Convenzione intercantonale concernente gli infermieri e le infermiere
Convenzione intercantonale concernente gli infermieri e le infermiere (dell’8 settembre 1947) Approvata dal Consiglio federale il 7 giugno 1948. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1949. Definizione della cura degli ammalati La cura degli ammalati nel senso della presente convenzione comprende le cure Diploma intercantonale; libero esercizio La conferenza dei direttori cantonali dell’igiene designa i diplomi considerati valevoli dai Autorizzazione cantonale I Cantoni che hanno aderito alla presente convenzione si riservano il diritto di Regolamento concernente la formazione professionale e gli esami Le diverse categorie di cure agli ammalati come pure le norme fondamentali per la Ritiro dell’autorizzazione L’autorità cantonale competente può, entro i limiti delle disposizioni cantonali vigenti, Titolo Il titolo d’infermiere o d’infermiera, di infermiera visitatrice, d’infermiera per bambini o
Tirocinio d’infermiere e d’infermiera Le disposizioni della presente convenzione non si applicano alle persone che seguono Organizzazione La conferenza dei direttori cantonali dell’igiene è incaricata di vigilare sull’esecuzione Accessione e disdetta Tutti i Cantoni possono accedere alla presente convenzione. Essa può essere disdetta Entrata in vigore La presente convenzione entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Disposizioni cantonali I Cantoni emanano, al momento della loro accessione, le disposizioni necessarie.
1950 , 123. (stato al 31.XII.1965): Berna, Zugo,
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