Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) (5.3.2.2.1)
CH - TI

Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG)

5.3.2.2.1 Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) (del 31 maggio 2011) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamati: – la Legge della scuola del 1° febbraio 1990 – la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 – la Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (LORFORM) – il Regolamento della Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sul la formazione professionale e continua del 1° aprile 2008 – il Programma quadro di insegnamento del ciclo di formazione in informatica di gestione SSS del 19.5.2010 ritenuto che nomi comuni relativi a cariche e professioni, utilizzati nel presente regolame nto, s’intendono al maschile e al femminile d e c r e t a : Capitolo primo Formazione e vigilanza Art. 1
1 La formazione nella Scuola superiore di informatica di gestione comprende: a) un piano di formazione sulla base di una struttura mod ulare ; b) un insegnamento teorico in presenza ; c) attività di formazione a distanza ; d) l’esecuzione di lavori pratici con l’impiego delle istallazioni informatiche della scuola o del datore di lavoro.
2 La scuola è proposta a tempo pieno (diurna e serale) e parallela all’esercizio di una professione. Le caratteristiche di ciascuna sezione sono definite nel programma quadro d’insegnamento (in seguito PQ) approvato dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
3 Il modulo si compone di una o più unità di insegnamento ognuna delle quali si basa su competenze professionali misurabili. Art. 2 La durata minima della formazione è specificata nel PQ. Il piano di formazione della scuola indica i semestri da sostenere per le sezioni proposte. Art. 3 1 La commissione di vigilanza si compone di: a) un rappresentante del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento); b) un rappresentante del Ce ntro sistemi informativi; c) due rappresentanti del settore privato.
2 Un rappresentante della Direzione della scuola partecipa alle sedute della commissione. Art. 4 La commissione: a) vigila sul buon funzionamento dei corsi e ne studia i proble mi generali; b) esprime il preavviso sul piano di formazione e sui programmi d’insegnamento; c) esamina gli atti che le vengono sottoposti dalla Direzione della scuola. Capitolo secondo Funzionamento della Scuola
Art. 5
1 L’anno scolastico della SSIG si sviluppa secondo le direttive emanate dal Dipartimento (e in particolare dalla Divisione della formazione professionale) riguardanti l’anno scolastico cantonale.
2 Esso è suddiviso in due semestri.
3 Le lezioni vengono impartite secondo quanto è specificato nel piano di formazione. Per la sezione parallela all’esercizio di una professione e a tempo pieno serale le lezioni vengono, di norma, proposte due sere alla settimana, durante una mezza giornata ed il sabato mattina. Art. 6 1 Lo stage, la cui durata minima è definita nel PQ, dev’essere sostenuto da tutti coloro che non raggiungono il quantitativo di ore minimo per ciò che concerne lo svolgimento di un’attività lavorativa nell’ambito dell’informatica di gestione parallela al la formazione.
2 Lo stage è oggetto di un regolamento specifico approvato dalla Direzione della scuola e il periodo di svolgimento è definito nel piano di formazione. Art. 7
1 Il piano di formazione fissa la dotazione oraria dei moduli e delle unità di insegnamento (in presenza e a distanza) e precisa quali unità di insegnamento sono oggetto di una prova d’esame.
2 Il piano di formazione è allestito dalla Direzione della scuola e approvato dalla Divisione della formazione professionale.
N umero minimo studenti Art. 8 I corsi hanno luogo, di regola, con un minimo di 10 studenti. Art. 9 La frequenza delle lezioni è obbligatoria, le assenze complessive (considerate tutte le unità) superiori al 20 % comportano l’esclusione dello studente dagli esami con la conseguente non promozione. Art. 10
1 Un comportamento riprovevole da parte di uno studente è oggetto di un colloquio chiarificatore con gli insegnanti ed eventualmente con un membro della Direzione.
2 In casi gravi di indisciplina o di reiterate assenze la Direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, adotta, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonimento inflitto dal direttore; b) sospensio ne dalla scuola fino a tre giorni decisa dal direttore, con comunicazione scritta al Dipartimento.
3 In casi ripetuti di grave indisciplina o di reiterate assenze, ed esaurite le sanzioni precedenti, la Direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, può proporre l’esclusione definitiva dall’istituto che è di competenza del Dipartimento.
