Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici
                            Legge  sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici  (LCPS)  (del 9 febbraio 1994)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -    vista la legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri del 4 ottobre 1985;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  -    visto il messaggio 16 febbraio 1993 n. 4066 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  CAPITOLO I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo e campo d’applicazione
Art. 1
                            1  La  presente  legge  disciplina  la  pianificazione,  la  costruzione,  la  sistemazione,  la  manutenzione   e   la   segnalazione   di   reti   comunicanti   di   percorsi   pedonali   e   di   sentieri  escursionistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa si applica alle reti indicate nei piani approvati conformemente agli articoli 5 e 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attribuzioni generali
Art. 2
                            1  La  rete  dei  sentieri  escursionistici  è  pianificata  e  costruita  dal  Cantone;  sistemata,  mantenuta e segnalata dalle Organizzazioni turistiche regionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In generale le reti dei percorsi pedonali competono ai Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Coordinamento
Art. 3
                            Comuni   e   Cantone   coordinano   le   loro   reti   di   percorsi   pedonali   e   di   sentieri  escursionistici  in  funzione  di  tutte  le  altre  attività  d’incidenza  territoriale  e  le  armonizzano  con  i  programmi ed i piani della Confederazione e dei Cantoni nonché delle Regioni limitrofe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti del Dipartimento
Art. 4
                            1  Il  Dipartimento  definisce,  per  i  percorsi  pedonali  e  per  i  sentieri  escursionistici,  gli  indirizzi  generali  e  le  direttive  particolari  d’esecuzione,  sorveglia  e  coordina  le  attività  ed  i  programmi  dei  Comuni  e  delle  Organizzazioni  turistiche  regionali,  fornisce  consulenza  e  cura  la  formazione degli addetti.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nello  svolgimento  dei  suoi  compiti  collabora  con  le  organizzazioni  private  specializzate,  cui  può  delegare determinate mansioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato può istituire una Commissione tecnica per i sentieri escursionistici.  CAPITOLO II  Percorsi pedonali
                        
                        
                    
                    
                    
                Pianificazione
Art. 5
                            1  I  Comuni  designano  nei  loro  piani  regolatori  i  percorsi  pedonali,  esistenti  o  previsti,  che costituiscono la viabilità pedonale comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Vi sono segnatamente fissati i percorsi pedonali che collegano i quartieri residenziali, i luoghi di  lavoro,  le  scuole  materne  e  le  scuole,  le  fermate  dei  trasporti  pubblici,  gli  edifici  pubblici,  i  luoghi  d’acquisto, le zone di ricreazione e di svago, le frazioni, i monti, gli alpeggi; per quanto possibile,  sono inclusi tratti di percorsi storici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  piani  dei  percorsi  pedonali  sono  approvati  secondo  la  procedura  prevista  per  i  piani  regolatori  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  facoltà  di  presentare  ricorso  è  estesa  anche  alle  organizzazioni  specializzate  riconosciute  dalla Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            RS 704
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attuazione e finanziamento
Art. 6
                            1  La  costruzione,  la  sistemazione,  la  manutenzione  e  la  segnalazione  dei  percorsi  pedonali previsti dai piani regolatori sono a carico dei Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  possono  concordare  con  i  Patriziati  o  con  altre  corporazioni  pubbliche  o  private  il  trasferimento di compiti e oneri.  CAPITOLO III  Sentieri escursionistici
                        
                        
                    
                    
                    
