Regolamento concernente l’ inserimento sociale e professionale (6.4.11.1.2)
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Regolamento concernente l’ inserimento sociale e professionale

6.4.11.1.2: R conc. l’ inserimento sociale e professionale - 22 marzo 1995
6.4.11.1.2 Regolamento concernente l’ inserimento sociale e professionale IL CONSIGLIO DI STATO vista la legge sull’ assistenza sociale dell’ 8 marzo 1971,

A. Competenza

Art. 1 [1] L’ Ufficio del sostegno sociale e dell’ inserimento (di seguito Ufficio) è incaricato dell’ applicazione di questo regolamento.

B. I. ...

Art. 2

[2]

II. ...

Art. 3

[3]

III. ...

Art. 4

[4]

IV. ...

Art. 5

[5]

V. Collaborazioni

Art. 6

[6] L’ Ufficio può avvalersi di altri servizi dello Stato, segnatamente di quelli della Divisione della formazione professionale e dell’ Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dei Comuni e di altri enti ed organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la ricerca, in particolare, di posti di lavoro.

C. Contratto

Art. 7

1 Il contratto di inserimento, redatto dal beneficiario o dal suo rappresentante, è sottoscritto dallo stesso e dall’ Ufficio.
2 Nel contratto sono specificati: a. il progetto di inserimento, b. le facilitazioni offerte per la realizzazione del progetto, c. lo scadenzario delle attività previste, d. le modalità di verifica dell’ attuazione, e. la clausola relativa alla revisione e l’ indicazione delle conseguenze in caso di inosservanza.

D. Esclusione delle prestazioni particolari dal calcolo della

prestazione assistenziale

Art. 8

1 I contributi assegnati nell’ ambito di regolamenti comunali, le spese straordinarie riconosciute dal datore di lavoro per l’ adempimento del contratto d’ inserimento non sono considerati ai fini del calcolo della prestazione assistenziale.
2 Eventuali altre prestazioni particolari sono valutate caso per caso.

E. Prestazioni di inserimento concesse dall’ Ufficio

I.Prestazioni di base

1. Inserimento professionale

Art. 9

1 Nel periodo di validità del contratto di inserimento professionale, conformemente all’ art. 31 b lett. a), b) e c) della legge, è concesso al beneficiario un importo forfetario per le spese generali per il conseguimento del reddito secondo le norme in vigore presso l’ Ufficio.
2 Nel periodo di validità del contratto di inserimento sociale, conformemente all’ art. 31 b lett. d) e e) della legge, è concesso un importo supplementare fino al massimo della quota parte liberamente disponibile definita dall’ Ufficio.

II. Prestazioni aggiuntive

Art. 10
1 prestazioni aggiuntive per l’ attuazione del contratto.
2 Il comune di domicilio del beneficiario non partecipa alle spese per le prestazioni aggiuntive di cui al capoverso precedente.

F. Entrata in vigore

Art. 11

Cantone Ticino ed entra in vigore il 2 maggio 1995. Pubblicato nel BU 1995 , 170.

[1]

Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 338.

[2]

Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 338.

[3]

Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 338.

[4]

Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 338.

[5]

Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 338.

[6]

Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 338.

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