Legge sui colori e sigillo del Cantone
1 Legge sui colori e sigillo del Cantone (del 25 maggio 1803) I CONSIGLI DEL CANTONE TICINO h a n n o r i s o l u t o : Art. 1 1
1 I colori del Cantone Ticino sono il rosso e azzurro.
2 Il colore rosso corrisponde alla cromia no. 032, il colore azzurro alla cromia no. 293 della scala Pantone, come alla figura 1.
3 Nella bandiera militare e nello stendardo (bandiera oblunga) i colori sono disposti orizzontalmente (senso della fascia), e il rosso è in alto: nello scudo e nello stendardo i colori sono disposti verticalmente e il rosso è alla sinistra di chi guarda (destra araldica). Art. 2 Il sigillo del Cantone Ticino avrà per impronta un campo di figura ovale tagliato verticalmente in due parti. A destra sarà collocato il color rosso ed a sinistra l’azzurro. Si leggerà nella circonferenza dell’ovale da una parte “Federazione Elvetica” 2 e dall’altra “Cantone Ticino”. La fronte presenterà due rami intrecciati di ulivo, ed il piedestallo un’iscrizione denotante a quale dei due consigli appartenga. Art. 3 ... 3 Data dell’entrata in vigore: 26 maggio 1803. Fig. 1 4 Definizione dei colori Rosso: scala Pantone 032 Per la stampa in quadricromia: magenta 91%, yellow 87% Azzurro: scala Pantone 293 Per la stampa in quadricromia: cyan 100%, magenta 56%
1
Art. modificato dalla L 19.2.2001; in vigore dal 5.2.2002 - BU 2002, 27; precedente modifica: BU 1922,
252.
2
All’iscrizione di Federazione Elvetica è stata sostituita coll’andar del tempo quella di Confederazione
Svizzera - Raccolta generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino 1803 - 86 vol. I, 48.
3
Avvertimento. Un 3° articolo della L riguardava il costume de’ membri del Gran Consiglio, ma è andato in
disuso - Raccolta generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino 1803 - 86 vol. I, 48.
4
Figura introdotta dalla L 19.2.2001; in vigore dal 5.2.2002 - BU 2002, 28.
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