Legge sull’ordine pubblico
                            Legge  sull’ordine  pubblico  (LOrP)  (del  23  novembre  2015)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  –  il   messaggio  11  marzo  2015  n.    7055  del  Consiglio  di    Stato,  –  il   rapporto  18   novembre   2015   n. 7055R  della   Commissione  della  legislazione,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  La  presente    legge  ha  per    scopo    la  tutela,  sul  territorio  cantonale,    dell’ordine,  della  tranquillità,  della  moralità,  della  salute  e   della  sicurezza  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Infrazioni
                            a)  di  competenza  del  municipio  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  puniti   con  la multa  di    competenza  municipale  coloro  che,  intenzionalmente:  a)  l’accattonaggio;  b)  vagare  su  suolo  pubblico   animali   potenzialmente  pericolosi  che  sono  in loro   custodia,  di adottare  le misure  necessarie  onde  evitarne   la fuga   oppure  di    avvertire  senza  indugio  quando  è   avvenuta;  c)   malgrado  l’ingiunzione  fatta   loro  dalla  competente  autorità:  di    riparare  o   di    demolire  gli  pericolanti;  di  effettuare    lavori  urgenti  o  ripari    onde  evitare  un    pericolo  imminente;  malgrado   il divieto,  a   continuare  in    lavori  od  opere  considerati   pericolosi;  d)  imbrattano  o in  altro  modo  insudiciano  il suolo  o beni  pubblici,  riservate  le eventuali  comunali  in materia;  e)  a   causa  del  loro  stato   psico-fisico  alterato,  la    tranquillità  pubblica   con   atti,  clamori  od  molestie;  f)  schiamazzi  notturni  nei  luoghi  abitati  in    violazione  delle   norme  locali   di quiete;  g)  la prostituzione  nei  luoghi  pubblici  o privati,  turbando  l’ordine,   la    tranquillità,  la    moralità,  salute  o   la    sicurezza  pubblici,  siano   essi   all’aperto  od   al    chiuso  ma  visibili  al    pubblico,   riservato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            199  del  Codice   penale   svizzero  (CP);  h)  l’adescamento  su suolo   pubblico  o   privato  visibile  al    pubblico   allo   scopo  di    esercitare  la  i)   o coprono  il   viso  su  area   pubblica  o   in    luoghi,   pubblici  o privati,  che  offrono  servizi  al  l)    costringono    o    inducono  in  altro  modo  altri  a    dissimulare  o  coprire  il   viso  su  area  o   in luoghi,  pubblici  o   privati,  che  offrono  servizi  al pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   divieto  di  cui  al capoverso  1   lettere  i)   e   l)   non  si    applica,  in  particolare,  all’uso  di copricapi  e di  mezzi  protettivi  o difensivi   consoni  all’esercizio  di    una  funzione  pubblica  o   prescritti   dalla  legge  o   da  altre  norme  particolari,  per   motivi  di salute,  di    sicurezza,  professionali,  di    pratica  sportiva,  oppure  in  occasione  di   feste  e  manifestazioni  religiose,  tradizionali,  culturali,  artistiche,  ricreative  o  commemorative  o per   usanze   locali,  o   per  motivi  di carattere  politico  o commerciale.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  di  competenza   del  ministero  pubblico  Art.  3  Sono  puniti  con  la  multa  di   competenza     del  ministero     pubblico  coloro  che,  intenzionalmente:  a)  con  armi  da  fuoco  o   lanciano   oggetti  pericolosi  in zone  abitate   o in altre  circostanze  tali  creare  pericolo  pubblico;  b)   su  suolo  pubblico  o   privato  sostanze  od  altri  preparati   allo   scopo  di far  soffrire  perire   animali  selvatici   o   domestici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  di  competenza  della  magistratura  dei  minorenni  Art.  4  Le  infrazioni   contemplate  dalla  presente  legge  commesse  da   minorenni  sono  di    esclusiva  competenza  della  magistratura  dei   minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv.   modificato  dalla   L   16.9.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU   2019,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammontare  della  multa  Art.  5  1  Le  infrazioni  alla  presente   legge,  sono   punite   con  la    multa   da  100.  –   a 10’000.–  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   polizia   può  richiedere   al    contravventore   residente  all’estero  una  anticipata   garanzia  necessaria  a  coprire  le spese  procedurali   e   la    multa,  oppure  a   designare  un  recapito  legale  in Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  e   rimedi  giuridici  Art.  6  1  La  procedura  e   i  rimedi  giuridici  sono  retti:  a)   legge  organica  comunale   del   10  marzo  1987  (LOC),  nelle  fattispecie  di    cui  all’articolo  2;  b)   Codice   di procedura  penale  del   5 ottobre  2007  (CPP),  nelle   fattispecie   di cui  all’articolo   3;  c)    Procedura  penale  minorile  del  20    marzo  2009  (PPMin),  nelle  fattispecie  commesse  da
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  municipi  trasmettono  d’ufficio  al ministero  pubblico  o alla  magistratura  dei  minorenni   le    denunce   che  esulano  dalla   loro   competenza  o   che  presentano  caratteristiche  di    particolare  gravità,  di    recidività  o di  concorso  con   altri   reati  non  contemplati  nell’articolo  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direttive  di  applicazione  Art.  7  Il   Consiglio   di    Stato,  tramite  un  regolamento,  emana  le    necessarie   direttive   all’indirizzo   delle  autorità  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  8  La  legge  sull’ordine  pubblico  del  29  maggio  1941  è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  9  Le  procedure  pendenti  al  momento    dell’entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono  disciplinate  secondo  il   diritto  anteriore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  10  1  Trascorsi  i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la presente  legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   la    data  di    entrata  in    vigore.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Con   l’entrata  in    vigore  della   legge,   entrano  in    vigore  anche  i nuovi  articoli  9a   e   96  della   Costituzione  cantonale  approvati  il 22  settembre  2013.  Pubblicata  nel   BU  2016  ,  194.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Entrata   in vigore:  1° luglio  2016  -  BU  2016,  194.