.-- (4590.--)  fr. 21328.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            301/350  fr. 19523.-- (5355.--)  fr. 24878.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            351/400  fr. 22267.-- (6171.--)  fr. 28438.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            401/450  fr. 25051.-- (6936.--)  fr. 31987.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            451/500  fr. 27846.-- (7701.--)  fr. 35547.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            501/550  fr. 30641.-- (8466.--)  fr. 39107.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            551/600  fr. 33436.-- (9231.--)  fr. 42667.--  In caso di modificazione dell’art. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti  del  5  novembre  1954,  i  minimi  e  i  massimi  di  cui  sopra  saranno  automaticamente  adeguati  (nella  stessa percentuale di modificazione della classe 23. della legge stessa).
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Segretari comunali occupati a tempo pieno
                            Lo stipendio minimo dei segretari comunali occupati a tempo pieno è stabilito per i comuni con oltre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            600  abitanti,  in  applicazione  parziale  dell’art.  3  della  legge  sugli  stipendi  degli  impiegati  dello  Stato  del 5 novembre 1954 e precisamente:  da    601  a    800  abitanti:  classe 23  da    801  a  1000  abitanti:  classe 24  da  1001  a  1500  abitanti:  classe 25  da  1501  a  2000  abitanti:  classe 26  da  2001  abitanti:  classe 28  Qualora il segretario comunale di un comune con popolazione non eccedente i 600 abitanti dovesse  nondimeno, per il disbrigo delle proprie mansioni, risultare occupato a tempo pieno, il suo stipendio  corrisponderà a quello previsto per i segretari dei comuni con più di 600 e fino a 800 abitanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stipendio iniziale
Art. 2
                            Lo stipendio iniziale è fissato all’atto della nomina. Il Municipio può stabilire uno stipendio  iniziale  maggiore  di  uno  o  più  aumenti  annuali  quando  ciò  è  giustificato  da  circostanze  particolari,  come   l’esercizio   di   una   funzione   in   un   altro   posto   dell’Amministrazione   pubblica   o   privata,  preparazione speciale, capacità e condizioni particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Aumenti
Art. 3
                            I  segretari  comunali  hanno  diritto  ad  un  aumento  ordinario  di  ogni  anno  civile  fino  al  raggiungimento del massimo della rispettiva classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dalla L 25.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 443.
2
                            L’aumento  è  corrisposto  se,  all’inizio  dell’anno  civile,  il  segretario  comunale  ha  compiuto  almeno  6  mesi  di  servizio;  se  ne  ha  prestato  meno,  l’aumento  è  corrisposto  solo  a  contare  dall’anno  successivo. Questa regola è applicabile anche per le interruzioni di servizio che non fossero pagate,  secondo le norme del Regolamento comunale.  L’aumento  corrisponde  ad  un  decimo  della  differenza  tra  lo  stipendio  minimo  e  quello  massimo  risultante dall’art. 1.  Il computo degli aumenti si fa tenendo calcolo di tutto il tempo dell’attività svolta dall’interessato alle  dipendenze dello stesso Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità di rincaro e speciali
Art. 4
                            Le  indennità  di  rincaro,  ricorrenti  e  uniche  a  conguaglio  annuale,  così  come  quelle  speciali  che  costituiscono  aumento  reale  degli  stipendi  di  cui  all’art.  1  devono  essere  assegnate  ai  segretari comunali nella stessa misura e per le medesime scadenze di tempo riconosciute a favore  degli impiegati dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prestazioni sociali minime
Art. 5
                            Al  segretario  comunale  occupato  a  pieno  impiego  durante  l’intera  giornata  lavorativa  il  Comune  deve  versare  un’indennità  di  famiglia  e  assegni  per  i  figli  di  importo  almeno  pari  a  quelli  stabiliti dalla legge per gli impiegati dello Stato.  Al  segretario  comunale  occupato  a  tempo  ridotto  o  a  titolo  accessorio,  il  Comune  deve  versare  un’indennità di famiglia pari al 5% dello stipendio annuo minimo di cui all’art. 1, e assegni per ogni  figlio nella stessa misura, ritenuto che tali importi non devono superare quelli stabiliti per gli impiegati  dello Stato.  Il  segretario  comunale  a  titolo  accessorio,  già  beneficiario  di  indennità  o  di  assegni  versati  da  altri  datori  di  lavoro,  ha  diritto  alle  indennità  ed  assegni  da  parte  del  Comune  fino  a  concorrenza  degli  importi stabiliti al primo capoverso.  Se l’interessato è segretario comunale di due o più Comuni, le indennità e gli assegni devono essere  versati  dai  rispettivi  Comuni  proporzionalmente  allo  stipendio;  i  Comuni  non  sono  comunque  obbligati a versare importi complessivi superiori a quelli stabiliti nel primo capoverso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Orario di lavoro
Art. 6
                            L’orario  di  lavoro,  le  prestazioni  straordinarie  e  il  relativo  compenso  devono  essere  disciplinati dal Regolamento comunale o dal Regolamento organico dei dipendenti o dal contratto di  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assenza per malattia o infortunio
Art. 7
                            In  caso  di  assenza  per  malattia  o  per  infortunio  non  professionale,  anche  discontinua,  il  segretario percepisce l’intero stipendio per i primi 360 giorni e il 50% per altri 360 giorni. In tal caso  l’indennità familiare e per i figli non subisce riduzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assenza per gravidanza o parto
Art. 8
                            In caso di assenza per gravidanza o parto la segretaria percepisce l’intero stipendio per
