Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole univers... (5.3.1.4)
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Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali

5.3.1.4 Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali (del 10 giugno 1999) La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), d’ intesa con la Conferenza dei direttori e delle direttrici cantonali degli affari sociali, visti gli articoli 2, 4, 5 e 6 dell’ Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 e lo statuto della CDPE del 2 marzo 1995, d e c r e t a : C apitolo I Principio Art. 1 I diplomi di una scuola universitaria professionale, rilasciati o riconosciuti da uno o più cantoni, vengono riconosciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento. Capitolo II Condizioni di riconoscimento

Conformità con il profilo

Art. 2

Il corso degli studi deve soddisfare il profilo stabilito dalla CDPE.

Scopo

Art. 3

1 Il corso degli studi fornisce una formazione orientata alla pratica e al settore professionale scelto. Poggia su basi sci entifiche e tecniche e nei campi corrispondenti, anche su basi artistiche e culturali.
2 Le diplomate e i diplomati sono in grado: a) di esercitare in maniera autonoma o in gruppo la loro attività tenendo conto delle tecniche, dei metodi e degli sviluppi sp ecifici più recenti; b) di sviluppare e di applicare dei metodi che permettono loro di risolvere i problemi che devono affrontare; c) di assumere delle funzioni dirigenziali e di esperto, e di dar prova di responsabilità; d) di ragionare e di agire globalm ente e in una prospettiva pluridisciplinare; e) di acquisire delle competenze pe rsonali e sociali che hanno un’ importanza per la loro attività professionale; f) di partecipare a progetti nel campo della ricerca applicata e dello sviluppo e di condurre loro stessi dei piccoli progetti di ricerca.

Procedura di conferimento del diploma

Art. 4

1 Il diploma è conferito sulla base della valutazione degli elementi seguenti: a) risultati ottenuti durante la formazione; b) lavoro/progetto di diploma; c) esame di dip loma.
2 Il lavoro/progetto di diploma si riferisce ad un tema rilevante per il corso degli studi seguito e si fonda sui risultati di un’ attività scientifica o artistica. È realizzato in un lasso di tempo prestabilito.
3 Durante l’ esame di diploma vengono valutate le conoscenze teoriche e le capacità necessarie per l’ esercizio della professione.
4 L’ esame di diploma è diretto da insegnanti della scuola universitaria professionale e da esperte ed esperti esterni.
5 La procedura di conf erimento del diploma è definita in un regolamento di diploma emanato o approvato dal cantone o da più cantoni, che specifica in particolare le modalità concernenti il conferimento del diploma e indica i mezzi di ricorso.

Attestato di diploma

Art. 5

1 L’ att estato di diploma reca:
a) la denominazione della scuola universitaria professionale e del cantone o dei cantoni che rilasciano o riconoscono il diploma; b) i dati personali della diplomata o del diplomato; c) l a menzione “Diploma (nome dell’ istituto di fo rmazione) in/di...”, con l’ indicazione del corso degli studi ed eventualmente, del settore di specializzazione scelto, come anche del titolo professionale corrispondente; d) la firma dell’ istanza competente; e) il luogo e la data.
2 Il diploma riconosciuto è contrassegnato dalla menzione aggiuntiva “Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del ...)”.

Titolo

Art. 6

1 Il titolare o la titolare di un diploma riconosciuto sono legittimati a portare il titolo professionale corrispondente, secondo il corso degli studi scelto.
2 Il titolo è seguito dalla menzione “SUP”.
3 Il titolo può essere completato dalla menzione “diplomata”/“diplomato”. Può essere ugualmente completato dalla m enzione del settore di specializzazione.
4 I titoli sono elencati in un annesso del presente regolamento.
5 Il Consiglio delle scuole universitarie professionali determina i titoli corrispondenti ai corsi di studio autorizzati a titolo di prova. Capitolo III Procedura di riconoscimento

Commissione di riconoscimento

Art. 7

1 Una commissione di riconoscimento è incaricata di valutare le domande di riconoscimento e di controllare periodicamente il rispetto delle condizioni di riconoscimento.
2 La commissione s i compone di nove membri al massimo. Le regioni linguistiche della Svizzera e i settori specifici devono essere debitamente rappresentati.
3 Il Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e il presidente o la presidente.
4 La commissione di riconos cimento può costituire delle sottocommissioni per i diversi settori specifici.
5 Il Segretariato della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento.

Domanda di riconoscimento

Art. 8

1 Il cantone o più cantoni inoltrano la domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata della documentazione necessaria al suo esame.
2 La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE. Se ha dei dubbi concernenti la conformità del profilo, chiede che il Consiglio delle sc uole universitarie professionali prenda posizione.
3 I membri della commissione possono richiedere una documentazione supplementare e visitare le scuole universitarie professionali.

Decisione

Art. 9

1 La decisione di accordare, rifiutare o annullare il rico noscimento di un diploma è di competenza del Comitato della CDPE.
2 In caso di rifiuto o di annullamento del riconoscimento, la decisione deve indicarne i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il diploma possa essere succe ssivamente riconosciuto.
3 Qualora un diploma non soddisfi più le condizioni di riconoscimento poste dal presente regolamento, il Comitato della CDPE assegna al cantone o ai cantoni interessati un congru o termine per porvi rimedio. L’autorità responsabile d ell’ istituto di formazione ne è informata.
4 Il Consiglio delle scuole professionali u niversitarie può autorizzare l’ organizzazione di corsi di studio a titolo di prova.

Registro

Art. 10

La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti. Capitolo IV Rico noscimento dei diplomi strani eri e dei diplomi svizzeri all’ estero

Art. 11

1 La CDPE può riconoscere, secondo i principi del presente regolamento e in considerazione del diritto internazio nale, i diplomi rilasciati all’ estero.
2 Essa può prescrivere a questo scopo un tirocinio di adattament o, una prova attitudinale o un’ esperienza professionale supplementare.
3 Per quel che concerne la procedura è applicabile per analogia il Capitolo 2 del presente regolamento.
4 Il Comitato della CDPE può delegare una o più competenze alla commissione di riconoscimento o al suo segretariato.
5 La CDPE incoraggia il riconosci mento dei diplomi svizzeri all’ estero. Capitolo V Rimedi di diritto Art. 12 Le decisioni dell’ autorità di riconoscimento possono essere impugnate con azione di diritto pubblico rispettivamente ricorso di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (art. 10 Accordo sul riconoscimento dei diplomi). Capitolo VI Disposizioni finali

Disposizioni transitorie

Art. 13

1 Le persone che hanno ottenuto un diploma cantonale o riconosciuto da uno o più cantoni di una scuola professionale superiore, che è diventata in seguito scuola professio nale universitaria, prima dell’ entrata in vigore del presente regolamento o prima del conferimento del riconoscimento de i diplomi SUP nel cantone corrispondente, possono chiedere, dopo il riconoscimento dei primi diplomi rilasciati dalle scuole universitarie professionali, che il titolo SUP corrispondente sia loro accordato, se giustificano una pratica professionale riconos ciuta di cinque anni al minimo o la frequenza di un corso postgrado di una scuola universitaria nel loro settore specifico.
2 Il cantone è competente per il conferimento del titolo SUP.
3 Questa disposizione è applicabile per analogia alle formazioni nel cam po della musica.

Entrata in vigore

Art. 14

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1999.
2 Esso è applicabile a tutti i cantoni che hanno aderito all’ Accordo sul riconoscimento dei diplomi. Pubblicato nel BU 1999 , 250.
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