Legge sull’esercizio del diritto di grazia
                            1  Legge  sull’esercizio del diritto di grazia  (del 5 novembre 1945)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  su proposta del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  Il diritto di grazia è esercitato dal Gran Consiglio.  Art. 2  1  Per  effetto  della  grazia  tutte  le  pene  pronunciate  con  sentenze  definitive  dalle  autorità  giudiziarie cantonali per crimini, delitti e contravvenzioni, in applicazione del Codice penale svizzero  o  di  altre  leggi  federali  o  cantonali  possono  essere  condonate  totalmente  o  parzialmente,  oppure  commutate in pene meno gravi.  Il decreto di grazia ne determina i limiti.  Art. 3  1  La  domanda  di  grazia  può  essere  presentata  dal  condannato,  dal  suo  rappresentante  legale e, col consenso del condannato, dal difensore o dal coniuge o dal partner registrato.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  domanda  di  grazia  può  essere  presentata  d’ufficio  dal  Consiglio  di  Stato  per  crimini  o  delitti  politici e per reati connessi con crimini o delitti politici.  Art. 4  La domanda di grazia non sospende l’esecuzione della sentenza.  Art. 5  La domanda di grazia deve essere diretta al Gran Consiglio per il tramite del Consiglio di  Stato.  Art. 6  3  Se la domanda proviene da un detenuto, il Consiglio di Stato deve chiedere il preavviso  dell’autorità  che  ha  pronunciato  la  condanna,  del  procuratore  pubblico  che  ha  proposto  la  pena  e  dalla direzione del penitenziario.  Art. 7  Se  la  domanda  di  grazia  proviene  da  persona  non  detenuta,  il  Consiglio  di  Stato  domanda  il  preavviso  dell’autorità  che  ha  pronunciato  la  condanna  e  del  procuratore  pubblico  che  ha proposto la pena.  Art. 8  Il  Consiglio  di  Stato  inoltra  le  domande  di  grazia,  con  suo  preavviso,  al  Gran  Consiglio  entro la prima settimana di ogni sessione ordinaria.  Il  Gran  Consiglio  le  sottopone  all’esame  di  una  sua  commissione  che  preavvisa  in  iscritto  separatamente ogni domanda, proponendone ammissione totale o parziale, o reiezione.  Art. 9  Il Gran Consiglio vota a scrutinio segreto.  Per l’ammissione della grazia è richiesto il voto affermativo dei due terzi dei votanti.  Art. 10  In  caso  di  rifiuto  della  grazia,  il  Gran  Consiglio  in  immediata  successiva  votazione  può  decidere, su proposta della commissione ed a semplice maggioranza, che la domanda non debba  essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.  Art. 11  4  La decisione del Gran Consiglio è definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Art. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 490.
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                Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 580 e 597.
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                Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16.
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                Art. reintrodotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26; precedente modifica: BU 2007,
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Art. 12
                            La presente legge entra in vigore  5   con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi  ed atti esecutivi del Cantone, trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum.  Pubblicato nel BU  1945  , 223.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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