Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (726.100)
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Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici

Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) (del 9 febbraio 1994) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri del 4 ottobre 1985;
1 - visto il messaggio 16 febbraio 1993 n. 4066 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : CAPITOLO I Generalità

Scopo e campo d’applicazione

Art. 1

1 La presente legge disciplina la pianificazione, la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione di reti comunicanti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici.
2 Essa si applica alle reti indicate nei piani approvati conformemente agli articoli 5 e 7.

Attribuzioni generali

Art. 2

1 La rete dei sentieri escursionistici è pianificata e costruita dal Cantone; sistemata, mantenuta e segnalata dalle Organizzazioni turistiche regionali.
2
2 In generale le reti dei percorsi pedonali competono ai Comuni.

Coordinamento

Art. 3

Comuni e Cantone coordinano le loro reti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici in funzione di tutte le altre attività d’incidenza territoriale e le armonizzano con i programmi ed i piani della Confederazione e dei Cantoni nonché delle Regioni limitrofe.

Compiti del Dipartimento

Art. 4

1 Il Dipartimento definisce, per i percorsi pedonali e per i sentieri escursionistici, gli indirizzi generali e le direttive particolari d’esecuzione, sorveglia e coordina le attività ed i programmi dei Comuni e delle Organizzazioni turistiche regionali, fornisce consulenza e cura la formazione degli addetti. 3
2 Nello svolgimento dei suoi compiti collabora con le organizzazioni private specializzate, cui può delegare determinate mansioni.
3 Il Consiglio di Stato può istituire una Commissione tecnica per i sentieri escursionistici. CAPITOLO II Percorsi pedonali

Pianificazione

Art. 5

1 I Comuni designano nei loro piani regolatori i percorsi pedonali, esistenti o previsti, che costituiscono la viabilità pedonale comunale.
2 Vi sono segnatamente fissati i percorsi pedonali che collegano i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi d’acquisto, le zone di ricreazione e di svago, le frazioni, i monti, gli alpeggi; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici.
3 I piani dei percorsi pedonali sono approvati secondo la procedura prevista per i piani regolatori comunali.
4 La facoltà di presentare ricorso è estesa anche alle organizzazioni specializzate riconosciute dalla Confederazione.

1

RS 704
2 Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
3 Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.

Attuazione e finanziamento

Art. 6

1 La costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione dei percorsi pedonali previsti dai piani regolatori sono a carico dei Comuni.
2 I Comuni possono concordare con i Patriziati o con altre corporazioni pubbliche o private il trasferimento di compiti e oneri. CAPITOLO III Sentieri escursionistici

Piano cantonale

a) contenuti

Art. 7

1 Il Cantone designa in un apposito piano i percorsi, esistenti o previsti, che costituiscono la rete dei sentieri escursionistici.
2 Vi sono segnatamente fissati i percorsi che permettono di raggiungere le zone di ricreazione e di svago, i siti panoramici, i monumenti, le installazioni turistiche, le capanne alpine, le fermate dei trasporti pubblici; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici.
3 Nelle zone edificabili si designano, di regola, tratti di percorsi pedonali esistenti.

b) allestimento

Art. 8

1 Il piano cantonale della rete dei sentieri escursionistici è allestito dal Dipartimento, in collaborazione con le Organizzazioni turistiche regionali e le organizzazioni specializzate designate dal Consiglio di Stato.
4
2 Sono consultati i Comuni, i Patriziati, le Regioni, l’Ente ticinese per il turismo ed i Servizi federali e cantonali interessati.

c) pubblicazione e approvazione

Art. 9

5
1 Il piano è pubblicato a cura del Dipartimento presso le Cancellerie dei Comuni interessati, per un periodo di 30 giorni; durante questo periodo gli interessati possono presentare osservazioni o proposte al Consiglio di Stato, il quale approva il piano.
2 La pubblicazione è annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio Ufficiale e nei quotidiani del Cantone.
3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.

d) revisione e modifica

6 Art. 10 7
1 Il piano è rivisto periodicamente secondo la procedura prevista per la sua approvazione.
2 Il piano è modificato localmente secondo la procedura prevista all’art. 9. La modifica è allestita dal Dipartimento.

