Regolamento delle Giudicature di pace (177.110)
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Regolamento delle Giudicature di pace

Regolamento delle Giudicature di pace (del 1° aprile 2009) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti l’art. 30 cpv. 3 e l’art. 90 cpv. 1 della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria; decreta: Art. 1
1 La supplenza tra le Giudicature di pace è stabilita come segue: – il circolo di Mendrisio, la Giudicatura di Balerna; – i circoli di Balerna, Stabio, Riva San Vitale e Caneggio, la Giudicatura di Mendrisio; – il circolo di Lugano ovest, la Giudicatura di Lugano est e viceversa; – i circoli di Agno, Ceresio, Paradiso e Vezia, la Giudicatura di Lugano ovest; – il circolo di Breno, la Giudicatura di Sessa; – il circolo della Magliasina, la Giudicatura di Sessa e viceversa; – il circolo di Taverne e di Lugano nord, la Giudicatura di Capriasca; – il circolo di Capriasca, la Giudicatura di Taverne; – il circolo di Locarno, la Giudicatura delle Isole; – i circoli delle Isole, del Gambarogno, della Melezza e della Navegna, la Giudicatura di – il circolo della Verzasca, la Giudicatura della Navegna; – il circolo di Onsernone, la Giudicatura della Melezza; – il circolo della Rovana, la Giudicatura di Maggia; – i circoli di Maggia e della Lavizzara, la Giudicatura della Rovana; – i circoli di Bellinzona e di Arbedo-Castione, la Giudicatura della Riviera; – i circoli della Riviera e di Sant’Antonino, la Giudicatura di Bellinzona; – il circolo di Acquarossa, la Giudicatura di Malvaglia; – i circoli di Malvaglia ed Olivone, la Giudicatura di Acquarossa; – il circolo di Giornico, la Giudicatura di Faido e viceversa; – il circolo di Quinto, la Giudicatura di Airolo e viceversa. Art. 2 1 Il giudice di pace è responsabile dell’ordine degli incarti.
2 Egli li classifica secondo il tipo di procedura seguente: - di conciliazione; - semplificata; - sommaria; - giudiziale; - penale, tentativo di conciliazione nei reati a querela di parte.
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3 Ogni causa viene registrata in un incarto separato. Art. 3 Il giudice di pace tiene nell’incarto un protocollo di ogni atto di procedura (ricezione di un atto, udienza o altro) e una distinta delle tasse incassate e delle spese. Art. 4 Ogni anno, il giudice di pace presenta al Consiglio di Stato un rendiconto dei casi trattati. Art. 5 Il regolamento dell’11 novembre 2003 delle giudicature di pace è abrogato. Art. 6 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Pubblicato nel BU 2009 , 169.

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Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 260.
2 Cpv. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 444.
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