Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali
                            5.3.1.4  Regolamento  concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle  scuole universitarie professionali  (del 10 giugno 1999)  La  Conferenza  svizzera  dei  direttori  cantonali  della  pubblica  educazione  (CDPE),  d’  intesa  con  la  Conferenza  dei direttori e delle direttrici cantonali degli affari sociali,  visti  gli  articoli  2,  4,  5  e  6  dell’  Accordo  intercantonale  sul  riconoscimento  dei  diplomi  scolastici  e  professionali del 18 febbraio 1993 e lo statuto della CDPE del 2 marzo 1995,  d e c r e t a :  C  apitolo I  Principio  Art. 1  I  diplomi  di una scuola universitaria professionale, rilasciati o riconosciuti da uno o più  cantoni, vengono riconosciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente  regolamento.  Capitolo II  Condizioni di  riconoscimento
                        
                        
                    
                    
                    
                Conformità con il profilo
Art. 2
                            Il corso degli studi deve soddisfare il profilo stabilito dalla CDPE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 3
                            1  Il   corso   degli   studi   fornisce   una   formazione   orientata   alla   pratica   e  al  settore  professionale  scelto.  Poggia  su  basi  sci  entifiche  e  tecniche  e  nei  campi  corrispondenti,  anche  su  basi artistiche e culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le diplomate e i diplomati sono in grado:  a)  di esercitare in maniera autonoma o in gruppo la loro attività tenendo conto delle tecniche, dei  metodi e degli sviluppi sp  ecifici più recenti;  b)  di sviluppare e di applicare dei metodi che permettono loro di risolvere i problemi che devono  affrontare;  c)  di assumere delle funzioni dirigenziali e di esperto, e di dar prova di responsabilità;  d)  di ragionare e di agire globalm  ente e in una prospettiva pluridisciplinare;  e)  di acquisire delle competenze pe  rsonali e sociali che hanno un’  importanza per la loro attività  professionale;  f)  di partecipare a progetti nel campo della ricerca applicata e dello sviluppo e di condurre loro  stessi dei piccoli progetti di ricerca.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura di conferimento del diploma
Art. 4
                            1  Il diploma è conferito sulla base della valutazione degli elementi seguenti:  a)  risultati ottenuti durante la formazione;  b)  lavoro/progetto di diploma;  c)  esame di dip  loma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  lavoro/progetto  di  diploma  si  riferisce  ad  un  tema  rilevante  per  il  corso  degli  studi  seguito  e  si  fonda sui risultati di un’  attività scientifica o artistica. È realizzato in un lasso di tempo prestabilito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante l’  esame di diploma vengono valutate le conoscenze teoriche  e le capacità necessarie per  l’  esercizio della professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’  esame di diploma è diretto da insegnanti della scuola universitaria professionale e da esperte ed  esperti esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  procedura  di  conf  erimento  del  diploma  è  definita  in  un  regolamento  di  diploma  emanato  o  approvato  dal  cantone  o  da  più  cantoni,  che  specifica  in  particolare  le  modalità  concernenti  il  conferimento del diploma e indica i mezzi di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attestato di diploma
Art. 5
                            1  L’  att  estato di diploma reca:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la  denominazione  della  scuola  universitaria  professionale  e  del  cantone  o  dei  cantoni  che  rilasciano o riconoscono il diploma;  b)  i dati personali della diplomata o del diplomato;  c)  l  a  menzione  “Diploma  (nome  dell’  istituto  di  fo  rmazione)  in/di...”,  con  l’  indicazione  del  corso  degli  studi  ed  eventualmente,  del  settore  di  specializzazione  scelto,  come  anche  del  titolo  professionale corrispondente;  d)  la firma dell’  istanza competente;  e)  il luogo e la data.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  diploma  riconosciuto  è  contrassegnato  dalla  menzione  aggiuntiva  “Il  diploma  è  riconosciuto  a  livello   svizzero   (decisione   della   Conferenza   svizzera   dei   direttori   cantonali   della   pubblica  educazione del ...)”.
                        