Costruzione

a) progetto e piano di finanziamento

Art. 11

1 Per ogni sentiero escursionistico da costruire il Dipartimento elabora il progetto, il preventivo dei costi e un piano di finanziamento.
2 I Comuni, le Organizzazioni turistiche regionali, i Patriziati ed altri enti pubblici o privati interessati partecipano al finanziamento dell’opera nella misura massima del 30% dei costi totali. 8
3 Le singole partecipazioni sono determinate in funzione delle interessenze, dell’importanza dell’opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.

b) ricorsi

Art. 12

9 Contro il piano di finanziamento tutti gli interessati alla spesa possono interporre ricorso al Consiglio di Stato.
4 Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
5 Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74; precedente modifica: BU

2009, 34.

6 Nota marginale modificata dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74.

7

Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74.
8 Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
9 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.

c) delega

Art. 13

10 La costruzione di sentieri escursionistici può essere delegata alle Organizzazioni turistiche regionali, ai comuni, ai patriziati o ad altri enti pubblici con il loro accordo.

Sistemazione, manutenzione e segnalazione

Art. 14

11
1 I costi di sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri escursionistici sono assunti dalle Organizzazioni turistiche regionali.
2 Il Cantone vi contribuisce annualmente con un importo globale che il Gran Consiglio decide in sede di preventivo.
3 Il Dipartimento assegna i contributi alle singole Organizzazioni turistiche regionali in base all’estensione della loro rete ed al tipo dei sentieri escursionistici.

Criteri di segnalazione

Art. 15

1 Su tutta la rete cantonale dei sentieri escursionistici la segnalazione è conforme alle direttive federali e cantonali.
2 Il Dipartimento può ordinare la rimozione di segnaletica non conforme. 12

Compiti delegabili

Art. 16

13 Le Organizzazioni turistiche regionali possono delegare in tutto o in parte i compiti di sistemazione e di manutenzione dei sentieri escursionistici ad altri enti locali oppure ad altri enti pubblici o privati con il loro accordo. Art. 16a ...
14 CAPITOLO IV Conservazione delle reti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici

Percorribilità

Art. 17

1 I percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici indicati nei piani sono liberamente percorribili a piedi.
2 I Comuni ed il Dipartimento, secondo le rispettive competenze, possono disciplinarvi altri usi, se compatibili con la destinazione pedonale.

Obblighi dei proprietari

Art. 18

1 I proprietari devono tollerare sui loro fondi i segnali indicatori dei percorsi pedonali e dei sentieri escursionistici.
2 Essi sono consultati preventivamente.

Interventi sulle reti

a) autorizzazione

Art. 19

1 Interventi che possono ostacolare o rendere disagevoli i percorsi pedonali o i sentieri escursionistici sono autorizzati solo quando esistono interessi prevalenti.
2 L’autorizzazione è concessa secondo le disposizioni della Legge edilizia per la licenza di costruzione.

b) sostituzioni

Art. 20

1 Il Municipio o il Dipartimento, nell’ambito delle rispettive competenze, impone la sostituzione del percorso pedonale o del sentiero, a spese dell’autore dell’intervento, quando sono adempiute le condizioni previste dalla legislazione federale (art .
2 Prima di procedere alla sostituzione deve essere ottenuta la modifica del piano, se la funzione o il tracciato del percorso pedonale o del sentiero escursionistico viene alterato in modo apprezzabile.
10 Art. reintrodotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedente modifica: BU

2014, 15.

11 Art. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
12 Cpv. introdotto dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74.
13 Art. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedenti modifiche: BU

2007, 277; BU 2014, 439.

14 Art. abrogato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedenti modifiche: BU

2007, 277; BU 2014, 439.

Rimedi di diritto

Art. 20a 15 1 Contro le decisioni del Municipio o del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
2 Restano riservate le procedure rette da leggi speciali. CAPITOLO V Norme finali

Modificazione di leggi

Art. 21

I. La legge sulle strade del 23 marzo 1983 è così modificata:
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17 II. La Legge sul turismo del 19 novembre 1970 è così modificata:
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Entrata in vigore

Art. 22

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore. 21 Pubblicata nel BU 1994 , 95.
15 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
16 Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
17 Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
18 Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

19

Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
20 Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
21 Entrata in vigore: 1° aprile 1994 - BU 1994, 95.
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