Legge sui territori interessati da pericoli naturali
                            Legge  sui territori interessati da pericoli naturali  (LTPNat)  (del 29 maggio 2017)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  della  legge  federale  sulle  foreste  del  4  ottobre  1991  e  dell’ordinanza  sulle  foreste  del  30  novembre 1992;  -  della legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua del 21 giugno 1991 e dell’ordinanza  sulla sistemazione dei corsi d’acqua del 2 novembre 1994;  -  visto il messaggio 18 gennaio 2017 n. 7272 del Consiglio di Stato;  d e c r e t a :  TITOLO I  Disposizioni generali  Scopo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Questa  legge  disciplina  l’accertamento,  la  gestione  dei  rischi  e  il  sussidiamento  dei
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa mira a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli.  Vigilanza e collaborazione tra enti pubblici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  esercita  la  vigilanza  sui  pericoli  naturali;  esso  disciplina  tramite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  enti  pubblici  collaborano  alla  pianificazione,  al  coordinamento  e  all’attuazione  delle  misure  di  Informazione  Il Consiglio di Stato promuove un’adeguata informazione della popolazione.  TITOLO II  Accertamento dei territori interessati da pericoli naturali  Piano delle zone di pericolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il piano delle zone di pericolo (PZP) accerta i territori interessati da pericoli naturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il PZP è composto dai seguenti documenti:  catasto degli eventi conosciuti;  carta  dei  pericoli,  in  scala  particellare,  per  la  zona  edificabile  e  le  zone  soggette  a  rischi  rilevanti;  carta indicativa dei pericoli, in scala adeguata, per le altre zone;  relazione tecnica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  PZP  può  già  comprendere  una  carta  dei  pericoli  a  valere  dopo  l’esecuzione  di  interventi  di  Procedura  a) allestimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il PZP è allestito dal Dipartimento, per il territorio di un Comune, per comparti di esso o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il PZP può essere allestito simultaneamente, per tutte le necessarie tipologie di pericolo naturale,  b) pubblicazione, osservazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  termine  di  pubblicazione  ogni  persona  o  ente  che  dimostri  un  interesse  legittimo  può  c) adozione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Consiglio di Stato adotta il PZP; esso può adottare il PZP anche solo in parte, se ciò
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adozione è pubblicata sul Foglio ufficiale.  d) ricorso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  il  PZP  è  data  facoltà  di  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo;  sono
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ricorso non ha effetto sospensivo.  Effetti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  PZP  serve  da  base  per  la  pianificazione  dell’utilizzazione  del  suolo  e  per  l’adozione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il mancato inserimento di un territorio nel PZP non ne esclude la pericolosità.  Modifica del PZP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il PZP viene modificato in caso di mutamenti apprezzabili della situazione di pericolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per la modifica del PZP valgono le norme per la sua adozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato può delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP.  Menzione  Il Consiglio di Stato può far menzionare a registro fondiario l’esistenza del PZP per ogni  TITOLO III  Gestione del rischio  Principio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sulla  base  del  PZP  e  tenuto  conto  dei  potenziali  danni  a  persone  e  a  beni  materiali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In particolare:  i  piani  d’utilizzazione  sono  tempestivamente  adeguati  al  PZP,  segnatamente  con  misure  di  prevenzione a carattere pianificatorio;  sono   adottate   le   misure   tecniche   (di   premunizione   e   risanamento)   e   organizzative  ragionevolmente richieste dalla tipologia di pericolo e dal grado di rischio;  sono adottate le opportune decisioni d’urgenza, in particolare relativamente all’uso degli edifici  esistenti, nei casi di grave pericolo imminente o in cui non sia possibile garantire altrimenti la  necessaria sicurezza;  le  domande  di  costruzione  incompatibili  con  il  pericolo  accertato  dal  PZP  sono  respinte  rispettivamente sospese, nel caso di PZP in allestimento o in pubblicazione;  le  domande  di  costruzione  fuori  dalla  zona  edificabile  possono  essere  subordinate  a  perizie  tecniche volte ad accertare o a precisare la presenza e il grado di pericoli naturali;  sono stabiliti piani d’emergenza e Commissioni locali incaricate di attuarli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato può emanare direttive sulla gestione del rischio.  Compiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’adeguamento  dei  piani  di  utilizzazione  (art.  12  cpv.  2  lett.  a)  è  un  compito  dei
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adozione di misure tecniche e organizzative (art. 12 cpv. 2 lett. b), riservati casi particolari in cui  dei Comuni, in quanto volta alla sicurezza delle zone edificabili nel loro complesso;  dei Consorzi costituiti a tale scopo;  dei proprietari di edifici e impianti fuori zona edificabile (strade, ferrovie, ecc.), come pure dei  proprietari  e  dei  gestori  di  infrastrutture  turistiche  e  di  trasporto,  in  quanto  volta  alla  loro  sicurezza;  dei  proprietari  rivieraschi,  in  quanto  volta  a  sistemare,  mantenere  e  ripristinare  il  corso  d’acqua, qualora sia preponderante l’interesse particolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adozione delle decisioni d’urgenza, in particolare per l’uso delle costruzioni esistenti (art. 12 cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I Municipi elaborano i piani d’emergenza e istituiscono le Commissioni locali (art. 12 cpv. 2 lett. f);  Finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Salvo   contrarie   disposizioni   speciali   e   nei   limiti   determinati   dalla   pianificazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tenuto  conto  dei  contributi  federali,  complessivamente  il  sussidio  ammonta  al  massimo  all’80%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  percentuale  di  sussidio  è  stabilita  tenendo  conto  segnatamente  dell’entità  degli  interventi  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  applicabili  la  legge  sui  sussidi  cantonali  del  22  giugno  1994  e  la  legge  sui  contributi  di  TITOLO IV  Inosservanza della legge e rimedi giuridici  Intervento sostitutivo  In caso di inadempienza delle autorità competenti, il Consiglio di Stato può intervenire in  Ricorsi  Contro  tutte  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato  è  dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale  TITOLO V  Norme transitorie e finali  Diritto intertemporale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I PZP adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge restano in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  PZP  pubblicati  prima  dell’entrata  in  vigore  di  questa  legge  sono  adottati  secondo  la  procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli interventi previsti dal Piano cantonale di premunizione e di risanamento restano in vigore, fino  Abrogazione  La legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 è abrogata.  Entrata in vigore  Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017  , 221.