Regolamento sulla metrologia (946.110)
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Regolamento sulla metrologia

Regolamento sulla metrologia (Rmetro) (del 3 agosto 2017) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011 (LMetr), d e c r e t a :

Autorità competente

Art. 1

1
1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l’autorità competente ad applicare la legge.
2 Esso procede di regola per il tramite dei verificatori.

Designazione dei verificatori

Art. 2

1 I verificatori di circondario sono designati dal Dipartimento delle istituzioni.
2 Essi operano a titolo indipendente tramite la stipulazione di un apposito mandato di prestazione con il Dipartimento delle istituzioni.

Circondari di verificazione

Art. 3

1 Il territorio del Cantone è suddiviso nei seguenti circondari di verificazione: a) b) c)
2 Gli uffici di verificazione hanno sede nei rispettivi circondari.

Principio

Art. 4

1 I verificatori di circondario fatturano e incassano direttamente dagli utenti le tasse di verificazione e le indennità previste dall’Ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.
2 Il verificatore è tenuto a rilasciare per ogni operazione eseguita una fattura e conservarne copia per 10 anni.
3 L’elenco delle fatture è inviato ogni anno al Servizio. 2

Indennità per lavori eseguiti fuori dagli

Uffici circondariali

Art. 5

1 Per i lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali i verificatori possono addebitare le spese previste dall’articolo 6 dell’Ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre
2005.
2 Per manodopera ausiliaria indispensabile i verificatori possono addebitare metà dell’indennità oraria fissata dalla tariffa federale per il verificatore di circondario.

Contatori autocisterne

Art. 6

1 Per le verificazioni dei contatori di autocisterne munite di pompa, eseguite mediante il recipiente di verifica istallato presso il Centro di manutenzione delle strade cantonali di Pambio Noranco, è percepita dal verificatore per conto del Cantone, una tassa di locazione di fr. 50.– per contatore.
2 Per i contatori di cisterne a gravità è stabilita una tassa di fr. 100.–.
3 Le tasse sono riversate alla Cassa cantonale.

Compensi e indennità

Art. 7

1 A compenso delle attività di competenza cantonale prescritte dalla legislazione sulla metrologia, i verificatori percepiscono dal Cantone un’indennità globale giornaliera di fr. 1000.–.

1

Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
2 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
2 I verificatori eseguono le attività di spettanza cantonale entro i seguenti limiti: b) c)

Rapporti

Art. 8

3 1 Entro il 31 gennaio di ogni anno il Servizio, sentiti i verificatori, fissa gli obiettivi d’attività dell’anno.
2 Entro il 31 dicembre di ogni anno i verificatori presentano al Servizio un rapporto dei controlli eseguiti fornendo in particolare i seguenti dati: denominazione delle ditte controllate, luoghi e date dei controlli, numero dei test statistici eseguiti, totale dei giorni impiegati.
3 Essi inviano al Servizio copia del rapporto di attività allestito per l’Ufficio federale di metrologia e accreditamento (Metas).

Devoluzione al Cantone

Art. 9

4 Entro il 31 marzo di ogni anno i verificatori versano al Cantone, previa fattura del Servizio, quanto previsto dall’articolo 8 dell’Ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.

Reclamo

Art. 10

1 Contro le decisioni inerenti le tasse e i provvedimenti dei verificatori è dato reclamo al Servizio entro il termine di 30 giorni. 5
2 Le persone interessate sono informate direttamente dai verificatori circa la possibilità del reclamo.

Abrogazione

Art. 11

È abrogato il regolamento sulla metrologia del 10 aprile 2001 (Rmetro).

Entrata in vigore

Art. 12

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.
6 Pubblicato nel BU 2017 , 285.
3 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
4 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

5

Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
6 Entrata in vigore: 8 agosto 2017 - BU 2017, 285.
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