Legge concernente l’ imposta sui cani (10.2.8.3)
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Legge concernente l’ imposta sui cani

10.2.8.3 Legge concernente l’ imposta sui cani IL GRAN CONSIGLIO visto il messaggio 7 maggio 1980 n. 2442 del Consiglio di Stato, Art. 1 Il possesso, nel Cantone, di cani di qualsiasi specie o razza e uso comporta: - la notifica presso la Cancelleria del Comune di domicilio; - il pagamento dell’ imposta annuale. La notifica o le mutazioni relative al possesso devono venire eseguite entro 30 giorni. Art. 2 L’ imposta annuale anticipata è incassata dal Cantone. Essa è stabilita in 50.- franchi per soggetto. Chi entra in possesso di cani solo nel secondo semestre dell’ anno paga la metà dell’ imposta. Art. 3 I Comuni vigilano sulle notifiche dei cani tenuti sul territorio comunale. Essi provvedono in particolare a comunicare al Dipartimento finanze e economia., alla fine di ogni mese, la distinta delle notifiche ricevute e a segnalare i trasgressori non iscritti nell’ elenco. Art. 4 Ogni cane deve essere munito di un collare portante la placchetta di controllo ed il nome del proprietario. Art. 5 Sono esonerati dall’ imposta: a) i cani addetti al servizio della polizia cantonale o comunale e delle dogane; b) i cani addetti al servizio di guardacaccia, guardapesca e sotto-ispettori forestali; c) d) i cani tenuti a scopo di commercio (il maschio e la femmina riproduttori sono soggetti all’ imposta); e) i cani che servono da guida o d’ aiuto agli invalidi. Le esenzioni di cui alle lettere a) e e) sono concesse per decisione dipartimentale. Art. 6 I cani vaganti non muniti della placchetta di controllo vanno sequestrati e, se il proprietario non fosse reperibile, consegnati ad una società per la protezione degli animali per un loro collocamento a spese del Cantone. Art. 7 Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con la multa da fr. 5.- a fr. 100.- oltre l’ eventuale pagamento delle imposte sottratte. In caso di recidiva la multa può essere raddoppiata. Il giudizio sulla contravvenzione è di competenza del Dipartimento delle Finanze. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso nel termine di 30 giorni alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello. Sono applicabili le norme del capitolo II della legge di procedura per i delitti di competenza del pretore e per le contravvenzioni. Art. 8 La legge concernente la tassa sui cani del 18 febbraio 1937 è abrogata. Art. 9 Decorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 1981. Pubblicata nel BU 1981 , 1. Note:
1) Art. modificato dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 65.
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