4 Lo studente escluso non può essere iscritto in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento.
5 Le sanzioni disciplinari sono comunicat e per iscritto allo studente.
6 Contro la decisione di esclusione definitiva dall’istituto è dato ricorso al Consiglio di Stato. Capitolo terzo Condizioni d’ammissione alla scuola senza esame Art. 11 Le condizioni di ammissione sono definite nel PQ. Art. 12 Possono iscriversi all’esame di ammissione i candidati in possesso di un titolo di studio diverso da quelli previsti all’art. 11. Art. 13 1 La Direzione della scuola, può decidere l’am missione di altri candidati, se la loro formazione è giudicata equivalente o superiore a quella definita agli art. 11 e 12.
2 La Direzione della scuola può pure decidere sull’ammissione a semestri superiori di candidati che hanno una formazione adeguata.
C orso parallelo all’esercizio di una professione Art. 14 Per il corso parallelo all’esercizio di una professione, l’onere minimo dell’attività lavorativa è definito nel PQ. Capitolo quarto Esame d’ammissione Art. 15 L’esame di ammissione (scritto e/ o orale) è previsto in una o più delle se guenti materie: a) italiano; b) matematica; c) inglese; d) economia aziendale. Art. 16
1 Sono esonerati dall’esame di italiano i candidati di lingua madre italiana o che hanno frequentato gli ultimi 5 anni di scuola nella Svizzera italiana o in Italia.
2 Sono esonerati dall’esame di inglese i candidati che possono comprovare di aver seguito un corso della durata di almeno 140 ore o di possedere una formazione giudicata equivalente dalla Direzione della scuola . Art. 17 L’esame di ammissione ha luogo nel corso del mese di agosto; esso è organizzato dalla Direzione della scuola in collaborazione con la commissione d’esame. Art. 18
1 La commissione d’esame d’ammissione è composta da un membro della Direzione della scuola e dai docenti delle materie d’esame.
2 La commissione prende atto dei risultati dell’esame o dei risultati ottenuti precedentemente nel caso di candidati esonerati e decide sull’ammissione al corso allesten do, se del caso, una graduatoria. Art. 19 La Direzione della scuola fornisce agli iscritti all’esame di ammissione tutte le indicazioni necessarie. Capitolo quinto Valutazione: generalità Art. 20
1 La va lutazione delle competenze acquisite dallo studente comprende: a) un controllo continuo esercitato mediante prove scritte e/o orali per ogni unità d’insegnamento prevista dal piano di formazione; b) delle prove d’esame; c) il lavoro pratico di diploma, com presa la sua difesa orale.
2 Al termine di ogni semestre lo studente riceve una pagella. Art. 21 1 La scala delle note è la seguente:
6 molto buono
5 buono
4 sufficiente
3 insufficiente
2 molto debole
1 nullo.
2 Tutte le note possono essere frazionate al decimo di punto.
3 Le medie si calcolano approssimandole al decimo di punto. Capitolo sesto Esami e promozione
Art. 22 1 Il Consiglio di classe è composto da un membro della Direzione della scuola e dai relativi doc enti.
2 Esso constata e verifica i risultati semestrali e finali e decide sui casi previsti all’art. 34. Art. 23 1 Ogni docente presenta alla Direzione, entro i termini fissati, un progetto d’esame scritto; la Direzione lo trasmette all’espert o della materia per l’approvazione.
2 Gli esami scritti sono corretti e valutati dal docente e devono poi essere sottoposti all’esperto possibilmente prima dell’esame orale. Art. 24
1 Il candidato è interrogato dal docente in presenza dell’esperto; le domande sono di regola estratte a sorte.
2 L’esperto può completare, ponendo delle domande, l’interrogazione orale del candidato.
3 La valutazione della prova orale viene concordata tra il docente e l’esperto; in caso di disaccordo decide il docente.
4 Il docente e l’esperto tengono un verbale dell’esame. Art. 25
1 Se per motivi di forza maggiore uno studente non può partecipare all’esame o può parteciparvi solo parzialmente, è tenuto ad informare immediatamente la Direzione della scuola.
