Regolamento sulla metrologia
Regolamento sulla metrologia (Rmetro) (del 3 agosto 2017) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011 (LMetr), d e c r e t a :
Autorità competente
Art. 1
1
1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l’autorità competente ad applicare la legge.
2 Esso procede di regola per il tramite dei verificatori.
Designazione dei verificatori
Art. 2
1 I verificatori di circondario sono designati dal Dipartimento delle istituzioni.
2 Essi operano a titolo indipendente tramite la stipulazione di un apposito mandato di prestazione con il Dipartimento delle istituzioni.
Circondari di verificazione
Art. 3
1 Il territorio del Cantone è suddiviso nei seguenti circondari di verificazione: a) b) c)
2 Gli uffici di verificazione hanno sede nei rispettivi circondari.
Principio
Art. 4
1 I verificatori di circondario fatturano e incassano direttamente dagli utenti le tasse di verificazione e le indennità previste dall’Ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.
2 Il verificatore è tenuto a rilasciare per ogni operazione eseguita una fattura e conservarne copia per 10 anni.
3 L’elenco delle fatture è inviato ogni anno al Servizio. 2
Indennità per lavori eseguiti fuori dagli
Uffici circondariali
Art. 5
1 Per i lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali i verificatori possono addebitare le spese previste dall’articolo 6 dell’Ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre
2005.
2 Per manodopera ausiliaria indispensabile i verificatori possono addebitare metà dell’indennità oraria fissata dalla tariffa federale per il verificatore di circondario.
Contatori autocisterne
Art. 6
1 Per le verificazioni dei contatori di autocisterne munite di pompa, eseguite mediante il recipiente di verifica istallato presso il Centro di manutenzione delle strade cantonali di Pambio Noranco, è percepita dal verificatore per conto del Cantone, una tassa di locazione di fr. 50.– per contatore.
2 Per i contatori di cisterne a gravità è stabilita una tassa di fr. 100.–.
3 Le tasse sono riversate alla Cassa cantonale.
Compensi e indennità
Art. 7
1 A compenso delle attività di competenza cantonale prescritte dalla legislazione sulla metrologia, i verificatori percepiscono dal Cantone un’indennità globale giornaliera di fr. 1000.–.
1
Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
2 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
2 I verificatori eseguono le attività di spettanza cantonale entro i seguenti limiti: b) c)
Rapporti
Art. 8
3 1 Entro il 31 gennaio di ogni anno il Servizio, sentiti i verificatori, fissa gli obiettivi d’attività dell’anno.
2 Entro il 31 dicembre di ogni anno i verificatori presentano al Servizio un rapporto dei controlli eseguiti fornendo in particolare i seguenti dati: denominazione delle ditte controllate, luoghi e date dei controlli, numero dei test statistici eseguiti, totale dei giorni impiegati.
3 Essi inviano al Servizio copia del rapporto di attività allestito per l’Ufficio federale di metrologia e accreditamento (Metas).
Devoluzione al Cantone
Art. 9
4 Entro il 31 marzo di ogni anno i verificatori versano al Cantone, previa fattura del Servizio, quanto previsto dall’articolo 8 dell’Ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.
Reclamo
Art. 10
1 Contro le decisioni inerenti le tasse e i provvedimenti dei verificatori è dato reclamo al Servizio entro il termine di 30 giorni. 5
2 Le persone interessate sono informate direttamente dai verificatori circa la possibilità del reclamo.
Abrogazione
Art. 11
È abrogato il regolamento sulla metrologia del 10 aprile 2001 (Rmetro).
Entrata in vigore
Art. 12
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.
6 Pubblicato nel BU 2017 , 285.
3 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
4 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
5
Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
6 Entrata in vigore: 8 agosto 2017 - BU 2017, 285.
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