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Decreto esecutivo concernente la riunione dei fondi nelle zone in cui è già introdotta la misurazione catastale ufficiale

Decreto esecutivo la misurazione catastale ufficiale (del 9 luglio 1952) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto che in sede di aggiornamento delle misurazioni catastali approvate si verifica spesso il caso di proprietari di fondi che acquistano particelle adiacenti a quelle da loro possedute, senza chiedere, in pari tempo, il raggruppamento in un solo mappale, del nuovo o dei nuovi fondi con quello già posseduto; constatato che anche i piani promiscui non vengono convenientemente aggiornati in base alle mutazioni; richiamato il regolamento sulla misurazione catastale del 9 luglio 1935 in esecuzione della legge cantonale sul registro fondiario del 2 febbraio 1933; Art. 1 Nell’ allestire tipi planimetrici e in sede di aggiornamento delle misurazioni catastali ufficiali, allorquando un proprietario acquista un fondo o parte di esso, confinante con altro o altri fondi di sua proprietà, il geometra revisore deve raggruppare i fondi in uno solo, salvo valida ragione contraria del proprietario. A tale scopo il geometra revisore, nell’ allestire tipi planimetrici, eviterà la creazione di scorpori ed allorché in sede di aggiornamento constaterà che due fondi attigui, di natura analoga, sono diventati dello stesso proprietario, richiederà allo stesso una domanda di fusione, che trasmetterà, con un tipo planimetrico all’ ufficio dei registri. Art. 2 revisore, prima di inserire nella mappa una nuova costruzione che viene a trovarsi a cavaliere sul confine dei due fondi, deve raggruppare questi fondi o spostare i confini; a tale scopo il proprietario è tenuto a chiedere il raggruppamento e lo spostamento dei confini e, laddove esiste il registro fondiario definitivo, a far allestire i documenti di mutazione da presentare all’ ufficio dei registri. Il geometra revisore notificherà con lettera raccomandata l’ obbligo della mutazione al proprietario, assegnandogli un termine di 15 giorni per le eventuali osservazioni. Se il proprietario non solleva obiezioni entro detto termine, il geometra revisore richiede la fusione all’ ufficio dei registri allegando un piano di mutazione. Se il proprietario solleva opposizione, il geometra revisore trasmette la stessa, con un proprio rapporto, al Consiglio di Stato che decide in modo definitivo. Art. 3 promiscuo, diventa proprietario di altre parti del fabbricato stesso e di diritti di sporgenza, gli indici che figurano nel piano promiscuo e sui registri dovranno essere raggruppati ed i documenti aggiornati. Se, col trapasso, tutte le parti del fabbricato promiscuo passano ad un unico proprietario, gli indici saranno soppressi attribuendo al fabbricato il numero mappale base. Art. 4 I geometri revisori sono tenuti a provvedere al controllo delle misurazioni catastali ufficiali loro affidate, allo scopo di definire tutte le situazioni preesistenti che sono in contrasto con le disposizioni dei precedenti articoli. Art. 5 atti esecutivi del Cantone. Pubblicata nel BU il 15 luglio 1952.
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