Decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro (573.100)
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Decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro

Decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro (del 3 luglio 1961) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l'art. 32 della Legge federale sull'organizzazione militare del 12 aprile 1907, nonché l'art.
24 dell'Ordinanza del Consiglio federale sul tiro fuori del servizio del 27 febbraio 1991 e l'Ordinanza del Consiglio federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 che fissano gli obblighi dei Comuni circa la costruzione, la manutenzione e il risanamento delle piazze di tiro; visto il messaggio 16 maggio 1961 n. 968 del Consiglio di Stato, 1 d e c r e t a : Art. 1 Lo Stato favorisce la costruzione, l’ampliamento e la riattazione delle piazze di tiro contribuendo con un sussidio alla relativa spesa. Art. 2 Tale sussidio è concesso nella misura del 20% della spesa preventivata, dedotti eventuali contributi di altri enti. Esso è versato su presentazione del consuntivo e ad avvenuto collaudo dell’opera da parte della competente autorità militare e dell’ufficio cantonale per i lavori sussidiati. Art. 3 2 Quando le circostanze o il pubblico interesse lo giustifichino, il Consiglio di Stato ordinerà la costituzione di consorzi di comuni per l’esecuzione di un’unica piazza di tiro. In tal caso l’importo del sussidio può raggiungere il 25% della spesa preventivata. Art. 4 Le domande per l’ottenimento del sussidio cantonale, presentate dal comune sede di una società di tiro, rispettivamente dalla delegazione consortile, sono decise dal Consiglio di Stato su preavviso del dipartimento competente, al quale esse vanno dirette unitamente ai progetti e ai preventivi debitamente approvati dalla competente autorità militare. Art. 5 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore 3 . Pubblicato nel BU 1961 , 154.
1 Ingresso modificato dal DL 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 373.
2 Art. modificato dal DL 23.12.1980; in vigore dal 1.1.1981 - BU 1981, 42.
3 Entrata in vigore: 1° settembre 1961 - BU 1961, 154.
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