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Regolamento sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi

Regolamento sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (RLITC) (del 14 maggio 2013) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: –
1 (legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC), – 2 (OITC); –
3 (OSITC); d e c r e t a : Capitolo primo

Campo di applicazione e scopo

Art. 1

Il presente regolamento si applica agli impianti ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LITC e definisce: a) b) Capitolo secondo Impianti di competenza federale

Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

Art. 2

1 I Servizi generali del Dipartimento del territorio (in seguito: Servizi generali) depositano la domanda di cui all’art. 21b LITC presso le Cancellerie dei Comuni toccati dall’impianto per 30 giorni. Del deposito è dato avviso agli albi comunali e nel Foglio ufficiale.
2 Il parere cantonale di cui all’art. 21b LITC è di competenza dei Servizi generali.
3 Le opposizioni ai sensi dell’art. 22a LITC devono essere indirizzate all’Ufficio federale dell’energia. Capitolo terzo Impianti di competenza cantonale

Obbligo di licenza

Art. 3

4 La costruzione e l’esercizio degli impianti sono sottoposti all’obbligo di licenza (art. 42 LITC). Sono riservate le procedure speciali previste agli art. 13 e 13a.

Licenza di costruzione

a) domanda

Art. 4

1 La domanda di costruzione deve essere presentata in 5 esemplari ai Servizi generali corredata da tutti i documenti previsti dalle direttive emanate dalla Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) ed in particolare dalla direttiva G2.
1 RS 746.1
2 RS 746.11

3

RS 746.12
4 Art. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 25.10.2013 - BU 2013, 436.
2 I piani devono essere presentati anche in formato digitale.

b) pubblicazione e opposizioni

Art. 5

1 I Servizi generali dispongono la pubblicazione della domanda presso le cancellerie dei Comuni toccati dall’impianto. Il periodo di pubblicazione è di 30 giorni. Della pubblicazione è dato avviso agli albi comunali e nel Foglio ufficiale.
2 Nel termine di pubblicazione, ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione al rilascio della licenza di costruzione presso i Servizi generali. Sono pure legittimati a fare opposizione i Comuni e le organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

c) esame della domanda e decisione

Art. 6

1 I Servizi generali raccolgono i preavvisi dei servizi specializzati.
2 Per l’esame degli aspetti tecnici si avvalgono della collaborazione della SSIGA che esamina e certifica i piani dal profilo della sicurezza tecnica del gas.
3 La licenza di costruzione è rilasciata dai Servizi generali.
4 Restano riservate altre autorizzazioni eventualmente necessarie, segnatamente quelle per l’uso del suolo pubblico.

d) norme edilizie

Art. 7

1 Gli impianti devono rispettare le direttive G1, G2, G7, G11 emanate dalla SSIGA nonché tutte le altre norme e disposizioni che stabiliscono le regole riconosciute della tecnica e lo stato della tecnica di sicurezza.
2 In caso di attraversamento di zone a rischio, definite secondo i criteri stabiliti dall’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti del 27 febbraio 1991 (OPIR), va esperita anche una valutazione tecnica della sicurezza. La SSIGA può accompagnare la valutazione con raccomandazioni per la presa di misure di sicurezza complementari.

e) disposizioni sussidiarie

Art. 8

Per quanto qui non regolato, in particolare per quanto attiene all’esecuzione dei lavori, fa stato la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.

Licenza di esercizio

a) domanda e decisione

Art. 9

1 La domanda di esercizio deve essere presentata alla Divisione dell’ambiente corredata dal certificato di collaudo dell’impianto rilasciato dalla SSIGA.
2 La licenza di esercizio è rilasciata dalla Divisione dell’ambiente.

b) esigenze durante l’esercizio

Art. 10

L’efficacia operativa, la sicurezza d’esercizio, i provvedimenti da attuare in caso di guasto, lo smantellamento e la proprietà dell’impianto sono retti per analogia dagli art. 31, 32, 32b,
32c LITC.

c) vigilanza

Art. 11

1 L’esercizio degli impianti soggiace alla vigilanza della Divisione dell’ambiente che si avvale della collaborazione della SSIGA.
2 Le persone cui è affidato il controllo dell’esercizio hanno diritto d’accedere in ogni tempo e senza preavviso a tutte le parti dell’impianto e di ricevere tutte le informazioni desiderate. Le persone e il materiale necessari al controllo devono essere forniti loro gratuitamente.

