Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona
                            1  Decreto esecutivo  circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona  (del 18 maggio 1926)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  sulla proposta del dipartimento della pubblica educazione,  d e c r e t a :  Art. 1  Il  terreno  contornante  i  castelli  di  Bellinzona  e  adiacente  alle  mura,  alle  torri,  ecc.  da  qualunque  lato,  è  dichiarato  zona  di  protezione,  nel  senso  che,  entro  i  limiti  della  zona  stessa,  nessuno   potrà   eseguire   costruzioni   le   quali,   a   giudizio   delle   autorità   competenti,   possano  danneggiare l’aspetto, diminuire la luce od in qualsiasi altro modo offendere la dignità e la bellezza  dei monumenti suddetti.  Art. 2  La larghezza della zona di protezione nei suoi singoli tratti sarà determinata dal Consiglio  di  Stato  dietro  proposta  del  dipartimento  della  pubblica  educazione  e  udito  il  preavviso  della  commissione  cantonale  dei  monumenti.  Ne  sarà  data  quindi  comunicazione  al  municipio  di  Bellinzona ed agli interessati e ne sarà eseguito un rilievo grafico, una copia del quale dovrà essere  conservata presso l’ufficio tecnico della città di Bellinzona.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Art. 3  Ogni eventuale progetto di costruzione, di ricostruzione, d’innalzamento, ecc., entro i limiti  della zona, dovrà essere previamente sottoposto all’esame del Consiglio di Stato, il quale deciderà,  su  proposta  del  dipartimento  della  pubblica  educazione  e  udito  il  preavviso  della  commissione  dei  monumenti.  Art. 4  È  vietato  così  ai  privati  come  al  comune  ed  a  qualsiasi  altro  ente  di  fissare  sui  castelli,  sulle  torri  e  sulle  mura  antenne  per  sostegno  d’impianti  elettrici  ed  ogni  altra  opera,  di  qualsiasi  genere, anche  se di carattere  provvisorio.  Gl’impianti ora esistenti  dovranno essere rimossi  entro il  corrente anno.  Art. 5  Nessuna piantagione d’alberi d’alto fusto potrà essere fatta entro i limiti della zona senza  il  consenso  del  Consiglio  di  Stato,  il  quale  avrà  in  ogni  tempo  la  facoltà  di  ordinare  che  gli  alberi  dannosi all’integrità od all’aspetto delle opere suddette siano moderati o tolti.  Art. 6  Appena  esaurita  la  revisione  dei  precarii,  tutte  le  costruzioni  addossate  alle  mura  o  ai  castelli che non risultassero giustificate da sufficienti diritti dovranno essere rimosse.  Art. 7  Per quanto riguarda gli eventuali risarcimenti, le penalità, i ricorsi, valgono le disposizioni  della legge 15 aprile 1946  2  e del regolamento 7 gennaio 1947  3  .  Art. 8  Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi  ed entra immediatamente in vigore.  Pubblicato nel BU il 21 maggio 1926.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Il 19.XI.1927 il Consiglio di Stato decreta:
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