                        
                    
                    
                    
                Titolo
Art. 6
                            1  Il  titolare  o  la  titolare  di  un  diploma  riconosciuto  sono  legittimati  a  portare  il  titolo  professionale corrispondente, secondo il corso degli studi scelto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il titolo è seguito dalla menzione “SUP”.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  titolo  può  essere  completato  dalla  menzione  “diplomata”/“diplomato”.  Può  essere  ugualmente  completato dalla m  enzione del settore di specializzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I titoli sono elencati in un annesso del presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il Consiglio delle scuole universitarie professionali determina i titoli corrispondenti ai corsi di studio  autorizzati a titolo di prova.  Capitolo  III  Procedura di riconoscimento
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione di riconoscimento
Art. 7
                            1  Una   commissione   di   riconoscimento   è   incaricata   di   valutare   le   domande   di  riconoscimento e di controllare periodicamente il rispetto delle condizioni di riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commissione s  i compone di nove membri al massimo. Le regioni linguistiche della Svizzera e i  settori specifici devono essere debitamente rappresentati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e il presidente o la presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  commissione  di  riconos  cimento  può  costituire  delle  sottocommissioni  per  i  diversi  settori  specifici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il Segretariato della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda di riconoscimento
Art. 8
                            1  Il cantone o più cantoni inoltrano la domanda di  riconoscimento alla CDPE, corredata  della documentazione necessaria al suo esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commissione  di  riconoscimento  esamina  la  domanda  e  formula  una  proposta  alla  CDPE.  Se  ha dei dubbi concernenti la conformità del profilo, chiede che il Consiglio delle sc  uole universitarie  professionali prenda posizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I membri della commissione possono richiedere una documentazione supplementare e visitare le  scuole universitarie professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione
Art. 9
                            1  La  decisione  di  accordare,  rifiutare  o  annullare  il  rico  noscimento  di  un  diploma  è  di  competenza del Comitato della CDPE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  rifiuto  o  di  annullamento  del  riconoscimento,  la  decisione  deve  indicarne  i  motivi.  Devono  inoltre  essere  menzionate  le  misure  da  adottare,  affinché  il  diploma  possa  essere  succe  ssivamente riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualora   un   diploma   non   soddisfi   più   le   condizioni   di   riconoscimento   poste   dal   presente  regolamento,  il  Comitato  della  CDPE  assegna  al  cantone  o  ai  cantoni  interessati  un  congru  o  termine per porvi rimedio. L’autorità responsabile d  ell’  istituto di formazione ne è informata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Consiglio  delle  scuole  professionali  u  niversitarie  può  autorizzare  l’  organizzazione  di  corsi  di  studio a titolo di prova.
                        
                        
                    
                    
                    
                Registro
Art. 10
                            La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti.  Capitolo IV  Rico  noscimento dei diplomi strani  eri e dei diplomi svizzeri all’  estero
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  La   CDPE   può   riconoscere,   secondo   i   principi   del   presente   regolamento   e   in  considerazione del diritto internazio  nale, i diplomi rilasciati all’  estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  può  prescrivere  a  questo  scopo  un  tirocinio  di  adattament  o,  una  prova  attitudinale  o  un’  esperienza professionale supplementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  quel  che  concerne  la  procedura  è  applicabile  per  analogia  il  Capitolo  2  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Comitato della CDPE può delegare una o  più competenze alla commissione di riconoscimento o  al suo segretariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La CDPE incoraggia il riconosci  mento dei diplomi svizzeri all’  estero.  Capitolo V  Rimedi di diritto  Art. 12  Le  decisioni  dell’  autorità  di  riconoscimento  possono  essere  impugnate  con  azione  di  diritto  pubblico  rispettivamente  ricorso  di  diritto  pubblico  dinnanzi  al  Tribunale  federale  (art.  10  Accordo sul riconoscimento dei diplomi).  Capitolo VI  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni transitorie
Art. 13
                            1  Le  persone  che  hanno  ottenuto  un  diploma  cantonale  o  riconosciuto  da  uno  o  più  cantoni  di  una  scuola  professionale  superiore,  che  è  diventata  in  seguito  scuola  professio  nale  universitaria,  prima  dell’  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  o  prima  del  conferimento  del  riconoscimento   de  i   diplomi   SUP   nel   cantone   corrispondente,   possono   chiedere,   dopo   il  riconoscimento  dei  primi diplomi rilasciati dalle scuole universitarie professionali, che il titolo SUP  corrispondente sia loro accordato, se giustificano una pratica professionale riconos  ciuta di cinque  anni  al  minimo  o  la  frequenza  di  un  corso  postgrado  di  una  scuola  universitaria  nel  loro  settore  specifico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il cantone è competente per il conferimento del titolo SUP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Questa disposizione è applicabile per analogia alle formazioni nel cam  po della musica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 14
                            1  Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso è applicabile a tutti i  cantoni che hanno aderito all’  Accordo sul riconoscimento dei diplomi.  Pubblicato  nel BU  1999  , 250.