Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari (213.210)
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Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari

1 Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari (dell’11 novembre 2003) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a :

Autorità competente

Art. 1

Il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, svolge i compiti descritti nella legge, preavvisando inoltre al Consiglio di Stato il riconoscimento dei consultori gestiti da privati.

Requisiti dell’operatore del consultorio

matrimoniale-familiare

a) in generale

Art. 2

L’operatore del consultorio deve essere specializzato quale consulente matrimoniale- familiare o quale mediatore familiare ed avere almeno 25 anni.

b) formazione

Art. 3

1 Il consulente matrimoniale-familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione che corrispondano ai criteri e agli standard minimi della Federazione romanda e ticinese dei servizi di consultazione coniugale (FRTSCC).
2 Il mediatore familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione in mediazione familiare riconosciuta dall’Associazione svizzera per la mediazione (ASM).

Riconoscimento e notifiche

Art. 4

1 L’istanza per il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari deve essere inoltrata alla Divisione della giustizia corredata dalle indicazioni e dai documenti seguenti:
a.
b.
c.
d.
2 Ogni modifica dei dati comunicati con l’istanza per il riconoscimento deve essere immediatamente notificata.

Istanze per il sussidio

a) delle strutture

Art. 5

Le istanze per il sussidio per l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture, come pure per l’arredamento e l’acquisto di attrezzature destinate al consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia corredate dal preventivo di spesa.

b) delle attività

Art. 6

Le istanze per il sussidio delle attività del consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia entro il 31 marzo di ogni anno corredate dai conti consuntivi dell’anno precedente e dalla distinta degli emolumenti incassati.

Entrata in vigore e abrogazione

Art. 7

1 È abrogato il regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari del 21 novembre 1989.
2 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore
1 immediatamente. Pubblicato nel BU 2003 , 418.

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Entrata in vigore: 5 dicembre 2003 - BU 2003, 418.
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