d) revoca e sospensione della licenza d’esercizio

Art. 12

1 La Divisione dell’ambiente, sentita la SSIGA, può revocare o sospendere la licenza d’esercizio: a) b) c)
2 Restano inoltre riservate le sanzioni di cui agli art. 44 segg. LITC.
Impianti con pressione d’esercizio fino a 1 bar 5
6
1 condotta (in seguito: impresa) può richiedere ai Servizi generali di essere esonerata dalla procedura di licenza di costruzione e d’esercizio dell’impianto ai sensi degli art. 4, 5, 6 e 9 se: a) b)
2 L’esonero dalle licenze di costruzione e d’esercizio non dispensa dall’ossequio degli art. 7, 8, 10,
11 e 12 né da ogni altra procedura di autorizzazione eventualmente necessaria, segnatamente quelle per l’uso del suolo pubblico.
3 La SSIGA consegna annualmente, entro il 31 gennaio, ai Servizi generali un rapporto relativo alle certificazioni realizzate secondo il cpv. 1 lett. b. In caso di mancata certificazione ne dà immediato avviso ai Servizi generali che revocano l’esonero.

Allacciamenti

Art. 13a 7
1 Per gli allacciamenti alle condotte principali (definite secondo la direttiva G1) lunghi fino a 15 ml e aventi un diametro nominale fino a 65 mm (DN 65) l’impresa che adempie cumulativamente i requisiti stabiliti all’art. 13 cpv. 1 lett. a) e b) è esonerata dalla procedura di licenza di costruzione ai sensi degli art. 4, 5 e 6.
2 L’inizio dei lavori di costruzione è però subordinato all’approvazione della documentazione tecnica da parte della SSIGA.
3 La procedura di licenza di esercizio è retta dagli art. 9 e seguenti.

Tasse e spese

Art. 14

1 Le licenze di costruzione e di esercizio e i successivi controlli tecnici sono soggetti al pagamento di tasse e spese.
2 Per il rilascio della licenza di costruzione, consulenze o consultazioni preliminari, il Dipartimento preleva un emolumento determinato in funzione della natura delle prestazioni fornite, della complessità della pratica e tenendo conto delle tariffe stabilite all’art. 52a del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE). Lo stesso emolumento è dovuto per il rilascio della licenza di esercizio. 8
3 Per i controlli successivi la tassa è fissata in funzione delle tariffe SIA, per un minimo di fr. 100.– e un massimo di fr. 2000.–.
4 Le altre tasse sono disciplinate dall’art. 47 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 9
5 La SSIGA fattura direttamente all’istante le spese per i compiti a lei delegati. Capitolo quarto Disposizioni finali

Posto d’allarme

Art. 15

Il posto d’allarme ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 LITC e la procedura da seguire in caso di allarme sono definiti dal Piano di allarme dell’organizzazione di difesa cantonale.

Abrogazione

Art. 16

Il decreto esecutivo sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi e gassosi del 3 dicembre 1986 è abrogato.

Norme transitorie

Art. 17

1 Le licenze edilizie generali rilasciate in base alla legislazione previgente decadono il
30 giugno 2014. Le imprese che ne sono attualmente a beneficio devono inoltrare una richiesta di esonero ai sensi dell’art. 13 del presente regolamento entro il 31 gennaio 2014.
5 Nota marginale modificata dal R 22.10.2013; in vigore dal 25.10.2013 - BU 2013, 436.
6 Art. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 25.10.2013 - BU 2013, 436.
7 Art. introdotto dal R 22.10.2013; in vigore dal 25.10.2013 - BU 2013, 436.

8

Cpv. modificato dal R 14.6.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 175.
9 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120.
2 Le imprese sono tenute a notificare alla Divisione dell’ambiente entro il 31 gennaio 2014 una realizzati sino all’entrata in vigore del presente regolamento.

Entrata in vigore

Art. 18

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
10 Pubblicato nel BU 2013 , 235.
10 Entrata in vigore: 17 maggio 2013 - BU 2013, 235.
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