Legge sugli onorari dei magistrati
                            Legge  sugli onorari dei magistrati  (del 14 maggio 1973)  IL GRAN CONSGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  d e c r e t a :  Onorario dei magistrati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’onorario annuo dei magistrati è così stabilito:  Giudici del Tribunale di appello:  Procuratore generale:  Procuratori generali sostituti:  Giudici dei provvedimenti coercitivi:  Procuratori pubblici:  Pretori,   presidente   della   Pretura   penale,   presidente   del   Tribunale   di   espropriazione   e  magistrato dei minorenni:  Sostituto magistrato dei minorenni:  Pretore aggiunto:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli stipendi dei magistrati sono adeguati all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È escluso il premio per prestazioni eccezionali dell’art. 18 della LStip.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  magistrati  che  viaggiano  per  ragioni  di  servizio  ricevono  le  indennità  previste  per  i  Indennità  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Procuratore  generale  sostituto  ha  diritto  all’onorario  del  Procuratore  generale  se  Indennità ai supplenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  1  I  supplenti  del  Tribunale  di  appello,  il  presidente  e  il  suo  supplente  non  magistrati  e  i
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  liberi  professionisti,  riscuotono  una  diaria  di  fr.  800.--  rispettivamente  di  fr.  400.--  per  ogni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La trasferta corrisponde al costo del biglietto di ferrovia di I  a   classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  per  analogia  ai  membri  del  Consiglio  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Compenso ai giudici di pace
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 90; precedenti modifiche: BU 1973,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105; BU 1986, 10; BU 1987, 376; BU 1991, 216; BU 1992, 349; BU 2000, 282; BU 2002, 128; BU 2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            280; BU 2007, 12; BU 2010, 252; BU 2010, 318.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Numero dell’art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; introdotto  dalla L 24.11.1987 - BU 1987, 376.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Nota marginale modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. modificato dalla L 26.6.2000; in vigore dal 25.8.2000 - BU 2000, 285.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6     Cpv.  modificato  dalla  L  24.6.2010;  in  vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,  333;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007, 12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall’8.11.2002 - BU 2002, 374.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  I Giudici di pace ricevono le seguenti indennità annue, in base al numero degli abitanti  fino a    5 000  abitanti  fr.   7 500.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 001 -  10 000  abitanti  fr.   9 500.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 001 -  15 000  abitanti  fr. 13 000.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 001 -  20 000  abitanti  fr. 18 500.-  oltre  20 000  abitanti  fr. 23 500.-  Indennità di rincaro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Ai giudici di pace e ai loro supplenti è accordata ogni anno una indennità di rincaro da  Gratificazione per anzianità di carica  A  partire  dal  quindicesimo  anno  di  attività  e,  successivamente,  ogni  cinque  anni,  ai  Assessori giurati di primo grado  e di appello  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Gli  assessori-giurati  di  primo  grado  e  di  appello  hanno  diritto,  oltre  al  rimborso  delle  Divieto di percepire altri emolumenti  Gli  onorari  stabiliti  da  questa  legge  escludono  qualsiasi  altro  emolumento,  indennità  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  13  Diritto applicabile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le norme contenute nella legge sul personale dello Stato sono applicabili ai magistrati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  l’orario  d’ufficio,  le  assenze  per  malattie,  infortunio,  servizio  militare  e  la  corrisponsione  dal  relativo stipendio;  le indennità per i figli e le indennità ai superstiti;  15  l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali;  le modalità di pagamento dell’onorario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’epoca della nomina, la durata della carica, le attribuzioni, nonché le norme disciplinari applicabili  Nel  corso  dell’anno  civile  i  magistrati  hanno  diritto  a  un  mese  di  vacanza.  Le  modalità  Attribuzione di nuovi compiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art. modificato dalla L 9.3.1987; in vigore dal 1.1 1987 - BU 1987, 105; precedente modifica: BU 1975,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9     Numero dell’art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; introdotto  dalla L 24.2.1975 - BU 1975, 87.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10     Numero dell’art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; introdotto  dalla L 9.3.1987 - BU 1987, 105.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Nota marginale modificata dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 72.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12     Art.  modificato  dalla  L  15.12.2011;  in  vigore  dal  7.2.2012  -  BU  2012,  72;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010, 252 e 532.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Art. abrogato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.9.1995 (docenti) e 1.1.1996 (impiegati) - BU 1995, 252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Frase modificata dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15     Lett.  modificata  dalla  L  29.1.2014;  in  vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2014,  177;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1987, 376; 1995, 237 e 297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I  magistrati  non  hanno  diritto  a  indennità  particolari  a  causa  delle  modificazioni  delle  Indennità di uscita per mancata rielezione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In caso di mancata rielezione, il magistrato ha diritto ad un’indennità di uscita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indennità  corrisponde  a  tante  volte  l’ultimo  onorario  mensile  quanti  sono  gli  anni  interi  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la  durata  in  carica  è  di  almeno  15  anni  e  il  magistrato  ha  compiuto  45  anni,  anziché  alle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le prestazioni complessive previste dal cpv. 3 sono versate sino al compimento dei 60 anni.  Norme abrogative  La  presente  legge  abroga  quella  del  9  novembre  1954  sugli  onorari  dei  magistrati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  18  Entrata in vigore  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1973  , 101.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16     Art.  modificato  dalla  L  6.11.2012;  in  vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2012,  636;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995, 237 e 297.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17    Cpv. modificato dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 177.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Art. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252; precedenti modifiche: BU 1991,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            216; BU 1995, 237.