Legge che disciplina la scadenza dei termini di diritto cantonale
Legge che disciplina la scadenza dei termini (del 10 dicembre 1964) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 3 agosto 1964 n. 1241 del Consiglio di Stato, :
Campo d’ applicazione
Art. 1
1 La presente legge disciplina il computo e la scadenza dei termini legali di diritto cantonale e di quelli stabiliti in applicazione dello stesso.
2 Essa non si applica alle scadenze fissate dalle leggi elettorali.
Computo dei termini e scadenze
Art. 2
1 Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.
2 Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere; mancando tal giorno nell’ ultimo mese il termine scade l’ ultimo giorno di detto mese.
3 Se l’ ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
Comunicazione degli atti
Art. 3
1 Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.
2 Sono riservate le norme particolari delle leggi che impongono la consegna “brevi manu” di determinati atti all’ Autorità.
Norme finali
Art. 4
1 La presente legge abroga ogni norma contraria.
2 Il Consiglio di Stato è incaricato di apportare alle leggi vigenti le opportune modificazioni redazionali, affinché siano poste in consonanza con la presente.
3 Decorsi i termini di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l’ entrata in vigore. Pubblicata nel BU 65 , 3. Data dell’ entrata in vigore: 26 gennaio 1965.
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