Regolamento sull’orientamento scolastico e professionale (416.120)
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Regolamento sull’orientamento scolastico e professionale

Regolamento sull’orientamento scolastico e professionale (del 1° luglio 2014) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform); decreta: Capitolo primo Organizzazione
Dipartimento competente Art. 1 1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’organizzazione dell’orientamento scolastico e professionale.
2 Esso vi provvede tramite l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (di seguito ufficio) della Divisione della scuola.
Direzione dell’ufficio Art. 2 Il direttore dell’ufficio: a) e coordina l’attività delle sedi regionali, del servizio di orientamento alle scuole e del servizio di documentazione; b) il responsabile del servizio di documentazione; c) le relazioni con enti e servizi che svolgono attività o ricerche utili per l’orientamento; d) l’ufficio nei rapporti con i diversi settori scolastici e con il mondo dell’economia; e) i rapporti con i servizi di orientamento scolastico e professionale degli altri cantoni; f) il collegio degli orientatori.
Sedi regionali Art. 3 1 Le sedi regionali sono istituite secondo necessità dal Consiglio di Stato, il quale ne definisce il luogo, il comprensorio e ne designa i capisede.
2 Le sedi regionali assicurano nel loro comprensorio d’attività: a) degli allievi nella scuola media; b) agli allievi delle scuole professionali interessati all’orientamento e allo sviluppo carriera (perfezionamento, frequenza di scuole specializzate superiori o di scuole formazione continua); c) ai giovani e agli adulti che intendono cambiare professione, specializzarsi o verso una nuova formazione.
3 Il caposede assicura il buon funzionamento della sede regionale, collabora con la direzione dell’ufficio e la rappresenta nei confronti delle autorità, delle istituzioni regionali e comunali e delle associazioni.
Servizio di orientamento alle scuole universitarie Art. 4 Il servizio di orientamento alle scuole universitarie è organizzato all’interno dell’ufficio ed ha lo scopo di informare e prestare consulenze: a) allievi delle scuole medie superiori e, in collaborazione con le sedi regionali, agli allievi scuole professionali interessati a frequentare una scuola universitaria; b) studenti delle scuole universitarie e alle persone interessate a studi accademici o di livello
Servizio di documentazione Art. 5
1 Il servizio di documentazione è organizzato all’interno dell’ufficio ed assicura l’informazione su professioni, formazioni e mondo del lavoro.
2 In particolare, il servizio: a) testi e documenti informativi destinati alle scuole e alle persone interessate; b) i siti internet e le banche dati relative all’informazione documentaria
c) attività di informazione verso il pubblico.
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Collegio degli orientatori Art. 6 Il collegio degli orientatori si riunisce almeno due volte all’anno per esaminare problemi di ordine generale relativi all’orientamento scolastico e professionale e per elaborare proposte all’intenzione dell’ufficio. Capitolo secondo Compiti

Consulenza

Art. 7
1 La consulenza individuale ha lo scopo di fornire, a giovani e adulti, elementi di conoscenza su attitudini, interessi, capacità personali o sulle esigenze delle diverse vie di formazione, in modo da favorire scelte consapevoli e responsabili e aiutare nella definizione di progetti di carriera e di formazione continua.
2 Essa consiste in uno o più colloqui, che possono venir completati, previo consenso della persona interessata, da specifici esami psicodiagnostici e da eventuali stage di orientamento.
3 La consulenza può essere prestata anche collettivamente, in forma di bilancio di competenze o di orientamento, segnatamente nel caso di adulti, e in corsi di preparazione a procedure di qualificazione.
4 Le prestazioni di cui all’art. 29 cpv. 3 lett. c) della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 e quelle a favore di giovani e adulti domiciliati in Svizzera ma non in Ticino sono a pagamento. La tariffa oraria è di fr.
80.–; le modalità di prelievo sono definite dal Dipartimento. Sono esclusi dal pagamento i giovani che stanno frequentando una scuola ticinese nella quale è presente la figura dell’orientatore.
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Informazione scolastica e professionale Art. 8 1 L’informazione collettiva ha lo scopo di presentare ai giovani l’insieme delle possibilità formative e professionali che si offrono alla loro scelta.
2 Essa avviene incontri, visite aziendali e a centri professionali, serate o dibattiti sulle scuole e sul mondo del lavoro, pubblicazioni e utilizzazione di supporti multimediali.
3 A livello individuale le sedi regionali assicurano l’informazione sulle possibilità di formazione e di perfezionamento nelle singole professioni e sull’evoluzione del mercato del lavoro.
Collocamento a tirocinio Art. 9 1 L’ufficio e le sedi regionali possono stabilire accordi di collaborazione con le associazioni professionali, con le scuole e con le aziende per l’opera di informazione e per l’aiuto al collocamento a tirocinio dei giovani.
2 Essi collaborano con la Divisione della formazione professionale nell’indagine annuale sul collocamento a tirocinio. Capitolo terzo Collaborazioni

Collaborazioni:

a) con la scuola media Art. 10 1 Nel secondo biennio di scuola media l’informazione collettiva nelle scuole si svolge di regola con la collaborazione del docente di classe o di un’altra persona designata dalla direzione di istituto e con il coordinamento dell’ufficio e delle sedi regionali.
2 L’ufficio e le sedi regionali: a) e forniscono il materiale informativo necessario; b) l’informazione e la formazione alle persone incaricate della sensibilizzazione dei della preparazione alla scelta e dell’informazione collettiva.
b) con altri enti Art. 11 1 L’ufficio offre la collaborazione a enti pubblici e privati preposti alla formazione professionale e continua e al reinserimento professionale.
2 Le modalità della collaborazione e le persone designate sono stabilite dalla direzione dell’ufficio.
1 Cpv. modificato dal R 29.4.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 211.
Capitolo quarto Disposizioni finali
Entrata in vigore Art. 12 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° agosto 2014. Pubblicato nel BU 2014 , 338.
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