                Piano cantonale
a) contenuti
Art. 7
                            1  Il   Cantone   designa   in   un   apposito   piano   i   percorsi,   esistenti   o   previsti,   che  costituiscono la rete dei sentieri escursionistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Vi sono segnatamente fissati i percorsi che permettono di raggiungere le zone di ricreazione e di  svago,  i  siti  panoramici,  i  monumenti,  le  installazioni  turistiche,  le  capanne  alpine,  le  fermate  dei  trasporti pubblici; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle zone edificabili si designano, di regola, tratti di percorsi pedonali esistenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) allestimento
Art. 8
                            1  Il  piano  cantonale  della  rete  dei  sentieri  escursionistici  è  allestito  dal  Dipartimento,  in  collaborazione   con   le   Organizzazioni   turistiche   regionali   e   le   organizzazioni   specializzate  designate dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono consultati i Comuni, i Patriziati, le Regioni, l’Ente ticinese per il turismo ed i Servizi federali  e cantonali interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) pubblicazione e approvazione
Art. 9
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano  è  pubblicato  a  cura  del  Dipartimento  presso  le  Cancellerie  dei  Comuni  interessati, per un periodo di 30 giorni; durante questo periodo gli interessati possono presentare  osservazioni o proposte al Consiglio di Stato, il quale approva il piano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La pubblicazione è annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio Ufficiale e nei  quotidiani del Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato  è  dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo  entro il termine di trenta giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) revisione e modifica
                            6  Art. 10  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il   piano   è   rivisto   periodicamente   secondo   la   procedura   prevista   per   la   sua  approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  piano  è  modificato  localmente  secondo  la  procedura  prevista  all’art.  9.  La  modifica  è  allestita  dal Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costruzione
a) progetto e piano di finanziamento
Art. 11
                            1  Per  ogni  sentiero  escursionistico  da  costruire  il  Dipartimento  elabora  il  progetto,  il  preventivo dei costi e un piano di finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I Comuni, le Organizzazioni turistiche regionali, i Patriziati ed altri enti pubblici o privati interessati  partecipano al finanziamento dell’opera nella misura massima del 30% dei costi totali.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  singole  partecipazioni  sono  determinate  in  funzione  delle  interessenze,  dell’importanza  dell’opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) ricorsi
Art. 12
                            9  Contro il piano di finanziamento tutti gli interessati alla spesa possono interporre ricorso  al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5     Art.  modificato  dalla  L  15.12.2011;  in  vigore  dal  7.2.2012  -  BU  2012,  74;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2009, 34.
                            6    Nota marginale modificata dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) delega
Art. 13
                            10  La  costruzione  di  sentieri  escursionistici  può  essere  delegata  alle  Organizzazioni  turistiche regionali, ai comuni, ai patriziati o ad altri enti pubblici con il loro accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sistemazione, manutenzione e segnalazione
Art. 14
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I costi di sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri escursionistici sono  assunti dalle Organizzazioni turistiche regionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Cantone  vi  contribuisce  annualmente  con  un  importo  globale  che  il  Gran  Consiglio  decide  in  sede di preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Dipartimento  assegna  i  contributi  alle  singole  Organizzazioni  turistiche  regionali  in  base  all’estensione della loro rete ed al tipo dei sentieri escursionistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Criteri di segnalazione
Art. 15
                            1  Su  tutta  la  rete  cantonale  dei  sentieri  escursionistici  la  segnalazione  è  conforme  alle  direttive federali e cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Dipartimento può ordinare la rimozione di segnaletica non conforme.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti delegabili
Art. 16
                            13  Le  Organizzazioni  turistiche  regionali  possono  delegare  in  tutto  o  in  parte  i  compiti  di  sistemazione  e  di  manutenzione  dei  sentieri  escursionistici  ad  altri  enti  locali  oppure  ad  altri  enti  pubblici o privati con il loro accordo.  Art. 16a  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  CAPITOLO IV  Conservazione delle reti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici
                        
                        
                    
                    
                    
                Percorribilità
Art. 17
                            1  I  percorsi  pedonali  ed  i  sentieri  escursionistici  indicati  nei  piani  sono  liberamente  percorribili a piedi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I Comuni ed il Dipartimento, secondo le rispettive competenze, possono disciplinarvi altri usi, se  compatibili con la destinazione pedonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi dei proprietari
Art. 18
                            1  I  proprietari  devono  tollerare  sui  loro  fondi  i  segnali  indicatori  dei  percorsi  pedonali  e  dei sentieri escursionistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi sono consultati preventivamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Interventi sulle reti
a) autorizzazione
Art. 19
                            1  Interventi che possono ostacolare o rendere disagevoli i percorsi pedonali o i sentieri  escursionistici sono autorizzati solo quando esistono interessi prevalenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  è  concessa  secondo  le  disposizioni  della  Legge  edilizia  per  la  licenza  di  costruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) sostituzioni
Art. 20
                            1  Il  Municipio  o  il  Dipartimento,  nell’ambito  delle  rispettive  competenze,  impone  la  sostituzione del percorso pedonale o del sentiero, a spese dell’autore dell’intervento, quando sono  adempiute le condizioni previste dalla legislazione federale (art  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima di procedere alla sostituzione deve essere ottenuta la modifica del piano, se la funzione o il  tracciato del percorso pedonale o del sentiero escursionistico viene alterato in modo apprezzabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10     Art.  reintrodotto  dalla  L  14.12.2015;  in  vigore  dal  5.2.2016  -  BU  2016,  43;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2014, 15.
                            11    Art. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Cpv. introdotto dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13     Art.  modificato  dalla  L  14.12.2015;  in  vigore  dal  5.2.2016  -  BU  2016,  43;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2007, 277; BU 2014, 439.
                            14     Art.  abrogato  dalla  L  14.12.2015;  in  vigore  dal  5.2.2016  -  BU  2016,  43;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2007, 277; BU 2014, 439.
Rimedi di diritto
                            Art. 20a  15  1  Contro  le  decisioni  del  Municipio  o  del  Dipartimento  è  dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Restano riservate le procedure rette da leggi speciali.  CAPITOLO V  Norme finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Modificazione di leggi
Art. 21
                            I. La legge sulle strade del 23 marzo 1983 è così modificata:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  II. La Legge sul turismo del 19 novembre 1970 è così modificata:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 22
                            Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi.  Il  Consiglio  di  Stato  ne  fissa  la  data  dell’entrata in vigore.  21  Pubblicata nel BU  1994  , 95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16    Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17    Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20    Le modifiche sono inserite nella L menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21    Entrata in vigore: 1° aprile 1994 - BU 1994, 95.