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 settimane, di cui al massimo 6 dopo il parto.  Se  l’impiegata  non  riprende  il  lavoro  per  almeno  6  mesi  il  diritto  allo  stipendio  intero  è  limitato  a  6  settimane.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assenza per servizio militare e protezione civile
Art. 9
                            Durante  le  assenze  per  servizio  militare  obbligatorio  e  per  il  servizio  della  protezione  civile,  il  segretario  ha  diritto  allo  stipendio  intero  durante  i  corsi  di  ripetizione  e  per  la  durata  di  30  giorni nel corso dell’anno, durante la scuola reclute o altri corsi.  L’indennità per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vacanze e congedi
Art. 10
                            I segretari hanno diritto alle seguenti vacanze annue:  a)  4 settimane sino a 49 anni compiuti,  b)  5 settimane a contare dall’anno in cui compiono i 50 anni di età,  c)  6 settimane a contare dall’anno in cui compiono i 60 anni di età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  segretari  comunali  a  tempo  pieno  hanno  diritto  ai  congedi  senza  deduzione  di  stipendio  come  previsto dall’art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti alle indennità per viaggi di servizio
Art. 11
                            I  segretari  in  missione  d’ufficio  autorizzati,  hanno  diritto  alla  rifusione  delle  spese  di  viaggio, nonché alle altre indennità stabilite dal regolamento comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cassa pensioni o di previdenza
Art. 12
                            I Comuni sono tenuti ad aderire ad una Cassa pensioni a favore dei segretari occupati a  tempo pieno e ad assicurare una forma di previdenza per quelli occupati a tempo parziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Limiti d’età
Art. 13
                            Il  rapporto  d’impiego  cessa  al  31  dicembre  dell’anno  in  cui  il  segretario  comunale  ha  raggiunto  il  65°  anno  d’età  per  gli  uomini  o  il  62°  anno  di  età  per  le  donne,  rispettivamente  al  30  giugno se il limite d’età è raggiunto nel primo semestre.  È data facoltà al Municipio, con il consenso del segretario comunale occupato a tempo parziale, di  prolungare il rapporto d’impiego, tramite incarico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Licenziamento indennità
Art. 14
                            3  Il  Comune  è  tenuto  a  versare  al  segretario  per  ogni  anno  di  servizio  come  minimo  un’indennità equivalente all’ultimo stipendio mensile dovuto, nei seguenti casi:  a)  perdita  dell’impiegato  dovuto  a  aggregazioni  di  Comuni  o  a  consorziamento  dei  servizi  amministrativi o per sopravvenuta incompatibilità non dovuta a un fatto personale del segretario;  b)  mancata  conferma  o  licenziamento  non  determinati  da  motivi  gravi.  In  caso  di  mancata  conferma  o  di  licenziamento,  il  Municipio  è  tenuto  a  notificare  la  decisione,  con  lettera  raccomandata, all’interessato, indicando i motivi del provvedimento.  L’indennità non è dovuta se il segretario occupa già un impiego pubblico, se in caso di aggregazione  gli  è  data  la  possibilità  di  assumere  un  impiego  nel  nuovo  Comune  a  condizioni  equiparabili  alle  precedenti, o, se assunto a titolo di incarico, dopo il 65° anno di età per gli uomini o il 62° anno di età  per le donne.  Sono  riservate  le  disposizioni  dei  regolamenti  comunali  in  quanto  prevedono  un  trattamento  più  favorevole per il segretario non confermato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento comunale
Art. 15
                            Il   rapporto   d’impiego   dev’essere   disciplinato   dal   regolamento   comunale,   da   un  regolamento organico comunale per i dipendenti del Comune o da un contratto di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze comunali
Art. 16
                            4  I comuni possono prevedere condizioni retributive e prestazioni sociali superiori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elementi di computo
Art. 17
                            Per  l’applicazione  della  presente  legge  è  determinante  il  numero  degli  abitanti  nel  Comune stabilito annualmente dall’Ufficio cantonale di statistica (popolazione cantonale).  Nel caso di nomina di un segretario unico per più Comuni, oppure di consorziamento per l’esercizio  dei   servizi   amministrativi,   lo   stipendio   del   segretario   comunale   è   stabilito   sulla   base   della  popolazione complessiva dei Comuni medesimi.  In  nessun  caso  lo  stipendio  del  segretario  comunale  in  funzione  potrà  subire  diminuzioni  rispetto  a  quello acquisito in costanza di carica, a dipendenza di una diminuzione di popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme transitorie
Art. 18
                            Gli  stipendi  di  cui  all’art.  1  della  presente  legge  sono  stabilizzati  al  1°  gennaio  1984,  all’indice di 127,6 punti. Per i segretari in carica all’entrata in vigore della presente legge il computo
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Ora art. 46 della L sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
3
Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 59.
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                Art. modificato dalla L 25.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 443.
4
                            degli  aumenti  di  cui  all’art.  3  dev’essere  fatto  tenendo  conto  degli  anni  di  servizio  prestati  dall’interessato quale segretario presso lo stesso Comune.  I  segretari  che  lasciano  il  servizio  per  raggiunti  limiti  d’età  o  per  invalidità  senza  le  prestazioni  previste dall’art. 12, hanno diritto ad una indennità di buona uscita proporzionata agli anni di servizio  prestati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma finale
Art. 19
                            È  abrogata  la  legge  concernente  l’organico  dei  segretari  comunali  del  10  ottobre  1972.  Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino  ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ed entra in vigore al 1° gennaio 1984.  Pubblicata nel BU  1984  , 300.