2 In caso di malattia o di infortunio lo studente deve dimostrare con un certifi cato medico che non è in grado di svolgere l’esame.
3 L’intero esame o una parte dello stesso deve essere ricuperato al più presto. Art. 26 L’esclusione dall’esame avviene se lo studente, durante lo svolgimento dello stesso: a) si serve di mezzi ausiliari non autorizzati o trasgredisce in modo grave l’ordinamento dell’esame; b) si assenta senza un motivo di forza maggiore. Art. 27 Ciascun anno di studio può essere ripetuto una sola volta. Lo studente che ripete è esonerato dalle unit à di insegnamento la cui nota dell’anno precedente era maggiore o uguale a
5.0. Sulla pagella comparirà la nota precedentemente acquisita. Art. 28 Agli esami possono assistere il docente, l’esperto, un membro della Direzione e le persone autorizzate dalla Direzione. Art. 29 Prima di ogni esame agli studenti vengono comunicati gli eventuali mezzi ausiliari di cui si possono servire durante la prova. Capitolo settimo Promozione all’anno successivo A rt. 30 I moduli, le unità, gli esami, la forma, la durata e la collocazione degli stessi sono indicati nel piano di formazione. Art. 31 Al termine di ogni semestre e di ogni anno scolastico, viene assegnata una nota per ciascuna unità e rispettivamente per ciascun modulo. Art. 32 1 La nota delle unità e dei moduli è assegnata secondo i criteri stabiliti nel piano di formazione della scuola e nelle schede descrittive degli stessi.
2 La nota del modulo è assegnata in base a d una media ponderata delle note d’unità che lo compongono come specificato nel piano di formazione.
3 Un modulo è acquisito se vengono rispettate le seguenti condizioni: a) la nota finale del modulo è uguale o superiore a 4.0; b) la percentuale di assenza dello studente durante il modulo non supera il 20 % del tempo effettivo.
4 Se un docente non assegna una nota ad un’unità di insegnamento deve motivarlo per scritto; mancando la nota ad un’unità di insegnamento, la nota al modulo, e quindi la nota finale, n on può essere assegna ta. Art. 33
1 Lo studente è promosso all’anno successivo o, dopo l’ultimo anno di formazione a scuola, accede al lavoro di diploma se vengono rispettate le seguenti condizioni: a) la media delle note di tutti i moduli è uguale o superiore a 4.0; b) i moduli con note insufficienti sono inferiori alla metà dei moduli totali.
2 La media di tutti i moduli è calcolata in funzione di ponderazioni definite nel piano di formazione della scuo la.
3 La mancata assegnazione di una nota di modulo comporta la non promozione. Art. 34
1 Nel caso in cui uno studente risulti non promosso in base al criterio dell’art. 33 cpv. 1 a) ed avendo una media finale delle note dei moduli non inferiore al 3.9, il Consiglio di classe può concedere, se giudica lo studente meritevole, fino a 0.1 punti di provvedimento eccezionale per consentirne la promozione all’anno successivo o, dopo l’ultimo anno di formazione a scuola, di accedere al lav oro di diploma.
2 La concessione della promozione o del diploma tramite questo provvedimento eccezionale deve figurare sulla pagella. Capitolo ottavo Lavoro di diploma e titolo Art. 35 Il ciclo di formazione termina con lo svolgimento e la presentazione del lavoro di diploma, oggetto di un regolamento specifico approvato dalla Direzione della scuola. Art. 36
1 Il titolo rilasciato è quello di «informatico/a di gestione dipl. SSS».
2 Il nome dei diplomati è pubblicat o sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino. Capitolo nono Disposizioni finali Art. 37 La procedura di ricorso è regolata dal Titolo IX della Legge della scuola. Art. 38 Il Regolamento della Scuola superiore d i informatica di gestione del 31 maggio 2011 si applica agli studenti che hanno iniziato la loro formazione durante l’anno scolastico 2010/2011. Per coloro i quali hanno iniziato prima, rimane in vigore il Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione del 14 dicembre 1999. Art. 39 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
1 Pubblicato nel BU 2011 , 331.

1

Entrata in vigore: 3 giugno 2011 - BU 2011, 331.
Markierungen
Leseansicht