Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino (192.115)
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Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino

Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino (del 15 giugno 2016) La forma maschile vale per ambo i sessi I. Generalità

Composizione

Art. 1

La Chiesa evangelica riformata nel Ticino (CERT) unisce in forma federativa le Comunità evangeliche riformate regionali.

Personalità giuridica

Art. 2

Alla CERT è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell’articolo
24 della vigente costituzione del Cantone Ticino. La CERT si dà i propri ordinamenti nell’ambito del diritto federale e cantonale.

Relazioni

Art. 3

La CERT è membro della Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera (FCES). II. Finalità

Dichiarazione di fede

Art. 4

La CERT e le Comunità che ne fanno parte dichiarano: – – – –

Scopi

Art. 5

La CERT si prefigge di: – – – – – III. Appartenenza

Requisiti

Art. 6

Ogni Comunità evangelica membro della CERT: – – –

Ammissione

Art. 7

L’ammissione di una Comunità nella CERT avviene per decisione del Sinodo. La domanda va presentata per scritto al Consiglio sinodale.

Membri attuali

Art. 8

Sono membri della CERT le Comunità regionali: – – –

Membri delle Comunità regionali

Art. 9

È membro di diritto delle Comunità regionali ogni persona domiciliata o dimorante nel territorio che risponda ai seguenti requisiti:
1)
2)

Diritto di voto e di eleggibilità

Art. 10

Ogni membro delle Comunità regionali ottiene il diritto di voto a 16 anni compiuti e il diritto di eleggibilità dopo almeno un anno da quando è diventato membro.

Autonomia

Art. 11

Nell’ambito dei presenti statuti e della Legge cantonale sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino, le Comunità regionali godono di piena autonomia IV. Organizzazione

Organi

Art. 12

Gli organi della CERT sono: – – – – A. Il Sinodo

Composizione

Art. 13

Il Sinodo, quale organo supremo della CERT, è l’assemblea dei delegati delle Comunità regionali, dei loro pastori e diaconi. I delegati sinodali e i supplenti sono eletti dalle assemblee delle Comunità regionali per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili.

Rappresentanza

Art. 14

Fanno parte del sinodo: a) elementari. b)

Presidenza

Art. 15

Il presidente e il vicepresidente del Sinodo restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Essi costituiscono l’ufficio di presidenza.

Convocazione

Art. 16

Il Sinodo è convocato dall’ufficio di presidenza almeno due volte all’anno o su proposta scritta e motivata di una Comunità regionale. La convocazione, con l’ordine del giorno, deve essere inviata ai membri almeno 10 giorni prima della data della sessione.

Competenze

Art. 17

Le competenze del Sinodo sono le seguenti: – – – – – – – – – – – – – – – – Tutte le decisioni del Sinodo hanno effetto vincolante per le Comunità regionali e il Consiglio sinodale.

Deliberazioni

Art. 18

L’assemblea sinodale è valida se è presente almeno la metà dei membri; essa delibera a maggioranza relativa. È escluso il voto per procura.

Elezioni

Art. 19

Per le elezioni è richiesta la maggioranza assoluta. In seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa. Su domanda di almeno 5 (cinque) membri dell’assemblea si procede a elezioni segrete. In caso di elezioni i diretti interessati devono astenersi dall’esprimere il proprio voto.

Modifica degli statuti

Art. 20

Per la modifica degli statuti è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri del Sinodo e una maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. Qualora in una prima sessione non si raggiunga il minimo prescritto dei membri, il consiglio sinodale ne convoca una seconda, che può decidere a maggioranza di due terzi. La seconda assemblea deve aver luogo al più tardi entro 30 giorni e non prima di 10 dalla precedente. B. Il Consiglio sinodale

Composizione

Art. 21

Il Consiglio sinodale, quale organo esecutivo della CERT, è composto da un rappresentante per ogni Comunità regionale, da un pastore in rappresentanza del Capitolo dei ministri e da un quinto membro proposto dall’assemblea docenti che sia membro di una Comunità regionale. Si costituisce liberamente. I membri del Consiglio sinodale restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Compiti e competenze

Art. 22

Il Consiglio sinodale: – – – – –

Rappresentanza legale

Art. 23

La CERT è legalmente rappresentata verso terzi dalla firma del presidente e di un altro membro del Consiglio sinodale. C. La commissione di ricorso

Composizione

Art. 24

La Commissione di ricorso è composta da tre membri che non facciano parte del Sinodo o del Consiglio sinodale. Essa viene nominata dal Sinodo per la durata di 4 anni.

Competenze

Art. 25

La Commissione di ricorso decide in via esclusiva su reclami contro infrazioni dei presenti statuti, dei regolamenti emanati dal Sinodo, degli statuti delle singole Comunità regionali, nonché sui contrasti tra i membri delle Comunità e gli organi della CERT o delle Comunità regionali. Le decisioni della Commissione di ricorso sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) secondo la legge sulla procedura amministrativa. D. Il Capitolo dei ministri

Composizione

Art. 26

I pastori e i diaconi in servizio nella CERT o nelle Comunità regionali formano il «Capitolo dei ministri».

Organizzazioni

Art. 27

Il Capitolo dei ministri ha un proprio regolamento nel quadro dei presenti statuti.

Compiti

Art. 28

Il capitolo dei ministri: – – – – – E. Segretariato Art. 29 Il Consiglio sinodale assume il personale necessario al funzionamento del segretariato e ne fissa i compiti, mansioni e competenze in apposito regolamento. V. Disposizioni finali Art. 30 Il presente statuto annulla e sostituisce il precedente statuto del 30 ottobre 1976 e successivi emendamenti (ultimo del 13 novembre 1999). È stato approvato dal Sinodo nelle sessioni del 15 novembre 2014 a Muralto e del 14 novembre 2015 a Lugano, ed entra in vigore alla data dell’approvazione da parte del Consiglio di Stato. Approvati dal Consiglio di Stato con ris. gov. n. 2695 del 15 giugno 2016. Pubblicato nel BU 2016 , 316.
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